(massima n. 1)
Gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell'art. 1282 c.c., natura accessoria rispetto al credito vantato, sicché la relativa statuizione (diversamente da quella riguardante il maggior danno ex art. 1224 c.c.) non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella relativa al credito stesso. Ne consegue che il creditore è privo di interesse a chiedere un nuovo ed ulteriore provvedimento che accerti e statuisca in ordine al suo diritto di conseguire detti interessi, in quanto lo stesso provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di somma pecuniaria lo autorizza ad esigere dal debitore, in via esecutiva, anche gli interessi legali che accedono al capitale. (Nella specie, la P.A. era stata condannata al pagamento in favore di un avvocato — distrattore delle spese — di somme di danaro per spese, diritti ed onorari di causa. L'avvocato richiese ed ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi corrispettivi su quelle somme. La P.A. rimase soccombente nel giudizio di opposizione. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e revocato il decreto ingiuntivo emesso).