(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di ragion fattasi di cui all'art. 392 c.p. non è necessario il previo accertamento della proprietà delle cose sulle quali è stata compiuta la violenza. Invero, la violenza integrante l'estremo del reato e alla quale la legge intende opporsi perché lede l'interesse pubblico a che ogni controversia venga decisa a mezzo dell'autorità giudiziaria, può anche cadere su cose di proprietà dell'agente, purché non si tratti di proprietà esclusiva e sempre che sussista, nell'azione violenta, il nesso teleologico con l'esercizio di un preteso diritto.