(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, presupposto essenziale č la buona fede dell'agente in ordine alla legittimitā della propria pretesa, per la cui sussistenza č irrilevante, nei limiti della ragionevolezza del convincimento, che l'agente identifichi erroneamente il suo antagonista o ritenga erroneamente coinvolto anche altro soggetto.