(massima n. 1)
In tema di contratto preliminare di vendita, quando la richiesta di esecuzione in forma specifica del negozio a mente dell'art. 2932, comma primo, c.c. (e quindi di pronuncia di sentenza produttiva degli effetti della programmata traslazione negoziale) venga azionata dal promittente venditore, l'ulteriore domanda a questa complementare di condanna del promissario al pagamento del prezzo concordato si configura come un'ordinaria azione di condanna intesa ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro. Da ciò consegue che, nell'ipotesi di ravvisata fondatezza ed accoglibilità di tale domanda, gli interessi sulla somma con la stessa rivendicata restano senz'altro dovuti, a mente dell'art. 1282 c.c., a titolo corrispettivo, con decorrenza dalla data in cui il credito azionato viene riscontrato come divenuto liquido ed esigibile.