L’
ordinanza di sospensione a cui si fa riferimento in questa norma assolve ad una funzione essenzialmente cautelare.
Infatti, ai fini della pronuncia di sospensione, il giudice che viene adito ex art. 373 c.p.c. deve verificare la sussistenza del duplice presupposto del danno grave e irreparabile.
Si ritiene che il requisito della gravità del danno debba essere valutato anche con riferimento alle condizioni soggettive delle parti, mentre l'irreparabilità sia un requisito oggettivo, che sussiste soltanto nel caso in cui l'esecuzione provochi un pregiudizio irreversibile, cioè non suscettibile di reintegrazione per equivalente.
Accanto ai presupposti di merito, ossia il danno grave ed irreparabile, il primo presupposto per ottenere la sospensione dell'esecuzione è, comunque, che sia stato proposto il
ricorso per cassazione.
Infatti, l'istanza di sospensione va proposta al giudice
a quo previo deposito del ricorso in cassazione, tant’è che il giudice adito non può provvedere sulla richiesta di sospensione se la parte istante non dia data prova dell'avvenuto deposito del ricorso ai sensi ex
art. 131 bis delle disp. att. c.p.c..
Il giudice ammette o nega la sospensione con provvedimento che ha forma di ordinanza (non impugnabile) e che viene pronunciata a seguito di
contraddittorio tra le parti.
Solo in caso di eccezionale urgenza, lo stesso giudice può disporre in via provvisoria l'immediata sospensione dell'esecuzione con lo stesso
decreto con cui ordina la
comparizione delle parti e che, in ogni caso, dovrà essere confermato o revocato con ordinanza una volta instaurato il contraddittorio.
L'ordinanza con cui il giudice abbia disposto o negato la sospensione ex art. 373 non può essere impugnata nemmeno con il ricorso straordinario ex
art. 111 Cost.. né con il
regolamento di competenza, in quanto si tratta di provvedimento con natura provvisoria e meramente ordinatoria, che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale.
In analogia con quanto previsto per il giudizio di primo grado dall'
art. 283 del c.p.c. e, nel processo del lavoro, dall'
art. 431 del c.p.c., è stata ritenuta ammissibile la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in cassazione, ammettendosi un’interpretazione estensiva della norma in esame.
L'inibitoria parziale, infatti, può essere considerata come la soluzione più equilibrata per evitare sia un pregiudizio irreparabile al
debitore esecutato, che un danno altrettanto grave ed irreversibile al
creditore procedente.
Va evidenziato che l'eventuale rigetto della richiesta di inibitoria ex art. 373 non preclude la riproposizione della medesima istanza.
Per quanto concerne la pronuncia in materia di spese processuali che riguardano il procedimento ex art. 373, prevale adesso la tesi secondo cui la competenza in merito va attribuita alla stessa Corte di Cassazione, competenza che in precedenza era stata esclusa a favore di quella del giudice che aveva pronunciato il provvedimento.
A tal fine si ritiene possibile allegare al fascicolo di cassazione, ex art. 372cpc, i documenti necessari per la decisione sulle spese.