(massima n. 1)
La violenza sulle cose, che integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, può consistere in un mutamento di destinazione che ne impedisca l'uso per un apprezzabile periodo temporale ed in modo effettivo. (In applicazione di questo principio la Corte, rilevando la mancanza dei caratteri di stabilità temporale, concretezza e attualità, ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui il gestore di un complesso alberghiero, al fine di esercitare un preteso diritto di compensazione monetaria o di ritenzione a garanzia dei lavori commissionati a una impresa edile e non portati a compimento, aveva trattenuto presso la struttura alberghiera - indebitamente rifiutandone la consegna - le attrezzature cantieristiche della stessa impresa).