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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: le precisazioni della Corte di Cassazione

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: le precisazioni della Corte di Cassazione
Al reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" non può applicarsi la causa di non punibilità dell'"esercizio di un diritto" di cui all'art. 51 c.p.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25262 del 19 maggio 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di diritto penale, fornendo alcune interessanti precisazioni circa il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” (art. 392 cod. pen.) e circa la causa di non punibilità dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Catania aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Caltagirone aveva condannato un imputato per il reato di cui all’art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni).

Nello specifico, l’imputato era stato accusato di tali reati in quanto lo stesso, dopo aver saputo che la moglie si era trasferita dalla madre, aveva forzato la serratura della casa coniugale (che era stata assegnata alla moglie in sede di separazione), entrando nella stessa assieme ai propri fratelli e intimando alla moglie (che si trovava, in quel momento, lì) di andar via.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo l’imputato, infatti, la Corte d’appello aveva errato nell’escludere che l’imputato avesse semplicemente esercitato un proprio diritto, dal momento che lo stesso aveva erroneamente ritenuto che, con il trasferimento della moglie, fosse anche stato modificato il provvedimento con cui il giudice aveva assegnato alla stessa la casa coniugale.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva del tutto correttamente ritenuto integrato il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” e aveva, altrettanto correttamente, escluso l’applicabilità della causa di non punibilità dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto “la convinzione di esercitare un diritto costituisce elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 392 c.p.”.

In sostanza, secondo la Cassazione, poiché il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragionipresuppone proprio la convinzione, in capo all’imputato, di esercitare un proprio diritto, al reato in questione non poteva applicarsi la causa di esclusione della punibilità dell’esercizio di un diritto.

Evidenziava la Cassazione, dunque, come la Corte d’appello avesse adeguatamente applicato il principio per cui, ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, occorre che l’imputato agisca nel ragionevole convincimento della legittimità della sua pretesa o, comunque, a fini di autotutela di un proprio diritto.

Ciò considerato, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


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