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Articolo 340 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Remissione della querela

Dispositivo dell'art. 340 Codice di procedura penale

1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità(1).

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela [339].

3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto.

Note

(1) Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato ex art. 152.

Ratio Legis

In alcuni casi il legislatore ha ritenuto che necessitassero maggiore tutela interessi alternativi all'esigenza di dare attuazione alla legge penale, la cui copertura è rimessa al rispetto di precise condizioni.

Spiegazione dell'art. 340 Codice di procedura penale

Le formalità previste per la rinuncia della querela (v. art. 339) si estendono alle dichiarazioni di remissione della querela e di accettazione della medesima, da effettuarsi anch'essa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e destinate all'autorità procedente o ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che deve trasmetterle immediatamente alla predetta autorità.

Una volta rimessa la querela, le spese del procedimento sono carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto. Solo la remissione processuale, ovvero quella fatta in sede di processo, va effettuata con le stesse forme della rinuncia espressa ex art. 339, a differenza di quella definita extraprocessuale, ovvero resa al di fuori del processo.

Massime relative all'art. 340 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 2301/2015

È idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall'autorità giudiziaria, atteso che l'art. 612 bis, quarto comma, c.p., laddove fa riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli art. 152 c.p. e 340 c.p.p..

Cass. pen. n. 28571/2009

Per l'efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa (Nella fattispecie la non comparsa dell'imputato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale è stata apprezzata dalla Corte come accettazione tacita della remissione della querela).

Cass. pen. n. 42994/2008

La remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito d'annullamento della Corte di cassazione intervenuto solo in punto di determinazione della pena.

Cass. pen. n. 30256/2006

Nel caso di remissione della querela sporta per fatto commesso da soggetto che era, all'epoca, di età minore, non opera la regola stabilita dall'art. 340, comma quarto, c.p.p., secondo cui le spese del procedimento gravano sul querelato, dovendosi invece fare applicazione, per analogia in bonam partem, del disposto di cui all'art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272, che esonera il minore, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali.

Cass. pen. n. 30326/2002

La qualificazione del ricorso per cassazione come appello e la conseguente trasmissione degli atti, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., al giudice competente non è impedita dalla sopravvenienza della remissione di querela e della relativa accettazione.

Cass. pen. n. 3611/1999

In tema di rimessione della querela, la regola interpretativa dettata dalla legge, nel silenzio delle parti, in ordine al pagamento delle spese del procedimento non può che essere quella vigente nel momento in cui è intervenuta la remissione stessa; deve dunque escludersi che la nuova disposizione dell'art. 340, comma 4, c.p., secondo la quale, salvo diversa convenzione, in caso di remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, anziché del remittente, trovi applicazione allorché la remissione sia intervenuta prima della sua entrata in vigore.

Cass. pen. n. 4404/1999

In tema di spese processuali conseguenti alla remissione di querela, va tenuto conto della volontà delle parti; invero, l'art. 340 comma 4 c.p.p. prevede che dette spese, in caso di remissione, sono a carico del remittente, salvo che, nello stesso atto di remissione, sia stato convenuto che esse siano, in tutto o in parte, a carico del querelato. Ciò che, viceversa, la norma non prevede è la responsabilità congiunta delle parti. (Nella fattispecie, la Corte ha interpretato la pattuizione relativa alla assunzione di congiunta responsabilità in ordine alle spese, come legittima espressione di volontà di ripartire a metà le stesse tra querelante e querelato, ferma l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti dello Stato).

Cass. pen. n. 1218/1995

La mera affermazione «le spese sono a carico dei querelati», fatta nell'atto di remissione della querela, non integra una condizione alla quale il remittente intende sottoporre la remissione stessa, suscettibile di invalidarla ai sensi dell'art. 152, ultimo comma c.p. Ciò perché la condizione deve risultare espressamente od essere desunta in maniera inequivoca dal contenuto della remissione. (Fattispecie nella quale le spese sono state poste a carico del remittente, poiché all'affermazione suindicata costui aveva fatto seguito quella dei querelati «le spese non sono a nostro carico», sicché, non era stato raggiunto l'accordo per la deroga al principio generale).

Cass. pen. n. 4033/1994

Non è consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l'affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell'art. 152, comma 2, c.p. (ove la forma tacita è prevista soltanto per la remissione extraprocessuale) ed in ragione della possibilità e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall'interessato presente una esplicita manifestazione di volontà al riguardo.

Cass. pen. n. 1854/1993

Il vigente codice di rito prevede determinate formalità solo per la rinuncia espressa e per la remissione della querela, ma non anche per la dichiarazione, fatta ai sensi dell'art. 153 comma terzo c.p., con la quale il minore manifesti la volontà contraria alla remissione fatta dal rappresentante, che pertanto è disciplinata dal principio generale della libertà delle forme, con la conseguenza che la sottoscrizione del dichiarante non deve essere necessariamente autenticata e la dichiarazione è validamente presentata anche se spedita per posta.

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M. S. chiede
domenica 25/05/2025
“Buongiorno,
a Maggio 2024 ho subito un'aggressione fisica da un mio vicino di casa. A settembre 2024 ho subito minacce di aggressione.
Quindi L'ho querelato 2 volte per questi 2 avvenimenti. Il 20 Giugno 2025 ci sarà l'udienza in tribunale.
Siccome non ho testimoni e ho scarse prove vorrei evitare di portare avanti questa faccenda per non perdere tempo e soldi.
Documentandomi ho scoperto che non presentandomi alla prima udienza si ha la remissione tacita di querela e di conseguenza l'estinzione del processo. Volevo avere conferma che ciò che vi ho appena scritto sia effettivamente corretto e sapere se dopo ci sia qualcosa da fare da parte mia a livello di documentazione o altro.
Distinti saluti.”
Consulenza legale i 27/05/2025
In primo luogo va specificata una cosa.

Nell’ambito di qualsiasi procedimento penale non è detto che i fatti vadano necessariamente dimostrati attraverso testimonianze di soggetti terzi.
Molti reati, invero, si caratterizzano proprio per il fatto che la prova degli stessi può essere fornita solo attraverso le dichiarazioni della persona offesa dal reato.
Si tratta, come facilmente intuibile, di tutti quei reati che, generalmente, vengono posti in essere in contesti in cui sono presenti solo la vittima e il reo, tale per cui la prova degli stessi non può, per ovvie ragioni, essere fornita attraverso le testimonianze altrui (violenze, minacce, abusi sessuali etc).

È proprio in relazione a casi del genere che è nata quella giurisprudenza, stando alla quale la prova del fatto-reato può essere raggiunta anche attraverso le sole dichiarazioni della persona offesa, purché le stesse siano intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili.

Questo per dire che non è del tutto vero che, senza testimoni, non si raggiungerebbe la prova del fatto.

Quanto invece alla remissione tacita di querela, effettivamente uno dei casi in cui la stessa si verifica è proprio quando la persona offesa dal reato, chiamata a testimoniare nel corso del processo, non si faccia viva e si sottragga alla testimonianza. Generalmente, però, questo accade dopo che l’assenza della persona offesa si sia prolungata per più di due udienze. A quel punto il giudice assolve l’imputato, stante la remissione tacita di querela che farebbe venir meno la condizione di procedibilità.
Si consideri, però, che il giudice potrebbe anche comminare un'ammenda al soggetto che non si presenti a testimoniare.

Per ovviare a tale inconveniente, e se davvero si è convinti di voler rimettere la querela, sarebbe meglio recarsi al comando delle Forze dell’Ordine più vicino e redigere apposito verbale di remissione, che verrà poi trasmesso all’Autorità Giudiziaria, così evitando inutili problemi sulla testimonianza.

L. C. chiede
venerdì 16/05/2025
“Buonasera,
scrivo in merito a una citazione a comparire come persona offesa in un procedimento penale per truffa (art. 640 c.p.), con udienza fissata per il 17 settembre 2025 alle ore 9:00 presso il Tribunale di XXX.

Abito a YYY e l’importo oggetto della truffa è di 150 €, pagato tramite bonifico su IBAN poi risultato collegato all’imputato. Mi sono già assentato dalla prima udienza, non ritenendo proporzionati i costi di trasferta rispetto al danno subito.

Ho ricevuto una nuova citazione con carattere di “massima indispensabilità”, ma nella documentazione leggo anche che:

_ l’imputato risulta elettivamente domiciliato presso lo studio del suo avvocato di fiducia, il che mi porta a chiedermi se, qualora io decidessi di proseguire con la querela, debba anch’io nominare un legale per tutelarmi nel corso del processo;

_ in caso di assenza ingiustificata, la querela potrebbe essere considerata tacitamente rimessa (art. 152 c.p.), con possibile archiviazione del procedimento;

_ per essere presente all’udienza dovrei viaggiare il giorno prima in treno e pernottare, oppure partire di notte in auto; entrambe le opzioni rappresentano un onere significativo per un procedimento relativo a un danno di modesta entità.

Chiedo quindi cortesemente:

_ Se ho facoltà di ritirare formalmente la querela e con quali modalità;

_ Se è possibile giustificare l’assenza senza incorrere in sanzioni o nella remissione automatica della querela;

_ Se, proseguendo dovrei trovarmi un avvocato o me ne verrà assegnato uno d'ufficio, soprattutto dal momento che l’imputato è rappresentato e domiciliato presso il difensore di fiducia.

Ad ogni modo, nel caso mi fossero sfuggiti aspetti importanti, mi affido ai vostri migliori consigli sulla base della mia situazione concreta.

Allegherò alla presente tutta la documentazione ricevuta non appena capirò come fare.

Grazie per l’attenzione e il supporto,

Consulenza legale i 21/05/2025
Cerchiamo di rispondere ai quesiti singolarmente.

1. La persona offesa dal reato non ha alcuna necessità di essere assistita dal difensore, a meno che la stessa non voglia esercitare l’azione civile nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile. Attraverso tale strumento la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno direttamente nel processo penale.

2. Effettivamente la reiterata assenza della parte offesa a presentarsi, quale testimone, nell’ambito dell’istruzione dibattimentale può essere interpretata come remissione tacita della querela, che può essere comunque espressamente rimessa recandosi presso qualsiasi comando delle Forze dell’Ordine, il quale si incaricherà poi di trasmettere tale remissione all’Autorità Giudiziaria procedente.

3. Un testimone può sempre giustificare la propria assenza laddove venga chiamato. Può farlo in diversi modi, anche non particolarmente documentati, come una qualsivoglia esigenza di lavoro. Laddove, però, la Procura insista per sentire il testimone predetto, questi dovrà necessariamente presenziare. Diversamente il giudice potrà comminare una multa allo stesso e disporre, nei casi più gravi, l’accompagnamento coatto. Questo vale, però, solo laddove il procedimento resti in piedi. Nel caso di specie, dunque, ci troviamo di fronte a un reato procedibile a querela di parte che verrà meno laddove la stessa dovesse essere rimessa dalla persona offesa. Se tale remissione dovesse avvenire, dunque, la parte offesa non verrà più convocata, in quanto il giudice sarà tenuto a pronunciare sentenza di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità, con conseguente cessazione dell’intero processo.

4. Laddove la parte offesa dovesse decidere di andare a testimoniare, alla stessa non verrà assegnato un difensore di ufficio (previsto solo per l’imputato ) atteso che, come detto nel punto 1, il difensore per la parte offesa è indispensabile solo se questa decide di costituirsi parte civile. È, questa, una scelta assolutamente discrezionale del soggetto che, pertanto, sarà l’unico soggetto a poter nominare un difensore di fiducia.