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Articolo 336 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Querela

Dispositivo dell'art. 336 Codice di procedura penale

1. La querela [120 c.p.] è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato [427, 542](1)(2).

Note

(1) Si tratta di una dichiarazione di scienza e al contempo anche di una manifestazione di intenti, che non risulta sottoposta all'adozione di formule sacramentali.
(2) La persona che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto.

Ratio Legis

In alcuni casi il legislatore ha ritenuto che necessitassero maggiore tutela interessi alternativi all'esigenza di dare attuazione alla legge penale.

Spiegazione dell'art. 336 Codice di procedura penale

La querela è un atto giuridico di natura negoziale con il quale un soggetto privato, titolare del relativo diritto, indica il fatto per il quale chiede che l'organo pubblico di giustizia si attivi ed inizi l'azione penale.

La querela rappresenta altresì una tipica condizione di procedibilità, senza il quale l'azione penale, nei casi in cui per l'ipotesi di reato sia prevista la procedibilità a querela di parte e non d'ufficio, non può essere esercitata.

Titolare del diritto di querela è solamente la persona offesa dal reato, e non il mero danneggiato, il quale ha solo subito un danno patrimoniale dalla commissione del fatto e può comunque costituirsi parte civile all'interno del processo penale o agire in un autonomo giudizio civile.

La persona offesa è invece il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale, la lesione o esposizione al pericolo del quale costituisce l'essenza del reato, e non anche il titolare di interessi che solo in via generale sono pregiudicati dall'azione delittuosa.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti (art. 414) il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore, mentre i minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati (art. 415) possono presentare regolarmente querela, ma contemporaneamente hanno la stessa facoltà rispettivamente anche i genitori o il tutore ovvero il curatore, e il minore e l'inabilitato non può opporvisi.

In quest'ultimo caso è stato altresì chiarito che il genitore o il tutore/curatore ha il diritto di presentare querela in vece del figlio o del pupillo anche qualora questi ultimi non siano a conoscenza che nei loro confronti è stato commesso un reato.

Massime relative all'art. 336 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 7988/2017

La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato.

Cass. pen. n. 2293/2016

La dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, affermi di volersi immediatamente costituire parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela, considerato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto validamente integrata la sussistenza dell'istanza di punizione nella dichiarazione della persona offesa di volersi costituire parte civile e di volere ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione, ex art. 408 cod. proc. pen).

Cass. pen. n. 46473/2014

Ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 28851/2002

La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come persegibile d'ufficio e poi ritenuto integrativo, invece, di reato perseguibile a querela, è da considerare idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. (Fattispecie in tema di estorsione, poi diversamente qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni).

Cass. pen. n. 43478/2001

In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. (Nella fattispecie, il ricorrente, imputato di furto — reato che, per effetto dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999 intervenuta dopo la sentenza di primo grado, è divenuto perseguibile a querela — aveva dedotto che erroneamente il giudice di secondo grado aveva opinato che non occorresse dare alla persona offesa l'informazione prevista dall'art. 19 comma II della predetta legge, ritenendo che la partecipazione della stessa, costituitasi parte civile, al giudizio di appello dimostrava la persistenza della volontà di punizione dell'autore del fatto. La Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

Cass. pen. n. 1654/1998

L'art. 123 c.p. dispone che la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. In altri termini, ai sensi dell'art. 123 c.p. per il principio dell'unicità del reato concorsuale, la querela sporta contro uno dei compartecipi si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato. Ne deriva che nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa abbia sporto querela soltanto contro uno o alcuni degli autori del reato, escludendone gli altri, poiché la querela dispiega ope legis i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti che hanno concorso a commettere il reato, anche senza, ed eventualmente contro, la volontà del querelante. Infatti la querela è condizione di punibilità del fatto-reato, e non di uno o di taluno soltanto degli autori; con essa si rimuove soltanto l'ostacolo della perseguibilità di taluni reati, restando al pubblico ministero il potere di accertamento e di persecuzione dei rei, sicché la querela tempestivamente proposta, conserva valore nei riguardi di coloro che, non indicati inizialmente, risultino poi autori o compartecipi del reato.

Cass. pen. n. 1210/1994

Poiché sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicemente quella di condizione di procedibilità e la sua funzione quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è che manifesti l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni; qualora tuttavia tale contenuto, ai fini della validità della querela, debba essere integrato da dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, anche queste debbono essere incluse nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431, lettera a) c.p.p., senza che ciò pregiudichi il principio della formazione dibattimentale della prova, giacché dette dichiarazioni possono essere utilizzate solo per verificare la condizione di procedibilità.

Cass. pen. n. 4784/1993

L'art. 366 c.p.p., pur avendo introdotto il riferimento «ad un fatto previsto dalla legge come reato», nulla ha innovato - come chiaramente risulta dalla relazione al progetto preliminare - relativamente al contenuto della querela. Deve, quindi escludersi che tale disposizione imponga al querelante un'indicazione e precisazione del fatto reato, nei suoi termini giuridici, così introducendo un onere che trasformerebbe l'istituto da semplice domanda a procedere, in contestazione (privata) dell'accusa.

Cass. pen. n. 10585/1992

Poiché la querela è una manifestazione di volontà intesa a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati, detto ostacolo non può ritenersi persistente, e quindi non può ritenersi precluso l'esercizio dell'azione penale dal fatto che il reato, denunciato come perseguibile di ufficio, risulti, all'esito di più approfondite valutazioni da parte del giudice, perseguibile a querela. (In motivazione, peraltro, la Corte ha affermato la necessità inderogabile, in situazioni del genere, di un'indagine sull'effettiva volontà della parte offesa, desumibile, tra l'altro, dal suo atteggiarsi rispetto al processo, con la conseguenza — nel caso di specie — che la avvenuta costituzione di parte civile si configura come coerente esplicazione di volontà preesistente e persistente in ordine alla richiesta di punizione del responsabile del reato).

Cass. pen. n. 8418/1992

Il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale è esposto nella sua essenzialità e non nei dettagli, spettando al giudice e non al privato di attribuire al fatto le definizioni e le conseguenze giuridiche che ne derivano. Correttamente, pertanto, il giudice può ravvisare, a carico del direttore responsabile di un giornale, il reato di omissione di controllo ex art. 57 c.p., pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa. (Nella specie, a seguito di querela della parte offesa per il reato di diffamazione a mezzo stampa, erano stati rinviati a giudizio l'autore dell'articolo pubblicato per diffamazione e il direttore del giornale per il reato di cui all'art. 57 c.p.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 336 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. D. M. . chiede
sabato 02/03/2024
“In una denuncia-querela contro ignoti effettuata presso i Carabinieri, una persona dichiara di essere stata importunata per alcune volte al telefono da numeri sconosciuti senza che dall'altro capo del telefono si proferisse parola. Nella denuncia si prospetta, velatamente, la possibilità, visti i cattivi rapporti, che a fare queste telefonate sarebbero potuti essere i suoceri o il marito. Fa infatti scrivere : Da ultimo preciso che i rapporti con il mio ex marito ed i miei suoceri sono pessimi.....
Si desidera sapere se si possa intravvedere la possibilità di una querela o, almeno, poter richiedere a nostra volta che venga fatta una indagine che escluda la nostra partecipazione all'evento descritto.
Inoltre (se questa potesse essere una seconda domanda invierò integrazione di pagamento) poichè questa denuncia viene effettuata per giustificare un comportamento in cui si prefigurava abbandono dei minori e giustificava la presenza, di notte, per paura di queste fantomatiche telefonate, di una parente nella casa della denunciante, abbiamo il sospetto che detta denuncia sia successiva alla data inserita nel verbale(si ipotizza che la persona in questione sia amica del Carabiniere), vogliamo sapere se abbiamo la possibilità di effettuare una verifica presso la Procura di quando la denuncia sia stata trasmessa. Se pochi giorni dopo, come dovrebbe essere, o solo dopo che la denunciante aveva avuto notizia del procedimento per abbandono di minori. Forse le due domande sono legate, in quanto , se potessimo dimostrare di essere stati chiamati in causa, potremmo, forse, chiedere copia del procedimento. Grazie”
Consulenza legale i 05/03/2024
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

Il primo quesito attiene alla possibilità agire per vie penali contro il soggetto denunciante il quale, rilasciando delle dichiarazioni tendenziose nella denuncia depositata, fa sorgere il sospetto che a compiere le molestie siano stati l’ex marito o gli ex suoceri. Si chiede pure se sia possibile imporre delle indagini al riguardo.

La risposta pare essere negativa per diverse ragioni.

Quando si deposita una denuncia - querela, a meno che non si abbia precisa contezza del soggetto agente, l’atto in questione viene proposto contro ignoti, così che sarà la Procura procedente a indagare e a identificare – se possibile – il colpevole.
Nel 99,9% dei casi, tuttavia, nella querela v’è sempre qualche riferimento a soggetti ben identificati nei confronti dei quali si nutre qualche sospetto, così da meglio orientare le indagini della Procura.
Peraltro, spesso e volentieri, nel caso di reati particolari (come quelli di molestie), la domanda di rito che viene fatta dagli ufficiali di PG al momento del deposito della querela è “lei ha rapporti di inimicizia con persone specifiche che potrebbero fare atti del genere?” In tal modo gli agenti possono avere già degli elementi su cui orientare le indagini.

Ciò è esattamente quello che sembra essere successo nel caso di specie. La querela depositata è contro ignoti e ha solo dei riferimenti di sospetto nei confronti dell’ex marito e degli ex suoceri, dovuti anche a pregressi penali.

Stando così le cose, pensare di agire per il reato di calunnia (unico reato ravvisabile nel caso di specie) è da escludere.
Il reato di cui all’ art. 368 del c.p., invero, punisce la condotta di chi accusa taluno di aver commesso un fatto di reato, pur sapendolo innocente.
L’atteggiamento soggettivo dell’agente, quindi, deve essere di piena consapevolezza rispetto a un’accusa infondata; atteggiamento, questo, totalmente incompatibile con la logica del sospetto in buona fede, che caratterizza la maggior parte delle denunce contro ignoti, compresa quella attenzionata dalla nostra redazione.

Allo stesso modo è impossibile – o, meglio, inutile – chiedere indagini che possano escludere la sussistenza del reato da parte dei soggetti sospettati. Ciò perché le indagini verranno fatte in autonomia dalla Procura a seguito della querela depositata: sarà quindi la Procura a indagare sul fatto e a escludere eventualmente il coinvolgimento dei soggetti “sospettati”.

Quanto al secondo quesito, si dica quanto segue.

Qualsiasi querela, quando viene sporta dinanzi a un Ufficiale di PG, viene sottoscritta e la data ivi inserita fa fede rispetto al momento in cui è stata proposta (questo è rilevante per quanto attiene alla procedibilità etc). L’ufficiale di PG poi procede alla trasmissione in Procura, secondo modi e tempi che dovrebbero rispondere a un criterio di celerità, sebbene non siano quantificati dalla normativa.

Nella richiesta di parere, se la redazione ha ben compreso, si ventila l’ipotesi che la querela sporta sia pretestuosa, e utilizzata al solo scopo di difendersi da una querela precedentemente subita per abbandono di minore.
Per tale ragione si sospetta che la stessa sia stata redatta, in realtà, in un periodo successivo a quello indicato nel verbale e si chiede se vi sia la possibilità di effettuare un controllo in tal senso.

Il controllo in questione è impossibile e, anzi, se anche si ventilasse tale ipotesi sarebbe come accusare l’ufficiale di PG di un reato di falso, andando incontro, questa volta sul serio, a una controquerela per calunnia.
Peraltro l’accertamento in questione appare francamente inutile. Affermare che il querelante ha sporto l’atto solo dopo aver avuto contezza della querela contro di lui proposta per abbandono non sarebbe comunque una strategia vincente laddove, a seguito di indagini, il PM dovesse effettivamente rilevare che le molestie sono state effettuate dai soggetti sospettati.

Luigi O. chiede
mercoledì 31/08/2022 - Lazio
“avvocato, ho elementi per poter denunciare alla Procura della Repubblica una tentata truffa.
Vorrei sapere l’iter che farà la denuncia.
Per esempio:
• prima sentenza e ricorso?
• seconda sentenza e ricorso?
• ancora?”
Consulenza legale i 01/09/2022
L’iter ordinario che, in qualsiasi Tribunale, si configura a seguito del deposito di una denuncia - querela è il seguente:

- a seguito del deposito, il caso viene assegnato, da parte del Procuratore Capo, ad un suo sostituto, che sarà poi il PM titolare delle indagini preliminari;
- Eseguite le indagini, il Pubblico Ministero può: (i) archiviare, laddove ritenga non sussistente alcuna ipotesi delittuosa oppure (ii) continuare col procedimento penale emettendo l’avviso ex art. 415 bis del c.p.p.;
- eseguite le formalità susseguenti all’avviso di cui si è detto, il PM esercita l’ azione penale, che determina l’inizio del procedimento penale vero e proprio;
- esercitata l’azione penale, il procedimento passa al Tribunale e, se si tratta di determinati reati (come potrebbe essere l’ipotesi di truffa aggravata), viene celebrata prima l’ udienza preliminare. L’udienza preliminare, se non si conclude con una sentenza di non luogo a procedere, conduce il giudice a emettere il decreto che dispone il giudizio che determina l’inizio del dibattimento penale vero e proprio;
- concluso il dibattimento, vi sarà la sentenza di primo grado, assoggettabile a impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello;
- La sentenza della Corte d’Appello sarà, a sua volta, ricorribile per Cassazione.

G. D. P. chiede
domenica 05/12/2021 - Friuli-Venezia
“Salve.

Venerdì ho presentato una denuncia/querela per atti contro la pubblica amministrazione. Mi è capitato di farlo anche lo scorso giugno, ed allora mi ero presentato semplicemente all'ufficio atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste dove mi avevano accettato la denuncia senza chiedermi nessun bollo. Successivamente, in estate, il Procuratore ha deciso (non so se per motivi legati alla pandemia), che i privati cittadini avrebbero dovuto presentare denunce/querele/esposti tramite la Polizia Giudiziaria. Venerdì scorso quindi, dopo essermi comunque recato all'ufficio ricezione atti della Procura presso il Tribunale per chiedere conferma della cosa, mi sono recato dalla PG ed ho presentato la mia denuncia. La PG per accettare la denuncia mi ha chiesto una marca da bollo da 3.92. Ho comprato la marca da bollo, l'ho applicata, ed infine la PG mi ha accettato la denuncia e mi ha consegnato verbale di ricezione.

Domande:
1) E' normale che bisogna pagare per presentare denunce? Ricordo che presentare denunce era atto gratuito per non rischiare di inibire il cittadino quando vuole farlo.

2) Può essere che pagando i 3.92 abbia involontariamente "convertito" la denuncia in qualcosa di diverso e che non vincola la giustizia ad effettuare indagini?”
Consulenza legale i 09/12/2021
Per presentare una denunciaquerela sono esperibili diverse modalità.
Le due più frequenti sono le seguenti:

- la prima è quella di recarsi direttamente presso la Procura competente a svolgere le indagini;
- la seconda è quella di rivolgersi ad un comando delle forze dell’ordine locali.

Va detto che, di solito, la marca da bollo di euro 3,92 (prima era di 3,87) deve essere data dal soggetto che intende farsi rilasciare la cd. “ricevuta di avvenuto deposito”, ovvero un atto che attesta il deposito di altro atto dinanzi alla Procura, Tribunale, Polizia Giudiziaria etc.
Di solito per le querele non è richiesto in ragione del fatto che la PG, a seguito del deposito, è tenuta a rilasciare il verbale di ricezione della denuncia querela senza alcun aggravio di spesa.

Ciò detto, è anche vero che gli uffici sono organizzati in modo autonomo e che, spesso, le più disparate esigenze consentono loro di escutere diritti di copia in astratto non dovuti.

In ogni caso, non c’è da temere alcunché.

Il pagamento dei diritti di copia non determina affatto la “mutazione” di un atto in un altro.
Conseguentemente, se una querela è stata depositata, l’atto resta una querela e il pagamento dei diritti di copia non determinerà alcuna preclusione nelle indagini e/o altri effetti difformi da quelli che ordinariamente deve avere una querela.

L.M. chiede
mercoledì 06/10/2021 - Veneto
“Buongiorno,

Nei giorni scorsi presso l'abitazione di mia madre (nella quale e' installato un sistema di videosorveglianza casalingo) si sono presentate 2 persone una delle quali si è introdotta furtivamente in casa uscendone poi senza aver sottratto nulla. Mia madre in giardino ha visto in parte la scena ed alla richiesta di chiarimenti alle persone queste hanno risposto di aver suonato il campanello e di aver bisogno di informazioni su case in vendita e se ne sono poi andati tranquillamente.
Nei giorni successivi, per senso civico, ho consegnato il video ai carabinieri di zona. Ora questi avendo identificato le persone intendono procedere d ufficio nei loro confronti per tentato furto e vogliono fare delle domande sui fatti a mia madre. Come posso tutelare mia madre che teme eventuali ritorsioni?

Grazie del consulto”
Consulenza legale i 13/10/2021
Gentile cliente,
la vostra condotta è stata corretta in quanto il comportamento tenuto da queste due persone descritte nel quesito potrebbe integrare fattispecie di reato.
Nel caso di specie non avete proposto denuncia-querela ma soltanto, presumibilmente, un esposto all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri nel caso di specie).

L’esposto è definibile come la segnalazione che il cittadino svolge nei confronti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, sottoponendo alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché la medesima valuti se ricorra un’ipotesi di reato.

È presentato nell’ipotesi di dissidi tra privati, da una sola e/o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta di intervento, l’Ufficiale di PS invita le parti ad un tentativo di conciliazione e redige un verbale.

Qualora dai fatti emerga un reato procedibile d’ufficio, l’Ufficiale di PS informa l’Autorità giudiziaria.
Qualora dai fatti emerga un reato procedibile a querela, egli può esperire un preventivo componimento della controversia, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio di querela da parte dell’interessato.

Il consiglio è quindi quello di presentarsi alla convocazione e rendere dichiarazioni, corrispondenti al vero, all’Autorità specificando la paura per il rischio di ritorsioni in modo che la stessa possa assumere gli opportuni provvedimenti.
Qualora lo riteniate, potete rivolgervi ad un avvocato che tuteli la vostra posizione e svolga il ruolo di interlocutore con l’Autorità di P.S.

Maria B. C. chiede
lunedì 06/09/2021 - Veneto
“Truffa in internet
Il sito in questione si chiama Tawebstats.com.. Stavo cercando di acquistare degli oggetti su Amazon che li dava per esauriti. Cercando su immagini li ritovo in Tawebstats.com,mi iscrivo e li ordino.mi informano che non arriveranno prima di due settimane. Mi insospettisco. Guardo in internet e viene considerato un sito truffa. Cerco di fermare subito il pagamento attraverso la banca ma mi dicono che non é possibile. Vado dai carabinieri a fare regolare denuncia in quanto non ho ricevuto ció che ho ordinato. La carta di credito é una carta di credito prepagata comprata alla Volksbank, quartiere firenze. Cosa posso fare per saper chi sono le persone che gestiscono questo sito e farmi ridare i soldi? Le banche non hanno un data base, un elenco dei siti truffa? Onde evitare di inviare i codici per confermare l'acquisto. A chi chiedre che venga oscurato in internet?”
Consulenza legale i 08/09/2021
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

Quanto alla prima domanda (“cosa posso fare per saper chi sono le persone che gestiscono questo sito e farmi ridare i soldi?”), giova rammentare che, nel nostro ordinamento, per episodi di rilevanza penale l’unica autorità in grado di effettuare indagini accurate ed efficaci è la Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Il soggetto privato di certo può indagare per conto proprio ma, non avendo alcun tipo di potere investigativo, giungerà sempre ad un nulla di fatto.

In casi del genere, dunque, l’unica cosa da fare è depositare un atto di denuncia - querela così da rendere possibile l’avvio delle indagini preliminari da parte della Procura.

Si tenga conto, tuttavia, che le truffe perpetrate attraverso internet sono molto articolate e, pertanto, non è detto che l’organo inquirente arrivi effettivamente ad individuare i responsabili.

Nel caso in cui, però, si dovesse verificare tale eventualità, il privato non può, in autonomia, recarsi dai presunti colpevoli e farsi risarcire il danno dovendo, a tal fine, costituirsi nel procedimento penale per richiedere il risarcimento vero e proprio, che sarà il giudice a liquidare.

Quanto alla seconda domanda, la risposta è negativa. Nessuna banca possiede un database contenente i siti potenzialmente truffaldini tale per cui si potrebbe ipotizzare una responsabilità extracontrattuale della banca che ha disposto il pagamento attraverso i propri circuiti.

Quanto, infine, alla terza domanda, nel caso di truffe commesse online, la richiesta di oscuramento del sito internet può essere effettuata nei confronti dell’internet provider, ma solo dalla Procura della Repubblica e a seguito dell’accertata truffa. Il privato, in casi del genere, non ha un autonomo potere di richiesta di oscuramento del sito web.

Di P. G. chiede
venerdì 20/08/2021 - Abruzzo
“Vorrei fare un esposto alla Procura della repubblica che Vi Allego.
Vorrei sapere le conseguenze a cui vado incontro, nel caso che il giudice non ritiene valido il mio esposto.
Il mio esposto verrà comunicato alle controparte. Possono agire nei miei confronti?
Distinti saluti”
Consulenza legale i 30/08/2021
Nel rispondere alle domande poste si riporta una breve sintesi riepilogativa tra denuncia, querela ed esposto.

Cosa è una "denuncia"?
E' l’atto con cui chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il Pubblico Ministero o un ufficiale di PG (polizia giudiziaria).
Trattasi di un atto facoltativo che, tuttavia, diviene obbligatorio nei casi previsti dalla legge quali
a) se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (ad esempio attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi);
b) se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso;
c) se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine;
d) se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinvenga qualsiasi esplosivo;
e) se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo;
f) nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive;

Sono previsti dei termini per fare la denuncia?
Nelle ipotesi in cui la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria vi sono apposite disposizioni del codice penale, che stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.

In che forma deve essere fatta una denuncia?
Può essere redatta in forma orale o scritta, dovendo contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato, munito di apposita nomina ex art. 96 c.p.p.
Colui che deposita una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.

Che cosa è una "querela"?
La querela consiste nella dichiarazione con cui la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda al fine di punire il colpevole.
È disciplinata dagli artt. 120 c.p., 336 c.p.p. e 340 c.p.p. e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio.
Non vi sono particolari formalità per il contenuto della querela, sebbene sia necessario che, oltre alla descrizione del fatto costituente reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.

Sono previsti dei termini per fare la querela?
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce reato oppure entro sei mesi per determinati reati, quali quelli contro la libertà sessuale.
È altresì possibile ritirare la querela precedentemente proposta (atto di remissione di querela) ad eccezione dei reati di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p.

Che cosa è un "esposto"?
L’esposto è la segnalazione che il cittadino svolge nei confronti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, sottoponendo alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché la medesima valuti se ricorra un’ipotesi di reato.
È in sostanza l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
È presentato nell’ipotesi di dissidi tra privati, da una sola e/o da entrambe le parti coinvolte.
A seguito della richiesta d'intervento, l’Ufficiale di PS (pubblica sicurezza) invita le parti ad un tentativo di conciliazione e redige un verbale (che può anche essere negativo).
Questo è l'aspetto rilevante da tenere in considerazione: non vi è l'instaurazione immediata di un procedimento penale.
Tuttavia, qualora dai fatti emerga un reato procedibile d’ufficio, l’Ufficiale di PS informa prontamente l’Autorità giudiziaria.
Qualora invece dai fatti emerga un reato procedibile a querela, si potrà esperire un preventivo componimento della controversia, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio di querela da parte dell’interessato.

Per quanto concerne l'esposto si consiglia di prestare massima attenzione alla scelta del lessico, che non deve assolutamente assumere connotati denigratori o diffamatori. In questo senso è comunque preferibile essere assistiti da un legale, quanto meno nella fase di consulenza preliminare nel merito della controversia e redazione dell'atto.



Cinzia D. S. chiede
sabato 13/02/2021 - Abruzzo
“Buongiorno ho ricevuto una lettera anonima. Cosa devo fare? Una denuncia contro ignoti? Se ho la certezza che la lettera è stata spedita dal mio paese posso richiedere immagini delle telecamere? Vorrei sapere cosa posso fare per tutelarmi.”
Consulenza legale i 16/02/2021
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

In merito all’opportunità di presentare una denuncia - querela contro ignoti, sicuramente si tratta di un’ipotesi percorribile. Ciò, naturalmente, a patto che la lettera anonima abbia un contenuto penalmente rilevante (es. contenga minacce, intimidazioni e/o altro).

Il fatto che non si sia in possesso della lettera in parola, tuttavia, non aiuta affatto e, anzi, determinerà, quasi sicuramente, un’archiviazione fulminea del procedimento penale.

Come potrebbe il magistrato procedente iniziare un’indagine se non è in grado neanche di valutare la veridicità delle affermazioni esposte in denuncia attraverso la lettura della lettera sopra menzionata e, dunque, l'ipotetica rilevanza penale della stessa?

Quanto, invece, alla possibilità di richiedere le immagini delle telecamere (dell’ufficio postale, presumibilmente) tale facoltà è riservata al pubblico ministero procedente il quale, ai fini della prosecuzione delle indagini preliminari, ben potrà esercitare il suo potere.

Il privato cittadino, invece, non possiede tale facoltà e, dunque, la sua richiesta di ottenere i filmati in questione sarà di certo rifiutata.

Concludendo, si ribadisce che nel caso di specie non sarebbe, quantomeno in astratto, vietato depositare una denuncia – querela ma, vista la peculiarità dei fatti in concreto, la stessa si concluderebbe, quasi sicuramente, in un nulla di fatto.

Angelo M. chiede
mercoledì 20/01/2021 - Sardegna
“Buongiorno, il quesito che intendo sottoporvi è il seguente:
Mio padre ha presentato nel luglio 2019 un esposto alla GdF di Rieti segnalando che la controparte in diversi procedimenti civili fruiva dal 2016 di patrocini gratuiti ottenuti fraudolentemente dichiarando redditi inferiori a quelli effettivamente corrisposti dall'INPS.
Ciò è emerso grazie ad un pignoramento della pensione avviato da mio padre per il recupero di spese legali che la controparte è stata condannata a pagare per soccombenza, l'Inps nella sua dichiarazione ha certificato i redditi corrisposti sin dal 2016 (ma sicuramente da prima) superiori alle soglie per l'accesso al pg.La cosa singolare è che dal 7/2019 non è successo niente, non mi è stato comunicato nulla e la richiesta di certificato cpp 355 non ha evidenziato a nome di mio padre alcun procedimento pendente. Il beneficiario dei pg continua a fruirne e a rendere difficile la vita a mio padre che invece si paga i suoi avvocati. Cosa si può fare per sapere l'esito dell'esposto alla GdF di Rieti? E' necessario fare un'altra denuncia alla Procura di Rieti? Resto a disposizione per l'invio di ogni documento utile e in attesa di vostro riscontro vi saluto cordialmente.”
Consulenza legale i 22/01/2021
Innanzi tutto, sembra doveroso premettere che, nel caso di specie, è assolutamente sconsigliabile – e, anzi, non opportuno – depositare un nuovo esposto in quanto, nel nostro ordinamento penale, è stabilito che un determinato soggetto non possa essere indagato due volte per il medesimo fatto.

Se, dunque, è stato già depositato un esposto per un determinato fatto, presentarne uno nuovo non avrebbe alcun effetto.

Il problema della vicenda in esame potrebbe stare proprio nel fatto che, dinanzi alla GdF di Rieti, fu presentato un esposto e non già una denuncia e/o una querela.

L’esposto, invero, è un atto col quale si informa semplicemente la pubblica autorità di un fatto di cui, poi, la pubblica autorità predetta è tenuta a valutarne la rilevanza e, ove individuati profili penali, procedere con l’iscrizione di una notizia di reato e l’inizio delle indagini.

Ben diverso è, dunque, dalla denuncia e/o dalla querela, che sono gli unici due atti mediante i quali il privato chiede espressamente alla Procura competente di indagare per un fatto costituente reato in seguito al quale abbia riportato un danno.

Ciò che si intende dire è che, quando si presenta un esposto, non è affatto automatico che il pubblico ministero iscriva un fascicolo che vede l’esponente quale persona offesa dal reato; cosa che non accade quando si procede con denuncia o querela: in questi casi, il magistrato inquirente procede all’iscrizione del denunciante/querelante quale persona offesa dal reato, anche se si tratta soltanto di un danneggiato.

Questa potrebbe essere una delle ragioni per le quali l’istanza ex art. 335 c.p.p. è risultata nulla.

D’altro canto, non può escludersi che:

- Il procedimento nato dall’esposto sia già stato archiviato;
- Il procedimento nato dall’esposto è andato avanti e si sono addirittura concluse le indagini preliminari con conseguente esercizio dell’azione penale da parte del PM.

In questi ultimi due casi, è del tutto normale che il 335 risulti nullo (anche se, di fatto, un procedimento penale c’è) in quanto nello stesso appaiono solo i procedimenti in fase di indaginI.

Allo stato dei fatti, l’unico modo per capire se, effettivamente, dall’esposto è nato un contenzioso penale, potrebbe essere quello di recarsi nel comando della GdF ove è stato depositato l’esposto e, muniti dell’apposito verbale, chiedere informazioni in merito.

ARTUR P. chiede
sabato 19/12/2020 - Trentino-Alto Adige
“Gentile consulente,
dopo il decesso dei nostri genitori mio fratello ed io saremo chiamati a svolgere le formalità connessa all'apertura di successione... divisione dei contanti, nonché di un edificio sito in Alto Adige. Nonostante il padre non ha lasciato testamento e la madre nel testamento ha nominato mio fratello e me eredi universali al 50 %, mio fratello, residente in Austria, con pretesti, si è messo in testa di estorcere pagamenti di una certa entità a suo favore minacciando che altrimenti avrebbe bojcotato tutte, cosa che poi ha fatto: infatti attualmente l'eredità risulta bloccata.
Inizialmente mi ero avvalso dell'aiuto di un avvocato di Bolzano che dopo 8 mesi di trattative inutili con la controparte non è riuscito a sbloccare la situazione.... Attualmente non sono assistito da un legale visto che è noto che in fatti di eredità, almeno qui a Bolzano, i due avvocati si mettono d'accordo per poi fare in modo che tutto vada per le lunghe ed infine tutto il denaro liquido, se va bene, sarebbe dovuto per la soluzione mediocre che dopo anni viene trovata.
Così, infine, ho redatto e presentato personalmente (è una delle poche cose che il cittadino può fare da solo) un'istanza ex art. 481 CC, visto che il mio legale si era rifiutato di farlo e mio ha dovuto dire che è disposto di accettare l'eredità senza condizioni (prima ha posto un sacco di condizioni per estorcermi dei pagamenti non dovuti secondo la legge italiana e va applicata la legge italiana anche se mio fratello ormai risiede in Austria).

Per il momento ho il seguente problema (poi dovrò chiederVi altre consulenze...):
Ora mi sono avvalso dell'assistenza di un notaio per lo svolgimento delle formalità connesse all'eridità, ma mio fratello non fornisce tutti i dati necessari ed il suo avvocato fa finta di fornire certi dati di cui il notaio ha bisogno, ma infine risulta incompleti, ecc.... Visto che almeno per quanto concerne la divisione dovranno essere presi accordi, ho contattato personalmente l'avvocato di mio fratello, asserendo che secondo il codice deontologico avrei potuto contattarlo, visto che attualmente non sono assistito da un legale. IN RISPOSTA IL LEGALE DI MIO FRATELLO NELLA SUA RISPOSTA MI DICEVA CHE NON SAREBBE DISPOSTO A TRATTARE CON ME E CHE QUESTO VALEVA PURE PER MIO FRATELLO E CHE DOVREI CERCARMI UN AVVOCATO.... visto che precedentemente mio fratello mi aveva minacciato di andare per le lunghe bloccando in questo modo pure l'incasso dei contanti provenienti dall'eredità per fare in modo che io da dipendente infine non disponga pià dei mezzi economici per contrastarlo (va detto che lui lavora in Austria come imprenditore con mezzi economici più cospicui ... con cui vuole fare leva su di me), vorrei evitare di avvalermi dell'assistenza di un legale quando la sua assistenza non è indispensabile....

QUESITO: POSSO DENUNCIARE IL LEGALE DI MIO FRATELLO PER IL FATTO CHE SI RIFIUTA DI TRATTARE CON ME PERSONALMENTE VISTO CHE IO NON SONO ASSISTITO DA UN LEGALE ED IN QUESTA QUESTIONE ALMENO PER LA DIVISIONE DELL'EDIFICIO BISOGNEREBBE METTERSI D'ACCORDO IN QUALCHE MODO, OPPURE SI TRATTA SOLTANTO DI UNA INFRAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO A CUI SONO SOGGETTI GLI AVVOCATI, CON LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE UN RECLAMO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO? OPPURE COSA MI CONSIGLIA ?”
Consulenza legale i 22/12/2020
Il rifiuto, da parte della controparte, d'interloquire col diretto interessato laddove non rappresentato da un avvocato, è totalmente pretestuoso.
L’insieme delle norme di deontologia forense, invero, impongono diversi limiti all’interlocuzione diretta dell’avvocato con la controparte ma ciò solo laddove quest’ultima sia effettivamente provvista di un legale a rappresentarla.
Sul punto, depone in modo chiaro l’art. 41 del nuovo codice di deontologia forense. Tale corpus normativo, comunque, nulla dice in ordine all’impossibilità, da parte dell’avvocato, di interloquire con la controparte laddove sprovvista di un difensore.

Tuttavia, la condotta in considerazione non sembra essere sussumibile nell’alveo di alcuna fattispecie penale.
La stessa, dunque, sembra avere rilevanza soltanto sul fronte deontologico, per la violazione dell’art. 63 del nuovo codice di deontologia forense.

Fermo restando quanto detto sopra, oltre a sconsigliare l’azione penale nel caso di specie (che sarebbe alquanto azzardata), si raccomanda, piuttosto, la nomina di un legale di fiducia che, oltre ad essere in grado di gestire una disciplina complessa com'è quella delle successioni, sia anche in grado di gestire in modo opportuno i rapporti col collega e di effettuare, se dovessero rendersi necessarie, le dovute segnalazioni deontologiche all’ordine di appartenenza.
Esistono anche avvocati onesti.


Francesco M. chiede
lunedì 28/01/2019 - Abruzzo
“Ho predisposto una denuncia querela per reati perseguibili d’ufficio, con procura speciale per presentarla, sottoscrivendola in suo nome e conto. La querela pertanto è stata sottoscritta solo dal difensore e procuratore speciale. La difesa dell’imputato ne contesta la validità e in sede d’appello eccepisce che l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. L’eccezione è fondata? Si considera altresì che l’imputato è stato accusato e condannato in primo grado per danneggiamento aggravato con violenza e lesioni su persone, quindi eventualmente il difetto di querela (qualora esistente) può essere considerato irrilevante?”
Consulenza legale i 30/01/2019
Il reato di danneggiamento aggravato ex art. 635 , co. 1 c.p. è procedibile d’ufficio.

Se, dunque, in sede d’appello la controparte ha eccepito la mancanza di una condizione di procedibilità (nello specifico della querela della persona offesa dal reato ) per il reato in questione, è possibile presumere che l’eccezione sia infondata.

Spesso tuttavia accade che, previa riqualificazione giuridica del fatto, si chieda sentenza di proscioglimento per difetto di querela. In buona sostanza, è possibile che il difensore nell’appello abbia sostenuto che, in realtà, il fatto commesso rientri nell’alveo di un reato diverso dal danneggiamento; reato perseguibile solo a querela e, difettando quest’ultima, si impone sentenza di proscioglimento.
Se così è, allora occorre comprendere la regolarità della proposizione dell’atto di denuncia querela.

L’articolo 336 del codice di rito è chiarissimo nell’affermare che la querela può essere proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Ciò vuol dire che se l’atto di denuncia – querela è stato sottoscritto dal difensore munito di apposita procura speciale è possibile concludere per l’infondatezza della questione sollevata da controparte.

Maria S.S. chiede
lunedì 13/06/2016 - Lazio
“Ho denunciato il mio ex marito il 10.10.2013 per aver provocato un falso incidente a mio danno (avevo un testimone che ha deposto a mio favore) con 17 giorni di prognosi del pronto soccorso, fu emesso decreto di condanna per l'art. 658 cpp il 28.07.2013, travisando le lesioni subite nonostante la stazione dei carabinieri del mio paese avesse prodotto una informativa di reato art. 610 cpp. Ad oggi non ho notizie del fascicolo. DOMANDA : quali sono i mezzi giuridici a mia disposizione, per ottenere un decreto di condanna per violenza privata art. 658 cpp e per lesioni art 582 cpp, nel caso specifico, nonostante siano trascorsi 3 anni ?”
Consulenza legale i 20/06/2016
Non appare molto chiara la domanda posta nel quesito, al quale, in ogni caso, non è agevole rispondere non avendo la possibilità di visionare gli atti del procedimento penale.

Da quel che è dato di comprendere, sarebbe stato commesso un iniziale errore nel 2013 in ordine al tipo di reato individuato: nonostante l’autorità di polizia giudiziaria avesse ritenuto che i fatti integrassero la fattispecie di reato di “violenza privata” (art. 610 codice penale), fu emesso decreto penale di condanna per diversa fattispecie, ovvero la contravvenzione di procurato allarme presso l’Autorità (art. 658 c.p.).

Con l’emissione del decreto penale di condanna, il procedimento penale si esaurisce, pertanto non è dato di comprendere a cosa si faccia riferimento laddove è scritto “ad oggi non ho notizie del fascicolo”: si ipotizza che con questa espressione debba intendersi che non si è potuto ancora prendere visione del fascicolo del procedimento penale conclusosi con il decreto.

Sembrerebbe, quindi, logico – dati questi presupposti – che la domanda attenga alla possibilità, dopo tre anni dal verificarsi dei fatti penalmente rilevanti, di poter ancora perseguire l’ex marito per la commissione dei diversi reati di violenza privata (come inizialmente ipotizzato dai Carabinieri) e di lesioni personali.

Ebbene, per quanto riguarda il reato di violenza privata (art. 651 c.p.) si tratta di fattispecie di reato perseguibile d’ufficio: con tale espressione si intende che, qualora l’Autorità venga a conoscenza di fatti che possano essere penalmente rilevanti ed integrare determinate fattispecie di reato, essa può ed anzi deve effettuare indagini per l’accertamento della commissione dei reati stessi.

L’Autorità, in questi casi, si attiva per lo svolgimento delle indagini sempre a seguito di denuncia, ma poi prosegue autonomamente ed indipendentemente dalla volontà di chi ha presentato quest’ultima.
In questi casi, sarà possibile presentare la denuncia in qualsiasi tempo (senza il rispetto di un termine minimo, come si dirà oltre per la querela), ma il reato, in ogni caso, si estinguerà per il decorso di un determinato termine di prescrizione.

Diverso è quando il reato è perseguibile a querela della persona offesa: ciò significa, infatti, che quest’ultima ha tempo tre mesi dalla commissione del fatto di reato per presentare un atto di denuncia (definito stavolta, più correttamente, querela), pena l’improcedibilità del reato (ovvero nel caso scada il termine dei tre mesi, non sarà più possibile perseguire quest'ultimo).

Il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., ha un regime di perseguibilità, per così dire, “misto”: è necessaria, infatti, la querela della persona offesa solo quando le lesioni siano “lievi”, ovvero qualora la prognosi della malattia sia inferiore a 20 giorni e non ricorrano le circostanze aggravanti.

Queste ultime sono diverse e di diversa entità; si riportano in questa sede quelle che potrebbero maggiormente rilevare in relazione al caso in esame:

- lesione grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- lesione gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

- ancora, se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite; contro l'ascendente o il discendente, quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione.

Per rispondere, in definitiva, al quesito, occorre distinguere le due fattispecie:
- per quel che concerne il reato di cui all’art. 610 c.p., si potranno ancora, mediante formale denuncia, presentare i fatti di reato all’Autorità di Polizia Giudiziaria, la quale procederà poi d’ufficio per accertare se tali fatti integrino o meno la fattispecie della violenza privata; il reato in questione, infatti, si prescrive generalmente in 6 anni, pertanto sarà ancora possibile presentare denuncia;
- nel caso, invece, delle lesioni personali, il quesito non fornisce sufficienti elementi per individuare l’esistenza, nel caso concreto, di circostanze aggravanti: sembra, tuttavia, che queste ultime non ricorrano e ciò, unito alla durata della prognosi, lascia supporre che si tratti di lesioni lievi e che quindi non si possa più procedere con la querela, essendo trascorsi ormai tre anni dalla commissione del reato.

Considerata la delicatezza della questione e soprattutto le implicazioni che un’esatta determinazione delle tempistiche relative alla prescrizione ed all’individuazione delle circostanze aggravanti comporta, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato penalista.

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