(massima n. 1)
Č qualificabile come «violenza sulle cose», ai fini della configurabilitą del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 c.p., ogni condotta che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa, modificandone arbitrariamente la sua attuale condizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata considerata «violenza sulle cose» l'avvenuta asportazione, mediante semplice sollevamento dal loro alloggiamento, di alcuni paletti delimitanti il «posto-macchina» della persona offesa).