(massima n. 1)
Gli interessi compensativi sulla somma portata da una cambiale, ai sensi del primo comma dell'art. 1282 c.c., sono dovuti dalla data della sua scadenza, anche se la cambiale stessa non sia stata presentata per il pagamento né protestata, per il vantaggio che il debitore ritrae nel trattenere presso di sé le somme che avrebbe dovuto versare al creditore per i crediti liquidi ed esigibili; perciò, detti interessi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, senza che, contrariamente agli interessi moratori, sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza o meno del ritardo nel pagamento e senza che occorra da parte del creditore alcun atto di messa in mora.