Differenze dell'indebito soggettivo rispetto al debito oggettivo: caratteristiche
Sono manifeste, al raffronto del primo comma di questa disposizione con l'art. 2033, le fondamentali caratteristiche differenziatrici tra l' indebito oggettivo e l'indebito soggettivo — sebbene entrambi abbiano quale requisito comune e necessario, oltre l'errore, un effettuato pagamento. L'uno presuppone la mancanza di qualsiasi obbligazione o 1' impossibilità giuridica di pretenderne l'adempimento; l'altro un'obbligazione reale e giuridicamente efficace: l'uno ha causa da un pagamento fatto per una inesistente obbligazione propria o di altri; l'altro da un pagamento per una obbligazione certamente di altri, ma erroneamente ritenuta propria: l'uno si riconduce, perciò, al concorso o meno di elementi oggettivi; l'altro ad un unico fondamentale elemento soggettivo.
Anzitutto vi dev'essere, dunque, un debito altrui veramente sussistente nella sua entità oggettiva: debito, nel senso lato e generico di prestazione dovuta, qualunque ne sia l'oggetto; non nel senso specifico di prestazione di danaro. Il pagamento che dev'essere effettuato risponde, perciò, al concetto, in senso lato e generico, di adempimento a quella prestazione, non al concetto specifico di versamento e corresponsione di somme.
In secondo luogo deve ricorrere nel
solvens il convincimento di adempiere ad una prestazione propria. Cioè deve affermare o, comunque, deve risultare ch'egli paga il debito altrui non come terzo adempiente a senso dell'art.
1180 cod. civ., ma come debitore in proprio.
Se il debito era proprio soltanto in parte, 1' indebito soggettivo sussisterà soltanto per l'eccedenza.
In terzo luogo il pagamento deve avvenire per un errore scusabile. Se fosse dovuto ad errore inescusabile, l'avvenuto pagamento sarebbe irripetibile. Deve, cioè, trattarsi di un errore di fatto, a carattere essenziale (
art. 1429 del c.c., n.2) perchè cade sull' identità dell'oggetto della prestazione, e non dipende da imprudenza o colpa del
solvens: perciò, appunto, scusabile.
Precisa, inoltre, la relazione (n. 790) che non è necessaria la riconoscibilità dell'errore da parte dell'accipiente, essendo essa
in re per il fatto stesso che il
solvens, com' ho già detto, non afferma di pagare un debito altrui quale terzo adempiente a senso dell'
art. 1180 del c.c..
Sulla riconoscibilità dell'errore sono, poi, da tenere presenti l'
art. 1431 del c.c. e il n. 652 della relazione al codice civile.
Infine, perchè possa darsi ingresso alla ripetizione del pagamento eseguito per indebito soggettivo, il creditore che riceve il pagamento deve non essersi privato, in buona fede, del titolo o delle garanzie del credito stesso.
La norma riproduce, sostanzialmente, l'art. 1146 del codice del 1865, il quale, nell' ipotesi che ciò fosse avvenuto, accordava, a colui che aveva pagato, il regresso contro il vero debitore, mediante l'azione che competeva al creditore (n. 790 relaz. citat.).
Il nuovo codice (art.
2036 ult. cod.), invece, come dirò, lo surroga
de iure nei diritti del creditore.
Vale anche per la norma in esame interpretazione ch'era data all’art. 1146 del codice abrogato, nel senso che questa non trovava applicazione quando il creditore si fosse privato del proprio titolo per un fatto indipendente dall' avvenuto pagamento.
Conseguenze della ripetizione dell'indebito soggettivo
Come per l' indebito oggettivo, anche in ipotesi d' indebito soggettivo, quando si faccia luogo alla ripetizione l'accipiente ha l'obbligo di restituire frutti e interessi: se era in mala fede, dal giorno del pagamento; s'era in buona fede, dal giorno della domanda.
Valgono anche qui le osservazioni che, sullo stesso tema, fatte nella spiegazione dell’
art. 2033 del c.c..
Surroga de jure nei diritti del creditore
Ho già accennato, in relazione all' ipotesi che il creditore si sia privato, in buona fede, del titolo o delle garanzie del credito, come, non ammessa la ripetizione di quanto fu indebitamente pagato, colui che abbia eseguito il pagamento sia surrogato
de iure nei diritti del creditore.
Per una tutela diretta e più immediata della condizione del
solvens la surroga
de iure, nei diritti del creditore verso il debitore, è stata estesa ad ogni ipotesi d' inammissibilità di ripetizione, nell' indebito soggettivo.
La norma ha perciò carattere generale, e trova applicazione in ogni casa in cui, per qualsiasi ragione incidente negli indicati presupposti, la ripetizione, nell' indebito soggettivo, non possa essere ammessa. Quindi — sottolinea la relazione (n. 790) — anche in ipotesi di errore inescusabile.
E, può aggiungersi, nell' ipotesi di debito altrui pagato come terzo adempiente; ovvero di creditore che, in buona fede, s' è privato del titolo o delle garanzie del credito.