(massima n. 1)
La liquidità del credito — e cioè la determinazione del suo ammontare in una quantità definita, o la sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge — è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l'eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all'accertamento del credito stesso, non alla sua consistenza. Pertanto un credito (nella specie da deposito su libretto bancario) fornito di tale caratteristica produce interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., ancorché sia contestato dal debitore.