(massima n. 1)
La condanna al pagamento di somma anche a titolo di (rimborso di) spese processuali, contenuta in una sentenza esecutiva, ancorché non passata in giudicato, presupponendo un credito liquido ed esigibile, autorizza il creditore a pretendere gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), dovuti dal debitore indipendentemente dalla sua messa in mora o dall'avvio dell'esecuzione. Tale principio trova applicazione anche con riguardo alla condanna per spese processuali disposta in un lodo pronunciato per un arbitrato rituale, con decorrenza di detti interessi dalla data di dichiarazione di esecutivitą con decreto del pretore (art. 825 c.p.c.), anche se sia stata proposta impugnazione per nullitą del lodo stesso.