(massima n. 1)
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che con violenza alle persone, si consuma nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicate, senza che rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito. (La Corte ha precisato che il disvalore della condotta č espresso dal modo antigiuridico con il quale il preteso diritto č fatto valere, e prescinde dall'esistenza del diritto stesso e dal suo effettivo soddisfacimento).