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Articolo 373 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 373 Codice di procedura civile

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (1) può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno (2), disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [86, 131 bis disp. att.].

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica (3) o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione (4).

Note

(1) Si noti che è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza (giudice a quo) a poter sospendere la sua decisione, e non il giudice dell'impugnazione (giudice ad quem).
(2) Secondo la giurisprudenza, il danno grave è tale quando si produca una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza e il pregiudizio che patirebbe il debitore. Il danno è irreparabile quando si tratta di un pregiudizio irreversibile: ipotesi che non può verificarsi se la sentenza di condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (non tutta la dottrina, però, è concorde su questo punto).
(3) Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha sostituito la parola "pretore" con l'espressione "tribunale in composizione monocratica".
(4) Comma così sostituito con legge 26 novembre 1990, n. 353.

Ratio Legis

Il provvedimento di concessione della cd. inibitoria processuale è caratterizzato da discrezionalità ed eccezionalità.

Spiegazione dell'art. 373 Codice di procedura civile

L’ordinanza di sospensione a cui si fa riferimento in questa norma assolve ad una funzione essenzialmente cautelare.
Infatti, ai fini della pronuncia di sospensione, il giudice che viene adito ex art. 373 c.p.c. deve verificare la sussistenza del duplice presupposto del danno grave e irreparabile.
Si ritiene che il requisito della gravità del danno debba essere valutato anche con riferimento alle condizioni soggettive delle parti, mentre l'irreparabilità sia un requisito oggettivo, che sussiste soltanto nel caso in cui l'esecuzione provochi un pregiudizio irreversibile, cioè non suscettibile di reintegrazione per equivalente.

Accanto ai presupposti di merito, ossia il danno grave ed irreparabile, il primo presupposto per ottenere la sospensione dell'esecuzione è, comunque, che sia stato proposto il ricorso per cassazione.
Infatti, l'istanza di sospensione va proposta al giudice a quo previo deposito del ricorso in cassazione, tant’è che il giudice adito non può provvedere sulla richiesta di sospensione se la parte istante non dia data prova dell'avvenuto deposito del ricorso ai sensi ex art. 131 bis delle disp. att. c.p.c..

Il giudice ammette o nega la sospensione con provvedimento che ha forma di ordinanza (non impugnabile) e che viene pronunciata a seguito di contraddittorio tra le parti.
Solo in caso di eccezionale urgenza, lo stesso giudice può disporre in via provvisoria l'immediata sospensione dell'esecuzione con lo stesso decreto con cui ordina la comparizione delle parti e che, in ogni caso, dovrà essere confermato o revocato con ordinanza una volta instaurato il contraddittorio.

L'ordinanza con cui il giudice abbia disposto o negato la sospensione ex art. 373 non può essere impugnata nemmeno con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.. né con il regolamento di competenza, in quanto si tratta di provvedimento con natura provvisoria e meramente ordinatoria, che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale.

In analogia con quanto previsto per il giudizio di primo grado dall'art. 283 del c.p.c. e, nel processo del lavoro, dall'art. 431 del c.p.c., è stata ritenuta ammissibile la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in cassazione, ammettendosi un’interpretazione estensiva della norma in esame.
L'inibitoria parziale, infatti, può essere considerata come la soluzione più equilibrata per evitare sia un pregiudizio irreparabile al debitore esecutato, che un danno altrettanto grave ed irreversibile al creditore procedente.

Va evidenziato che l'eventuale rigetto della richiesta di inibitoria ex art. 373 non preclude la riproposizione della medesima istanza.

Per quanto concerne la pronuncia in materia di spese processuali che riguardano il procedimento ex art. 373, prevale adesso la tesi secondo cui la competenza in merito va attribuita alla stessa Corte di Cassazione, competenza che in precedenza era stata esclusa a favore di quella del giudice che aveva pronunciato il provvedimento.
A tal fine si ritiene possibile allegare al fascicolo di cassazione, ex art. 372cpc, i documenti necessari per la decisione sulle spese.

Massime relative all'art. 373 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11756/2020

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, poiché l'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall'art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell'istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 22/03/2019).

Cass. civ. n. 26966/2018

La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell'ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione. Ne consegue che la richiesta di liquidazione del difensore munito di procura può essere proposta anche del difensore della parte che tale sia stato esclusivamente nel citato sub-procedimento e non già nel giudizio di cassazione, altrimenti non potendo quest'ultimo, ove anticipatario nel predetto sub-procedimmento, beneficiare della distrazione delle spese in suo favore.

Cass. civ. n. 24201/2018

Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte.

Cass. civ. n. 14503/2013

L'art. 373 c.p.c. è applicabile, salvo che sia diversamente disposto da specifiche disposizioni, anche in caso di impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione delle pronunce dei giudici speciali, nulla prevedendo al riguardo l'art. 111 Cost. sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Cass. civ. n. 16121/2011

La liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 373 c.p.c., spetta al giudice di legittimità e non al giudice di appello (ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerà la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione); pertanto, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla parte soccombente avverso il provvedimento - assunto in sede di reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata di ricorso per cassazione - di condanna alle spese, poiché, per la sua natura provvisoria, esso è destinato ad essere assorbito all'esito del giudizio di legittimità in cui, con la decisione definitiva, verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti e potrà essere richiesta la liquidazione o la ripetizione delle spese.

Cass. civ. n. 17647/2009

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., accoglie l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale. Peraltro, é manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude la ricorribilità per cassazione della predetta ordinanza, attesa l'assoluta ininfluenza del provvedimento cautelare, quale è quello in parola, nel successivo giudizio di merito e restando comunque impregiudicati i mezzi e le ragioni di difesa della parte in tale giudizio.

Cass. civ. n. 7248/2009

Spetta alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell'art. 385 cod. proc. civ., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell'art. 373 cod. proc. civ., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento.

Cass. civ. n. 13427/2004

In relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 42 e 43 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l'esecutività della decisione della commissione non è di per sè sospesa, nè essa può essere sospesa in applicazione dell'art. 373 c.p.c., ed appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alla possibilità di chiedere la sospensione prevista, in riferimento alle decisioni del Consiglio nazionale forense, nei confronti degli avvocati, dall'art. 56, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che è norma eccezionale; tuttavia, in caso di cassazione della decisione della Commissione centrale, rivive l'effetto sospensivo conseguente alla proposizione del ricorso dinanzi ad essa.

Cass. civ. n. 7520/2001

L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non può essere legittimamente inquadrata tra i provvedimenti che devono contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione, e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente; spetta, pertanto, alla Corte di cassazione liquidare le spese di detto procedimento, insieme con quelle del giudizio di legittimità.

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relative all'articolo 373 Codice di procedura civile

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F. S. chiede
giovedì 12/01/2023 - Lombardia
“Buongiorno, la nostra società , rete vendita operante nel settore delle utilities, ha ottenuto il riconoscimento di una importante somma per le indennità suppletiva e meritocratica, sia dalla sentenza di primo grado che da quella di Appello.
Ora la controparte ha effettuato il ricorso in Cassazione e contestualmente chiede la sospensione della esecutività della sentenza in virtù dell’ articolo 373 cpc e della “incapacità finanziaria e produzione di utile “ da parte della nostra azienda.

Chiedo documentazione e sentenze a supporto che la ridotta capacità finanziaria non sia motivo di sospensione .

Cordiali saluti

Grazie”
Consulenza legale i 19/01/2023
La sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado in pendenza di ricorso per cassazione è disciplinata, appunto, dall’art. 373 c.p.c., il quale richiede a tal fine che “dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno”.

Ora, un indirizzo giurisprudenziale più risalente ha chiarito cosa debba intendersi per “grave e irreparabile danno”: così Tribunale Firenze, 20/10/1987, che innanzitutto sottolinea come la sospensione della esecuzione della sentenza di secondo grado abbia “carattere di eccezionalità”. In secondo luogo, la sentenza in esame precisa che “è grave il danno quando sussiste un'eccezionale sproporzione fra il vantaggio che riceve dalla esecuzione la parte che l'intraprende e il pregiudizio che invece ne deriva per la parte che la subisce; è irreparabile il danno che si tradurrebbe nella distruzione del bene sottoposto ad esecuzione o nella perdita delle sue qualità essenziali e qualora l'esecuzione crei una situazione di pregiudizio irreversibile e insuscettibile di reintegrazione per equivalente”. Nel caso oggetto di tale pronuncia, peraltro, il tribunale aveva rigettato la richiesta di sospensiva non solo sul presupposto che il danno derivante al debitore dall'esecuzione della sentenza di condanna al pagamento non potesse ritenersi grave, ma anche perché non appariva irreparabile essendo il danaro un bene tipicamente fungibile.
Dunque, oltre all’eccezionalità della sproporzione tra vantaggio derivante all’esecutante e pregiudizio per l’esecutato, in cui consiste la gravità del danno, occorre anche che tale pregiudizio non sia reversibile, nel preciso senso di “insuscettibile di reintegrazione per equivalente” (così anche Tribunale Caltanissetta, 27/04/2004).
Si veda altresì Corte d'Appello Torino, 28/04/1995: “la gravità e la irreparabilità del danno derivante dall'esecuzione provvisoria - condizioni richieste per sospendere ex art. 373 c.p.c. l'esecuzione della sentenza d'appello impugnata in cassazione - sono valutate nel modo seguente: a) la gravità è valutata in relazione alle condizioni soggettive delle parti, così ritenendosi sussistere quando vi sia una eccezionale sproporzione fra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte del creditore rispetto al pregiudizio patito dal debitore, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell'esecuzione forzata; b) l'irreparabilità è valutata in termini oggettivi, tale essendo quel pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente, nel caso in cui la sentenza gravata sia cassata”.
Alla luce di ciò, non può ritenersi irreparabile il danno derivante dalla condanna al pagamento di una somma di denaro (v. anche Corte d'Appello Torino, 18/10/1991).

Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha ammesso che l’inibitoria ex art. 373 c.p.c. possa essere concessa anche “in considerazione dell'impossibilità o estrema difficoltà di recupero delle somme pagate nel caso di accoglimento dell'impugnazione” (Corte d'Appello Bari, ordinanza, 30/09/2010).
Ed ancora, Corte d'Appello Salerno, 21/07/2003, ha affermato che “integra gli estremi del danno grave ed irreparabile la concreta possibilità di non potere recuperare, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione, la somma da corrispondersi per effetto della sentenza impugnata”.
Naturalmente, dal linguaggio utilizzato dalle pronunce da ultimo citate ("impossibilità o estrema difficoltà", "concreta possibilità"), si desume che tali presupposti debbano essere valutati dal giudice con particolare rigore e attenzione.

Alessandro D.B. chiede
lunedì 20/11/2017 - Lazio
“Data una proprietà agricola in comunione, una parte richiede al tribunale di stabilire la divisione di tale proprietà. La sentenza del tribunale di primo grado stabilisce la divisione secondo quanto proposto dal perito del tribunale. Una delle parti si appella. In appello, il giudice riconosce la sentenza di primo grado. La parte che era già ricorsa in appello, ricorre in Cassazione. Sembrerebbe che, in genere, sia quanto mai improbabile che il ricorso in Cassazione venga accettato. Quesito: nel periodo di tempo – non breve – che intercorre fra la presentazione del ricorso ed il respingimento di questo, la sentenza d’appello entra in esecuzione, o no?”
Consulenza legale i 27/11/2017
Le sentenze sono provvisoriamente esecutive non appena emesse (art. 337 c.p.c.: “L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa (…)”): ciò significa che, nelle more del giudizio – che sia di primo grado, di secondo grado o di Cassazione – previa apposizione della formula esecutiva da parte della Cancelleria a richiesta della parte interessata, esse possono essere utilizzate come, appunto, titolo esecutivo per ottenere coattivamente quanto in esse disposto.

Tuttavia, la provvisoria esecutività di una sentenza può essere temporaneamente sospesa, sempre su richiesta di parte, se sussistono determinati presupposti, cosicché non sarà possibile metterla in esecuzione fino al termine del processo.
In particolare:

a) per quanto riguarda la sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c.: “La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”), l’art. 283 c.p.c. stabilisce che il Giudice dell’appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione all’insolvenza di una delle parti; questa istanza di parte può e deve essere proposta con l’atto di appello e si può chiedere che la Corte la esamini e si pronunci sulla stessa o in prima udienza (come normalmente accade) oppure – in casi particolari di urgenza – in un momento antecedente, nel corso di un’udienza appositamente fissata per discutere in ordine all’istanza in oggetto.

b) Per quanto riguarda la sentenza di appello – e con ciò si risponde al quesito posto – l’art. 373 c.p.c. precisa che il ricorso non sospende, di per sé, l’esecuzione della sentenza impugnata: tuttavia anche in questo caso il Giudice “che ha pronunciato la sentenza impugnata” può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione; l’istanza va proposta con apposito ricorso al Presidente della Corte d’Appello, che ordina la comparizione delle parti avanti a sé, ordinando che una copia di ricorso e decreto di fissazione dell’udienza vengano notificate al difensore della controparte.

Come si vede, nel caso del ricorso in Cassazione, la sospensione può essere richiesta – sempre per gravi motivi – non alla Corte di Cassazione ma alla Corte di Appello che ha emesso l’impugnata sentenza, e lo si dovrà fare con un ricorso specifico (non quindi nell’atto di impugnazione).
L’istanza può essere promossa in qualunque momento (prima che l’esecuzione sia stata iniziata o anche nel corso della medesima), l’importante è aver già depositato il ricorso in Cassazione, secondo quanto recita l’art. 131 delle disposizione di attuazione del codice civile: “Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.

Per rispondere, dunque, al quesito, la sentenza di appello “entra in esecuzione”, nel senso che è esecutiva a tutti gli effetti e la parte interessata potrà promuovere l’esecuzione forzata in forza di questa; se si intende paralizzare l’efficacia esecutiva del provvedimento si dovrà depositare un ricorso ad hoc presso la Cancelleria della Corte d’Appello, ricorso intestato al Presidente di quest’ultima, in cui si evidenziano i gravi ed irreparabili danni cui si potrebbe andare incontro con l’esecuzione.