1. La querela [120 c.p.] è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato [427, 542](1)(2).
1. La querela [120 c.p.] è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato [427, 542](1)(2).
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ConsulenzaCass. pen. n. 7727/2025
La manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali (nella specie, la persona offesa si era presentata tempestivamente dai Carabinieri, ai quali aveva denunciato con "verbale di ricezione di querela orale" il furto subito, manifestando esplicitamente la volontà di procedere nei confronti degli autori del reato, pur affermando di non voler essere informato, nella qualità, della eventuale richiesta di archiviazione eventualmente formulata dal P.M. ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen.).Cass. pen. n. 39383/2025
In tema di reati perseguibili a querela, non compete al querelante dare la qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi a esporlo nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità. (In motivazione, la Corte ha precisato che spetta al pubblico ministero, prima, e al giudice, poi, il compito di ricondurre a una fattispecie penale la condotta lamentata). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/11/2024)Cass. pen. n. 32530/2025
In tema di reati procedibili a querela, il principio del “favor querelae”, che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca, non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice “riserva” di costituzione di parte civile, in quanto con la “riserva” la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l’esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita.Cass. pen. n. 19201/2024
Ai fini della validità della querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, restando irrilevante la qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta ed essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. In sostanza, se un soggetto si presenta dinanzi alle autorità preposte per rappresentare fatti che potrebbero costituire reati commessi ai suoi danni chiedendo che le proprie dichiarazioni vengano verbalizzate, già questo è un elemento che, nell'apprezzamento pur riservato al giudice di merito circa la qualificazione dell'atto, induce a ritenere che, al di là della denominazione formale dello stesso, sussiste la volontà di richiedere la punizione del colpevole.Cass. pen. n. 1964/2023
In tema di reati perseguibili a querela, la manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari, ma deve essere peraltro assolutamente chiara ed inequivocabile. Pertanto, non può desumersi dai contenuti di una mera denuncia di un fatto di reato, perché la denuncia - cioè la comunicazione all'Autorità dell'avvenuta consumazione di un fatto di reato - non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela, ove quest'ultimo non contenga l'univoca manifestazione, da parte del soggetto legittimato, della volontà di chiedere la punizione del colpevole, atteso che proprio in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia. Né la manifestazione della volontà di querelarsi può inferirsi implicitamente da manifestazioni di volontà intervenute successivamente all'avvenuta denuncia, come anche dalla successiva costituzione di parte civile, pur se intervenuta entro il termine per presentare querela (accogliendo il ricorso della difesa, è stata esclusa la sussistenza di una valida querela in una vicenda in cui la persona offesa si era limitata a denunciare il furto subito, con una dichiarazione che lo stesso giudice di merito aveva riconosciuto sprovvista di una forma - anche solo di stile-volta ad indicare che i responsabili fossero individuati e puniti; non potendosi, peraltro, attribuire validità, ai fini della procedibilità, neppure alla successiva condotta tenuta dalla parte offesa, in sede di dichiarazioni testimoniali dibattimentali, a distanza di quattro anni dai fatti).Cass. pen. n. 10789/2020
L'esercizio del diritto di querela può senz'altro essere desunto dall'espressa qualificazione dell'atto con il quale esso viene esercitato, in quanto il ricorso al termine querela di per sé sintetizza, ai sensi dell'art. 336 c.p.p., la manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto.Cass. pen. n. 3733/2019
Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela". (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 06/12/2018)Cass. pen. n. 7988/2017
La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato.Cass. pen. n. 2293/2016
La dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, affermi di volersi immediatamente costituire parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela, considerato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto validamente integrata la sussistenza dell'istanza di punizione nella dichiarazione della persona offesa di volersi costituire parte civile e di volere ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione, ex art. 408 cod. proc. pen).Cass. pen. n. 46473/2014
Ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.Cass. pen. n. 28851/2002
La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come persegibile d'ufficio e poi ritenuto integrativo, invece, di reato perseguibile a querela, è da considerare idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. (Fattispecie in tema di estorsione, poi diversamente qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni).Cass. pen. n. 43478/2001
In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. (Nella fattispecie, il ricorrente, imputato di furto — reato che, per effetto dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999 intervenuta dopo la sentenza di primo grado, è divenuto perseguibile a querela — aveva dedotto che erroneamente il giudice di secondo grado aveva opinato che non occorresse dare alla persona offesa l'informazione prevista dall'art. 19 comma II della predetta legge, ritenendo che la partecipazione della stessa, costituitasi parte civile, al giudizio di appello dimostrava la persistenza della volontà di punizione dell'autore del fatto. La Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).Cass. pen. n. 1654/1998
L'art. 123 c.p. dispone che la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. In altri termini, ai sensi dell'art. 123 c.p. per il principio dell'unicità del reato concorsuale, la querela sporta contro uno dei compartecipi si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato. Ne deriva che nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa abbia sporto querela soltanto contro uno o alcuni degli autori del reato, escludendone gli altri, poiché la querela dispiega ope legis i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti che hanno concorso a commettere il reato, anche senza, ed eventualmente contro, la volontà del querelante. Infatti la querela è condizione di punibilità del fatto-reato, e non di uno o di taluno soltanto degli autori; con essa si rimuove soltanto l'ostacolo della perseguibilità di taluni reati, restando al pubblico ministero il potere di accertamento e di persecuzione dei rei, sicché la querela tempestivamente proposta, conserva valore nei riguardi di coloro che, non indicati inizialmente, risultino poi autori o compartecipi del reato.Cass. pen. n. 1210/1994
Poiché sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicemente quella di condizione di procedibilità e la sua funzione quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è che manifesti l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni; qualora tuttavia tale contenuto, ai fini della validità della querela, debba essere integrato da dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, anche queste debbono essere incluse nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431, lettera a) c.p.p., senza che ciò pregiudichi il principio della formazione dibattimentale della prova, giacché dette dichiarazioni possono essere utilizzate solo per verificare la condizione di procedibilità.Cass. pen. n. 4784/1993
L'art. 366 c.p.p., pur avendo introdotto il riferimento «ad un fatto previsto dalla legge come reato», nulla ha innovato - come chiaramente risulta dalla relazione al progetto preliminare - relativamente al contenuto della querela. Deve, quindi escludersi che tale disposizione imponga al querelante un'indicazione e precisazione del fatto reato, nei suoi termini giuridici, così introducendo un onere che trasformerebbe l'istituto da semplice domanda a procedere, in contestazione (privata) dell'accusa.Cass. pen. n. 10585/1992
Poiché la querela è una manifestazione di volontà intesa a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati, detto ostacolo non può ritenersi persistente, e quindi non può ritenersi precluso l'esercizio dell'azione penale dal fatto che il reato, denunciato come perseguibile di ufficio, risulti, all'esito di più approfondite valutazioni da parte del giudice, perseguibile a querela. (In motivazione, peraltro, la Corte ha affermato la necessità inderogabile, in situazioni del genere, di un'indagine sull'effettiva volontà della parte offesa, desumibile, tra l'altro, dal suo atteggiarsi rispetto al processo, con la conseguenza — nel caso di specie — che la avvenuta costituzione di parte civile si configura come coerente esplicazione di volontà preesistente e persistente in ordine alla richiesta di punizione del responsabile del reato).Cass. pen. n. 8418/1992
Il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale è esposto nella sua essenzialità e non nei dettagli, spettando al giudice e non al privato di attribuire al fatto le definizioni e le conseguenze giuridiche che ne derivano. Correttamente, pertanto, il giudice può ravvisare, a carico del direttore responsabile di un giornale, il reato di omissione di controllo ex art. 57 c.p., pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa. (Nella specie, a seguito di querela della parte offesa per il reato di diffamazione a mezzo stampa, erano stati rinviati a giudizio l'autore dell'articolo pubblicato per diffamazione e il direttore del giornale per il reato di cui all'art. 57 c.p.).
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