(massima n. 1)
La richiesta di pagamento degli interessi corrispettivi sulle somme dovute in virtù di titoli di credito scaduti in base ai quali, come prova del credito, è chiesto decreto ingiuntivo, è legittima e ammissibile, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 c.c.); tale pretesa non può trovare ostacolo nel carattere cautelare della fonte dell'obbligazione, giacché il creditore non si avvale dei titoli di credito come tali, ma soltanto come chirografi o come documenti di prova della domanda accessoria degli interessi.