(massima n. 1)
Con riguardo alle somme che le Unitą Sanitarie Locali devono rimborsare ai farmacisti per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, poiché l'art. 10 dell'accordo nazionale USL-Farmacisti approvato con D.P.R. 15 settembre 1979 prevede che «l'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente», il credito č liquido ed esigibile alla scadenza di tale termine da cui decorrono, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi; dato il carattere querable del debito in questione, gli interessi moratori decorrono invece soltanto dalla richiesta di pagamento mediante intimazione atta alla messa in mora.