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Articolo 340 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Remissione della querela

Dispositivo dell'art. 340 Codice di procedura penale

1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità(1).

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela [339].

3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto.

Note

(1) Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato ex art. 152.

Ratio Legis

In alcuni casi il legislatore ha ritenuto che necessitassero maggiore tutela interessi alternativi all'esigenza di dare attuazione alla legge penale, la cui copertura è rimessa al rispetto di precise condizioni.

Spiegazione dell'art. 340 Codice di procedura penale

Le formalità previste per la rinuncia della querela (v. art. 339) si estendono alle dichiarazioni di remissione della querela e di accettazione della medesima, da effettuarsi anch'essa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e destinate all'autorità procedente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che deve trasmetterle immediatamente alla predetta autorità.

Una volta rimessa la querela, le spese del procedimento sono carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto. Solo la remissione processuale, ovvero quella fatta in sede di processo, va effettuata con le stesse forme della rinuncia espressa ex art. 339, a differenza di quella definita extraprocessuale, ovvero resa al di fuori del processo.

Massime relative all'art. 340 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2301/2015

È idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612 bis, quarto comma, c.p., laddove fa riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 c.p. e 340 c.p.p..

Cass. pen. n. 28571/2009

Per l'efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa (Nella fattispecie la non comparsa dell'imputato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale è stata apprezzata dalla Corte come accettazione tacita della remissione della querela).

Cass. pen. n. 42994/2008

La remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito d'annullamento della Corte di cassazione intervenuto solo in punto di determinazione della pena.

Cass. pen. n. 30256/2006

Nel caso di remissione della querela sporta per fatto commesso da soggetto che era, all'epoca, di età minore, non opera la regola stabilita dall'art. 340, comma quarto, c.p.p., secondo cui le spese del procedimento gravano sul querelato, dovendosi invece fare applicazione, per analogia in bonam partem, del disposto di cui all'art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272, che esonera il minore, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali.

Cass. pen. n. 30326/2002

La qualificazione del ricorso per cassazione come appello e la conseguente trasmissione degli atti, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., al giudice competente non è impedita dalla sopravvenienza della remissione di querela e della relativa accettazione.

Cass. pen. n. 3611/1999

In tema di rimessione della querela, la regola interpretativa dettata dalla legge, nel silenzio delle parti, in ordine al pagamento delle spese del procedimento non può che essere quella vigente nel momento in cui è intervenuta la remissione stessa; deve dunque escludersi che la nuova disposizione dell'art. 340, comma 4, c.p., secondo la quale, salvo diversa convenzione, in caso di remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, anziché del remittente, trovi applicazione allorché la remissione sia intervenuta prima della sua entrata in vigore.

Cass. pen. n. 4404/1999

In tema di spese processuali conseguenti alla remissione di querela, va tenuto conto della volontà delle parti; invero, l'art. 340 comma 4 c.p.p. prevede che dette spese, in caso di remissione, sono a carico del remittente, salvo che, nello stesso atto di remissione, sia stato convenuto che esse siano, in tutto o in parte, a carico del querelato. Ciò che, viceversa, la norma non prevede è la responsabilità congiunta delle parti. (Nella fattispecie, la Corte ha interpretato la pattuizione relativa alla assunzione di congiunta responsabilità in ordine alle spese, come legittima espressione di volontà di ripartire a metà le stesse tra querelante e querelato, ferma l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti dello Stato).

Cass. pen. n. 1218/1995

La mera affermazione «le spese sono a carico dei querelati», fatta nell'atto di remissione della querela, non integra una condizione alla quale il remittente intende sottoporre la remissione stessa, suscettibile di invalidarla ai sensi dell'art. 152, ultimo comma c.p. Ciò perché la condizione deve risultare espressamente od essere desunta in maniera inequivoca dal contenuto della remissione. (Fattispecie nella quale le spese sono state poste a carico del remittente, poiché all'affermazione suindicata costui aveva fatto seguito quella dei querelati «le spese non sono a nostro carico», sicché, non era stato raggiunto l'accordo per la deroga al principio generale).

Cass. pen. n. 4033/1994

Non è consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l'affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell'art. 152, comma 2, c.p. (ove la forma tacita è prevista soltanto per la remissione extraprocessuale) ed in ragione della possibilità e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall'interessato presente una esplicita manifestazione di volontà al riguardo.

Cass. pen. n. 1854/1993

Il vigente codice di rito prevede determinate formalità solo per la rinuncia espressa e per la remissione della querela, ma non anche per la dichiarazione, fatta ai sensi dell'art. 153 comma terzo c.p., con la quale il minore manifesti la volontà contraria alla remissione fatta dal rappresentante, che pertanto è disciplinata dal principio generale della libertà delle forme, con la conseguenza che la sottoscrizione del dichiarante non deve essere necessariamente autenticata e la dichiarazione è validamente presentata anche se spedita per posta.

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