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Articolo 1683 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore

Dispositivo dell'art. 1683 Codice Civile

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto(1).

Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti(2), il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare(3).

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.

Note

(1) Di solito nel contratto di trasporto una parte, mittente, affida al vettore un bene affinchè lo consegni ad un destinatario: in tal caso si configura un contratto a favore di terzo (1411 c.c.).
(2) Ad esempio la lettera di vettura di cui all'art. art. 1684 del c.c..
(3) In ogni caso il contratto rimane consensuale (1678, 1376 c.c.).

Ratio Legis

In applicazione del principio di buona fede (1175 c.c.) il mittente deve mettere il vettore nelle condizioni migliori per eseguire il contratto.

Spiegazione dell'art. 1683 Codice Civile

Consegna al vettore della cosa e dei documenti di accompagnamento

Sono considerati in quest'articolo gli atti di cooperazione dovuti dal mittente al luogo di partenza.
L'atto di cooperazione essenziale — la consegna della cosa da trasportare — non è particolarmente menzionato, ma è sottinteso, restandone rimesse le modalità alle leggi speciali, agli usi e alla convenzione. La legge precisa invece le indicazioni che il mittente deve dare al vettore all'atto della consegna, relativamente all'oggetto del trasporto (natura, peso, qualità, numero), alla sua destinazione (luogo di destinazione e nome del destinatario) e ad ogni altro elemento necessario per l'esecuzione del trasporto, nonché l'obbligo di rimettere i documenti (doganali, sanitari, fiscali ecc.), eventualmente occorrenti per l'esecuzione del trasporto.

In conformità dei principi generali (art. 1207), ogni omissione o difetto del mittente in proposito pone a suo carico il ritardo o l'impossibilita nell'esecuzione del trasporto, che ne derivi, nonché i danni che il vettore venga a sopportare (cfr. art. 391 cod. comm.).
Il codice non si occupa degli effetti della mora debendi del mittente nel pagamento del prezzo, ove questo debba essere affrancato all'atto della spedizione, né della mora debendi del vettore nel ricevere in consegna le cose da trasportare; ma per ciò valgono i principi generali (articoli 1218 segg. ; 1453 segg.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1683 Codice Civile

Cass. civ. n. 31070/2019

Il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è pertanto soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 e ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destino (o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ.

Cass. civ. n. 31067/2019

Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario è legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo.

Cass. civ. n. 19451/2008

In tema di contratto di trasporto di cose - che si configura come contratto a favore di terzi - il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto. (Rigetta, App. Milano, 08 giugno 2004).

Cass. civ. n. 11282/2005

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta Convenzione (Art. 6, par. L, lett. K), sia - in mancanza della lettera di vettura - attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.

Cass. civ. n. 18300/2003

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui terzo beneficiario è il destinatario della merce, con la particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; ne consegue che, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore (in tal modo implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto), obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante.

Cass. civ. n. 1712/2000

In tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile non sussiste più la presunzione iuris et de iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente. Attualmente, combinando l'onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 comma primo c.c.) con la sanzione per cui «sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni» (art. 1683 comma terzo c.c.), e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal «fatto del mittente» (art. 1693 comma primo c.c.), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l'omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall'altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato messo sull'avviso. In simile ipotesi si può parlare, in relazione all'art. 1693 c.c. comma primo, di perdita per fatto del mittente, e, ad un tempo, si verifica la fattispecie dell'art. 1683 comma terzo c.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1683 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. V. chiede
domenica 20/02/2022 - Lombardia
“Buongiorno.
SITUAZIONE
Spedisco prodotti tramite un corriere a clienti che, in alcuni casi, pagano i prodotti al corriere al momento della consegna (in contanti); la successiva girata a me avviene con bonifico bancario.
Per il servizio aggiuntivo di "pagamento alla consegna", pago al corriere un extra in base ad uno specifico accordo in merito. Nello stesso accordo, né altrove, non è specificato entro quanto tempo il corriere debba girarmi il denaro che ha incassato.
QUESITI
Entro quanto tempo il corriere deve girarmi quanto ha incassato per me?
Gli incassi sono anche giornalieri; sussistono ragioni di semplificazione per cui il corriere possa accorpare più pagamenti? Se ci sono, con quali limiti?
Posso pretendere gli interessi legali sui ritardi nella girata del denaro?
Quanto tempo ho a disposizione per pretendere tali interessi?
Grazie.

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 14/03/2022
Al fine di riscontrare in modo completo il quesito, è necessario il preliminare inquadramento giuridico del rapporto sussistente tra il Cliente ed il Corriere.

In linea generale, si evidenzia che tale rapporto è senz'altro riconducibile alla disciplina del contratto di trasporto di cose, di cui agli articoli dal 1683 al 1702 del codice civile.


Il contratto di trasporto può prevedere in capo al vettore (nel caso di specie, il Corriere) oltre al consueto obbligo di consegnare la merce al luogo di destinazione, anche quello di riscuotere, per conto del Mittente (nel caso di specie il Cliente sottoponente il presente quesito), della somma corrispondente al prezzo della merce consegnata.

Nel caso in esame, l’accordo mediante il quale il Corriere si impegna per conto del Cliente ad incassare il prezzo della merce in contanti dal destinatario e ad inviarglielo tramite bonifico, contro il riconoscimento di compenso apposito per il servizio di “incasso e girata” non è altro che l’applicazione della cd. “clausola di contrassegno”.

In virtù di tale clausola, il vettore assume, quindi, anche l’obbligo di trasferimento del prezzo incassato al mittente mandante. Il termine di trasferimento del prezzo dovrebbe essere concordato in via negoziale. In assenza dell’accordo tra le parti su tale condizione contrattuale, deve ritenersi opportuno riferirsi agli usi di settore che, per quanto di nostra competenza, possiamo ritenere ragionevolmente orientati a riconoscere un congruo termine di 30 giorni intercorrenti tra l’incasso da parte del vettore ed il trasferimento delle somme incassate al Mandante.

In considerazione di tale prassi, è ragionevole ritenere che il vettore sia legittimato ad “accorpare” più pagamenti e, pertanto, ad effettuare, con cadenza temporale di 30 giorni, un bonifico attraverso cui trasferire al Mandante tutte le somme incassate nel periodo di riferimento per conto di quest’ultimo.

Con riferimento alla questione degli interessi, trattandosi di somme dovute dal vettore in virtù di un contratto stipulato tra imprese o professionisti, nel caso che ci occupa gli interessi applicabili al ritardo nel trasferimento delle somme incassate,saranno quelli moratori ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge n. 231/2002.

Gli interessi moratori sono più elevati rispetto agli interessi legali (8% ca., su base annuale, delle somme dovute) e maturano - a prescindere dalla costituzione in mora del debitore - a partire dai termini indicati al secondo comma dell’art 4 della della Legge n. 231/2002 di seguito riportati:

Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data
”.

Infine, per quanto riguarda il termine entro cui il Cliente si deve attivare per ottenere gli eventuali interessi moratori maturati sulle somme incassate per suo conto dal Vettore, si segnala che il termine prescrizionale degli interessi moratori è di 5 anni a partire dalla data di maturazione, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010.

Pertanto, in ottica pratica si suggerisce al cliente di presentare al Vettore, con cadenza mensile, un prospetto delle somme da girare per il periodo di competenza. In tal modo il Cliente potrà considerare gli interessi moratori di spettanza sulle somme oggetto di ciascun prospetto maturati dal trentesimo giorno a partire dalla presentazione al Vettore dello stesso, ai sensi della lettera a dell’articolo 4 della Legge 231/2002. Gli interessi moratori saranno prescritti a decorrere del periodo quinquennale con decorrenza a partire dalla data di maturazione degli interessi.