(massima n. 1)
La norma dell'art. 1282 c.c., riguardante la decorrenza degli interessi di pieno diritto, č applicabile soltanto ai crediti originariamente liquidi ed esigibili di somma di danaro; cioč ai crediti determinati nel loro preciso ammontare o determinabili attraverso un processo di puro calcolo sulla base di elementi aritmetici.