I condebitori sono tenuti in solido [1716, 1944, 1946, 2054, 2055], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [754](1)(2).
I condebitori sono tenuti in solido [1716, 1944, 1946, 2054, 2055], se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente [754](1)(2).
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Consulenza(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 16840/2025
La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo al fine di soddisfare l'interesse di gruppo da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, determinando la configurabilità in concreto di un datore di lavoro plurale con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c.Cass. civ. n. 15508/2025
In tema di risarcimento del danno da malattia causata da esposizione all'amianto, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui quando un danno è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta ha contribuito alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c., indipendentemente dal titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere. La solidarietà persiste anche se le condotte lesive sono autonome e se diversi sono i titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale.Cass. civ. n. 9808/2025
Nei casi di controversie per malattia professionale, allorquando un danno sia determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta abbia contribuito alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro.Cass. civ. n. 20922/2024
Nell'ipotesi che più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti, dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica; tale principio va affermato anche in relazione alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore delle Disposizioni generali contenute nella deliberazione del consiglio nazionale forense 5 febbraio 1965, approvata con DM 2 aprile 1965, sicché, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti più debitori, a norma dell'art. 1294 c.c., ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti al pagamento in solido.Cass. civ. n. 26910/2023
Quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire.Cass. civ. n. 24543/2023
La presunzione di solidarietà ex art 1294 c.c., posta in generale per le obbligazioni con pluralità di debitori, è applicabile anche - salva l'ipotesi di condanna alle spese giudiziali ai sensi dell'art 97 c.p.c. - nel caso di obbligazione che sia posta a carico di più persone da una sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha affermato la sussistenza della responsabilità solidale fra gli eredi condannati con sentenza al rimborso dei frutti percetti sul bene caduto in successione, in assenza di indicazioni di segno contrario).Cass. civ. n. 1417/2023
Il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (cd. pacchetto turistico) si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), essendo caratterizzato sia per la "finalità turistica" che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; nel secondo, infatti, le prestazioni e i servizi si profilano come separati, laddove nel "pacchetto turistico" gli elementi costitutivi del trasporto, dell'alloggio e dei servizi turistici agli stessi non accessori, combinandosi in misura prefissata, assumono rilievo non già singolarmente, bensì nella loro unitarietà funzionale, dando luogo ad una prestazione complessa volta a soddisfare la "finalità turistica" che integra la causa concreta del contratto; con la conseguenza che l'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente, essendo tenuti a risarcire qualsiasi danno da questi subito a causa della fruizione del pacchetto turistico e rispondono solidalmente ogni qualvolta sia ravvisabile una responsabilità diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (o non reso). (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità solidale dell'Agenzia di viaggi e del Tour operator, in relazione ai danni patiti dagli acquirenti di un "pacchetto turistico" in conseguenza dell'intossicazione alimentare riportata all'interno del villaggio turistico, ritenendo ciascuno responsabile soltanto degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista).Cass. civ. n. 2014/2022
Ove il collegamento economico-funzionale tra imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro. Ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c. Conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la procedura collettiva di licenziamento attivata da una società coinvolga i lavoratori in organico non solo a tale società ma a tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito dall'integrazione delle due società.Cass. civ. n. 24405/2021
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l'efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al danno patrimoniale lamentato dall'istituto di credito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/08/2016).Cass. civ. n. 14530/2017
In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.Cass. civ. n. 21907/2011
I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del 2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale).Cass. civ. n. 18939/2007
Nell'ambito di un'obbligazione il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non è escluso per il fatto che i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una causa promossa da una società cooperativa nei confronti dei propri amministratori per inosservanza dei doveri inerenti alla carica - aveva riconosciuto, nella determinazione del danno, il concorso della responsabilità degli amministratori per fatto illecito con quella contrattuale di terzi in relazione ad un contratto di appalto).Cass. civ. n. 17563/2005
Il patto di divisione della spesa per l'esecuzione di lavori in appalto concluso tra più condomini, attendendo al rapporto interno tra gli stessi, non è opponibile all'appaltatore, ancorché condomino, atteso che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo di lavori conferiti in appalto da più committenti ha natura di obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 1294 c.c.Cass. civ. n. 14593/2004
In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini.Cass. civ. n. 1510/1999
Il condomino può esser escusso per l'intero addebito del condominio da un terzo, nei cui confronti è un condebitore solidale, indipendentemente dall'adempimento del suo obbligo nei confronti del condominio, ed ha diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, mentre la morosità di taluno di questi verso il condominio può dar luogo alla domanda di risarcimento per i maggiori, conseguenti esborsi.Cass. civ. n. 4558/1993
Le obbligazioni contratte verso i terzi dall'amministratore del condominio (o da chi altri sia stato delegato dai condomini a contrarle) per conto del condominio e nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni dell'assemblea, sono direttamente riferibili ai singoli condomini che, in base all'art. 1284 c.c., sono, quindi, solidalmente responsabili, nei confronti del terzo, dell'adempimento delle predette obbligazioni, salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condomini condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito nei rapporti interni; pertanto, il terzo creditore del condominio può agire per la tutela del suo diritto sia contro l'amministratore o di chi altri abbia contratto l'obbligazione per delega o in rappresentanza dei condomini, sia nei confronti dei singoli condomini, direttamente obbligati nei suoi confronti.Cass. civ. n. 1288/1976
La presunzione di solidarietà, stabilita in via generale dall'art. 1294 c.c. per le obbligazioni con pluralità di debitori, è applicabile anche nel caso in cui l'obbligazione di eseguire la medesima prestazione sia posta a carico di più soggetti da una sentenza.
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