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Articolo 1702 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore

Dispositivo dell'art. 1702 Codice Civile

L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti(1) che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate(2).

Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il destinatario.

Note

(1) Tra i crediti in questione il più importante è quello per il servizio del trasporto e per il prezzo delle merci (1689 c.c.).
(2) Ai sensi dell'art. 2761 del c.c. i crediti che sorgono dal contratto di trasporto determinano a favore del vettore il privilegio sulle merci trasportate fino a quando queste sono in suo possesso.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che, normalmente, è l'ultimo vettore quello che riscuote il prezzo delle merci.

Spiegazione dell'art. 1702 Codice Civile

Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore

L'art. 1702 riconosce infine all'ultimo vettore la rappresentanza dei vettori successivi per la riscossione dei rispettivi crediti nascenti dal contratto di trasporto e per l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate (art. 2761), con tutte le conseguenze che ne derivano a norma dei precedenti articoli 1689 e 1692.
Analogamente, se il porto per l'intero trasporto è affrancato dal mittente nelle mani del primo vettore, deve ritenersi che questi lo riscuota in rappresentanza dei successivi vettori per i rispettivi percorsi, restando verso di essi responsabile per il versamento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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