(massima n. 1)
In materia tributaria, qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, c.c. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. Né la conclusione muta a seguito dell'introduzione, nell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, del comma 8-bis, ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. r, n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015 - disposizione comunque inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie - giacché l'innovazione introdotta da tale norma non consiste nell'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell'aver parificato il tasso di interesse applicabile in detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anziché di sospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa disposta ex art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973.