(massima n. 1)
In tema di compensi degli ausiliari del giudice (nella specie, custode giudiziario), in mancanza di una diversa indicazione, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., esclusivamente dalla data di deposito del decreto di liquidazione, non gią da quella di presentazione della relativa istanza