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Articolo 47 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Errore di fatto

Dispositivo dell'art. 47 Codice Penale

L'errore sul fatto(1) che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(2).

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso(3).

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato(4).

Note

(1) Per errore s'intende una falsa rappresentazione della realtà materiale (errore di fatto) o normativa (errore di diritto). Alla prima categoria appartiene il caso del soggetto che coltiva una pianta che ritiene ornamentale, ma che è marijuana, mentre si ritiene errore di diritto quello in cui un soggetto cade ritenendo che le pasticche che detiene sia una droga non considerata vietata dalla legge.
L'errore qui disciplinato è quello che incide sul processo formativo della volontà, che non deve essere confuso con l'errore che riguarda l'esecuzione della pena (aberratio) disciplinato dagli articoli 82 e 83.
(2) L'errore di fatto, incidendo sul momento rappresentativo, esclude la punibilità a titolo di dolo. Nel caso, però, lo stesso fatto possa essere punito anche a titolo di colpa, in quanto previsto come reato colposo, il soggetto sarà chiamato a risponder, previa valutazione della scusabilità o meno dell'errore. L'errore scusabile si realizza quando nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza, può essere mosso all'agente caduto in errore, mentre si dice errore inescusabile quando è stato determinato da negligenza, imprudenza od imperizia dell'agente e, quindi, da sua colpa.
(3) Per chiarire si pensi al caso di Tizio che, ignorando di possedere la qualifica di pubblico ufficiale, si appropria di una somma di denaro di cui ha la disponibilità in ragione del suo ufficio, non risponderà di reato di peculato (art. 314 c.p.) ma di reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
(3) Relativamente alle nom penali si rimanda all'art. 5 del c.p..Per quanto attiene, invece, all'errore su norme extrapenali, la dottrina tradizionale ha distinto tra norme integratrici del precetto penale,che danno maggiore concretezza al precetto penale precisandolo (es.: il presupposto di pubblico ufficiale nel reato di peculato) od integrano le norme penali in bianco,e norme non integratrici., categoria residuale in cui rientrano tutte le altre norme extrapenali. Quindi, l'errore relativo alle prime, in quanto errore su legge penale, sarebbe irrilevante, mentre l'errore riguardante una norma non integratrice sarebbe invece rilevante per escludere la colpevolezza ai sensi del presente comma. Parte della dottrina, sottolineando la difficoltà di distinguere tra norme integratrici e non integratrici del precetto penale, ed osservando che tale impostazione finiva per dare un' interpretazione abrogatrice del terzo comma, ha considerato che sia preferibile parlare di errore sugli elementi normativi della fattispecie penale, essendo tali quegli elementi che trovano la loro esplicazione in leggi diverse da quelle penali e che costituiscono presupposto normativo di qualificazione di un elemento del fatto.Infine, la più recente dottrina ha osservato che l'articolo in esame si baserebbe sulla contrapposizione sussistere tra "errore sul fatto",che si ha, invece, quando il soggetto, che ben può avere una esatta conoscenza della norma penale, crede di realizzare un fatto diverso da quello vietato dalla norma penale ,ed "errore sul divieto", che si realizza quando il soggetto si rappresenta, vuole e concretizza un fatto materiale, che è perfettamente identico a quello vietato dalla norma penale, ma che egli, per errore su questa, crede che non sia vietato e, quindi, non costituisca reato. Quindi, l'errore sul divieto non è idoneo a escludere il dolo, sulla base del principio generale espresso dall'art. 5 del c.p., mentre l'errore sul fatto fa venir meno la colpevolezza operando il disposto dell'articolo in esame.
(4) Per quanto attiene ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si rimanda all'art. 15, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 .

Ratio Legis

La dottrina dominante ritiene che la ratio di tale debba essere colta nella considerazione che l'errore esclude la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, mentre altri autori sostengono che l'errore esclude solo la configurabilità del dolo. Ad ogni modo il legislatore ritiene che il soggetto agente non sia rimproverabile, non essendosi egli posto in una situazione di antagonismo con il precetto violato.

Spiegazione dell'art. 47 Codice Penale

L'errore di fatto fa parte delle cause di esclusione della colpevolezza, le quali si fondano sulla inesigibilità di un comportamento normalmente ritenuto opportuno dal legislatore, e pertanto rendono il soggetto agente non rimproverabile.

Nell'errore di fatto vi è una errata rappresentazione soggettiva della situazione di fatto che si prospetta innanzi al soggetto agente.

L'errore, per assumere rilevanza ed escludere la colpevolezza, deve aver inciso su almeno uno degli elementi costitutivi del reato, di modo che il soggetto agente non si è correttamente rappresentato la realtà del fatto tipico che la norma penale vorrebbe sanzionare.

In tale ambito hanno rilievo sia le ipotesi di errore percettivo, in cui l'autore non ha percepito correttamente un dato materiale storicamente esistente (ad es. il cacciatore che spara al collega scambiandolo per una preda), sia le ipotesi di errore intellettivo, in cui invece il soggetto agente ha percepito correttamente la realtà dei fatti, ma non se ne è correttamente rappresentato il significato (ad es. chi abbia acquistato un oggetto rubato errando sulla provenienza delittuosa di questo).

In entrambi i casi suddetti l'errore di fatto esclude il dolo, lasciando però impregiudicata una eventuale punibilità per colpa, quando espressamente prevista dal reato commesso (nell'esempio precedente il cacciatore non ha controllato adeguatamente prima di sparare oppure non indossava gli occhiali).

L'articolo in esame precisa altresì che l'errore scusante su un fatto di reato non esclude la punibilità per un reato diverso eventualmente commesso.

Tutt'altra disciplina segue invece l'errore sul precetto, che è infatti regolato dall'art. 5, il quale non esclude assolutamente la punibilità del soggetto, a meno che l'errore non derivi da ignoranza inevitabile.

L'ultimo capoverso regola invece l'errore su di una legge extra-penale, la quale esclude la punibilità, ma solo quando ha determinato un errore sul fatto che costituisce il reato. Con il termine legge extra-penale il legislatore ha inteso sia norme extragiuridiche di natura etico-sociale, sempre che incidano sulla mente del soggetto in merito alla corretta rappresentazione del fatto di reato, sia norme non penali, come quelle civili ed amministrative, purché richiamate esplicitamente dalla norma.

Se, ad esempio, un impiegato sbaglia sul concetto di “altruità della cosa”, pensando che un bene mobile dell'ufficio appartenga a tutti e possa essere preso senza problemi e portato a casa, egli incapperà in un errore sulla corretta interpretazione di una norma civilistica, la quale lo ha indotto ad errore sul fatto e pertanto egli non sarà punibile per appropriazione indebita (art. 646).

Se, per contro, egli è a conoscenza che il bene non appartenga a tutti, ma pensa che appropriarsene non sia un reato, ecco che egli risponderà comunque a titolo di appropriazione indebita, dato che l'errore in questo caso non scusa ex art. 5.

Massime relative all'art. 47 Codice Penale

Cass. pen. n. 13312/2023

In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti a scusare elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi.

Cass. pen. n. 418/2021

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio non esclude l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice.

Cass. pen. n. 1780/2021

L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione.

Cass. pen. n. 2147/2021

In tema di furto, è rilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, potendo integrare un errore sul fatto, l'erronea interpretazione di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, di contenuto equivoco e relativo all'autorizzazione all'impossessamento, non potendo tale atto equipararsi ad una legge diversa da quella penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione, l'ordinanza del tribunale per il riesame che aveva confermato la misura cautelare personale applicata all'indagato in relazione al reato di furto, per l'impossessamento, dopo la scadenza del titolo abilitativo, di materiale estratto da una cava, nonostante l'equivocità in ordine all'autorizzazione o meno al prelievo di tale materiale di cui a un'ordinanza del Consiglio di Stato).

Cass. pen. n. 16221/2020

In tema di detenzione illegale di un'arma, l'errore di fatto sull'inefficienza della stessa ha efficacia scriminante, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., solo quando attiene alla completezza ed interessa l'arma stessa in ogni sua parte essenziale, non quando riguarda un difetto di funzionamento.

Cass. pen. n. 12892/2020

Non integra un errore di fatto che esclude la colpevolezza ex art. 47 cod. pen., ma un errore di diritto, irrilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen., salva l'ignoranza inevitabile, la convinzione di aver commesso il fatto per interrompere un altrui comportamento ritenuto erroneamente illecito.

Cass. pen. n. 42795/2017

In tema di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l'erronea opinione dell'imputato circa la necessità della prescritta autorizzazione preventiva per allontanarsi dal comune di residenza non si configura come errore su legge diversa da quella penale, costituendo invece un errore di diritto inescusabile. (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 28/01/2016)

Cass. pen. n. 9473/2017

La definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio, di cui rispettivamente agli artt. 357 e 358 cod. pen., richiamano con rinvio ricettizio le norme extra penali che determinano la natura pubblica della funzione o del servizio e pertanto il contenuto di quelle definizioni, così ampiamente inteso, acquista natura di norma penale non solo perché i predetti articoli sono inseriti nel cod. pen., ma soprattutto perché la qualità del soggetto ivi contemplata deve intendersi richiamata in ogni precetto di natura penale che prevede la figura di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo o passivo del reato; ne consegue che l'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in errore sulla legge penale.

Cass. pen. n. 38829/2016

In tema di reato di sottrazione del pagamento dell'accisa sugli oli minerali, costituisce errore di diritto, non scusabile, l'errore sulle disposizioni che regolano la natura e la composizione del prodotto energetico commercializzato, trattandosi di nozioni integranti il precetto della norma penale.

Cass. pen. n. 27941/2016

L'errore su legge diversa da quella penale di cui all'art. 47, comma terzo, cod. pen., non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, fra le quali rientrano quelle che attribuiscono ad un bene il carattere della pignorabilità, trattandosi di disposizioni che, in quanto espressamente richiamate dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., attraverso lo specifico riferimento alle cose o ai crediti "pignorabili", ne costituiscono parte integrante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna emessa in ordine al delitto di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen. per avere l'imputato, in qualità di debitore sottoposto a pignoramento mobiliare, dichiarato falsamente di non possedere beni pignorabili, ritenendo erroneamente che la propria pensione fosse impignorabile). (Rigetta, App. Trieste, 14/07/2015)

Cass. pen. n. 13038/2016

In tema di peculato, l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa che disciplina la destinazione del bene pubblico. (Fattispecie in tema di uso indebito dell'autovettura di servizio). (Rigetta, App. Venezia, 25/05/2015)

Cass. pen. n. 949/2015

Ai fini dell'applicazione dell'art. 47 c.p., non è sufficiente che l'imputato affermi di non avere avuto la consapevolezza su un elemento costitutivo del reato che caratterizza il fatto tipico, ricadendo su chi invoca l'errore l'onere di provare - o almeno di allegare elementi specifici che consentano una verifica dell'assunto - di aver agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva.

Cass. pen. n. 37837/2014

In tema di applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 47 c.p., il dubbio su una circostanza di fatto che costituisce elemento essenziale della fattispecie criminosa non è di per sè sufficiente ad escludere il dolo in quanto, mentre l'errore determina il convincimento circa l'esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, chi agisce nel dubbio è invece consapevole di potersi esporre a violare la legge, cosicché il compimento dell'azione comporta l'accettazione del rischio nella causazione dell'evento, concretizzando così una forma di responsabilità a titolo di dolo eventuale.

Cass. pen. n. 6405/2012

In tema di circolazione stradale, la segnaletica di località sia di inizio che di fine centro abitato, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 131 commi 4 e 6 D.P.R. n. 495 del 1992, incide direttamente sulla disciplina della guida in riferimento al limite di velocità, di guisa che l'errore sulla interpretazione di detta segnaletica, tipizzata per forme e colori, si risolve in un irrilevante errore di diritto, sub specie di errore su norma extra penale che integra la norma penale - nella specie la previsione di cui all'art. 589 c.p. - ai sensi dell'art. 47, comma terzo, c.p.

Cass. pen. n. 11497/2011

L'elemento soggettivo del reato contravvenzionale non è escluso dall'errore sull'estensione di un'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti, perché si tratta di errore sul precetto che non integra lo stato di "buona fede".

Cass. pen. n. 15388/2005

La causa di giustificazione di cui all'art. 47 c.p. è esclusa dalla sussistenza nell'agente del dubbio in merito al fatto posto che, mentre l'errore determina il convincimento circa l'esistenza di una situazione che non corrisponde alla realtà, il dubbio determina per contro uno stato di incertezza, una possibilità di differente valutazione la quale, permanendo, impedisce il formarsi dell'erronea certezza richiesta dalla norma.

Cass. pen. n. 22813/2004

L'errore sulla qualifica demaniale di un'area o terreno non esclude l'elemento psicologico del reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, in quanto ai sensi dell'art. 47 c.p., la punibilità è esclusa solo in riferimento all'errore su «legge diversa da quella penale» intendendosi per legge diversa solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non implicitamente richiamata in una norma penale, mentre, in relazione alla indicata fattispecie, tale legge risulta incorporata in via esplicita nella disposizione penale.

Cass. pen. n. 14819/2004

L'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extra penale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, nè richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria.

Cass. pen. n. 1668/2004

L'errore su legge extrapenale scusa solo quando essa regola rapporti e situazioni di fatto che non intaccano la protezione accordata dal diritto agli stessi beni e interessi perseguiti dalla norma penale.

Cass. pen. n. 24605/2003

L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 c.p., esime dalla punibilità è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sulla interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione.

Cass. pen. n. 17205/2002

L'errore su legge diversa da quella penale (art. 47, terzo comma, c.p.) non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, fra le quali, tuttavia, non vanno annoverate quelle che — come nel caso delle norme privatistiche che disciplinano il trasferimento della proprietà — siano destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, pur in accoglimento del ricorso del P.G. avverso sentenza di assoluzione, ha ritenuto che erroneamente il giudice di merito avesse escluso la possibile rilevanza dell'errore di diritto — per poi, tuttavia, applicare ugualmente, di fatto, la scusante, come una motivazione definita “incoerente ed errata” — in un caso in cui all'imputato erano stati addebitati i reati di cui agli artt. 632 e 639 c.p. per avere egli apposto dei cordoli di cemento su di un'area da lui erroneamente ritenuta di sua proprietà).

Cass. pen. n. 7402/2000

Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 c.c., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. La circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro, atteso che la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato ma (per i reati colposi) solo dall'errore non determinato da colpa, ai sensi dell'art. 47 c.p. (Fattispecie relativa a lesioni personali riportate da un operaio ad una mano con una macchina denominata calandra carta per la lavorazione della seta, sfornita di un'idonea barra di sicurezza).

Cass. pen. n. 5447/1995

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella forma dell'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non si può invocare l'errore di fatto, né l'ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l'obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell'ordinamento. (Fattispecie nella quale il difetto del dolo era stato sostenuto dall'imputato adducendo che l'udienza presidenziale di separazione tra i coniugi era stata rinviata, senza che alcun provvedimento fosse stato adottato riguardo al mantenimento).

Cass. pen. n. 16264/1990

L'ignoranza e l'errore di fatto ex artt. 47 e 48 c.p. non scusano quando riguardano semplici modalità dell'evento voluto e giuridicamente considerato. (Nella fattispecie l'incendio si era sviluppato in anticipo per un errore di fatto consistito nella falsa rappresentazione dello spegnimento della fiamma del bruciatore della caldaia, su cui era stata versata la benzina per provocare dall'esterno il fuoco con apposito congegno elettronico).

Cass. pen. n. 11156/1989

Legge diversa da quella penale è solo quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, né richiamati, né incorporati — implicitamente o esplicitamente — in una norma penale. Ne deriva che le disposizioni legislative che disciplinano i doveri del custode di cose sequestrate non hanno natura di norma extrapenale poiché l'art. 328 c.p. con l'avverbio «indebitamente» recepisce ogni violazione delle regole riguardanti l'attività dei singoli pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. (Nella specie trattavasi di custode di cosa sequestrata, rifiutatosi di consegnare la res a persona — diversa dall'imputato — in favore della quale era stata ordinata la restituzione. Ha osservato la corte che l'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., nel prevedere il preventivo pagamento delle spese di custodia e nel disciplinare come espressa eccezione il caso della restituzione a persona diversa dal prevenuto, integra il precetto penale: non può quindi essere invocato l'errore su legge extrapenale).

Cass. pen. n. 8355/1989

La punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato, ma, ai sensi dell'art. 47 c.p., solo dall'errore non determinato da colpa. Ne consegue che la circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza di una macchina, o alla regolarità di impianti, non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro; ciò perché la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, sicché il destinatario di tale obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro, sempre possibili, carenze o superficialità di osservazione verificatesi nel corso di ispezioni, oppure dietro pareri sommariamente o informativamente espressi.

Cass. pen. n. 9442/1986

L'errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata né esplicitamente né implicitamente nella norma penale. Pertanto non è scusabile l'errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione, proprio perché determinano il contenuto del comando penale, quale quello attinente alla disciplina per il rilascio o per il rinnovo della licenza di porto d'armi, per il quale non è sufficiente pagare la relativa tassa di concessione e, quindi, ritenere rinnovata la licenza stessa, già scaduta.

Cass. pen. n. 564/1983

L'errore giustificabile su legge extra- penale, si concretizza in una difettosa ricostruzione o rappresentazione della realtà sì che il dato volitivo del processo psichico risulti inficiato da quello intellettivo: quindi l'eventuale errata interpretazione tecnica della realtà esattamente percepita non vale a discriminare la penale responsabilità.

Cass. pen. n. 9069/1982

L'errore su legge diversa da quella penale, come tale escludente il dolo, è quello che cade su norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e che non siano stati richiamati o inseriti in una norma penale e non anche l'errore che cade su norme di altre branche del diritto introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa. (Nella specie è stato escluso il dolo dell'aggiudicatario di un fondo venduto all'asta che, prima del decreto di trasferimento del bene ma dopo il pagamento del prezzo d'asta, aveva trebbiato e venduto il grano ed era stato accusato di furto).

Cass. pen. n. 755/1982

L'errore determinato da colpa non può qualificarsi errore di fatto e la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. (Fattispecie in tema di grave infortunio in fabbrica verificatosi per la deflagrazione di polvere di alluminio allo stato di sospensione atmosferica, fenomeno raro, ma ovviabile, se si fosse ricorso alla necessaria consulenza tecnico- culturale e alla conseguente predisposizione di idonee condizioni ambientali).

Cass. pen. n. 5797/1981

L'errore in ordine alla non necessità dell'autorizzazione amministrativa per l'edificazione di un'opera per la quale la licenza comunale sia effettivamente obbligatoria, cadendo su norme che, inserendosi nel precetto penale, valgono a formare l'obiettività giuridica del reato, deve configurarsi come ignoranza della legge penale, come tale assolutamente inescusabile ai sensi dell'art. 5 c.p.

Cass. pen. n. 5236/1978

La responsabilità per reato colposo e la conseguente punibilità dell'agente non possono essere escluse per ravvisabilità di errore di fatto quando l'errore stesso sia determinato da colpa inescusabile.

Cass. pen. n. 4662/1978

L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'ultimo comma dell'art. 47 c.p. ai fini della esclusione della punibilità, deve essere sempre originata da errore scusabile.

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