(massima n. 1)
Il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., non può trovare applicazione per gli interessi corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la statuizione del giudice di merito che, in un caso di obbligazione avente per oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario, aveva fatto decorrere gli interessi, non già dall'atto di acquisizione del fondo - che rende liquido ed esigibile il debito della P.A.- ma dalla domanda di indennità aggiuntiva dovuta ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014).