(massima n. 1)
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, l'accordo con il quale, nonostante il verificarsi della mora debendi, si escluda la spettanza degli interessi, in ragione della riconducibilitą dell'inadempimento all'inosservanza di un terzo all'impegno di assicurare la necessaria provvista, integra una deroga convenzionale alla responsabilitą del debitore ex art. 1218 c.c., e come tale deve essere da quest'ultimo provato, con riferimento a tutte le circostanze di fatto che ne determinano l'operativitą.