(massima n. 1)
La liquidità e l'esigibilità del credito, necessari perché questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c., possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, così che, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso la P.A. è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della P.A. (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto; tale principio non subisce deroghe quando le operazioni di verifica siano particolarmente semplici e consistano nella ricognizione della valutazione della perdita precedentemente effettuata e nella applicazione del coefficiente di riliquidazione.