(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato previsto dall'art. 392 cod. pen., non č necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l'esistenza di una controversia anche solo di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto desumere l'esistenza di una controversia di fatto in ragione del contenuto di una missiva inviata dagli imputati al querelante).