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Articolo 1458 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Effetti della risoluzione

Dispositivo dell'art. 1458 Codice Civile

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti(1), salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite(2).

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita [1456], non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione [1467, 2652 n. 1](3).

Note

(1) Pertanto, entrambi i contraenti sono tenuti a restituire quanto eventualmente già ricevuto in esecuzione del contratto (2033 c.c.).
(2) Ad esempio, se il conduttore di un immobile smette di versare il canone dovuto periodicamente (1587 c.c.), il locatore non è tenuto a restituire i canoni ricevuti in precedenza.
(3) Ad esempio, Tizio vende un quadro a Caio il quale, prima ancora di versare il prezzo, lo vende a Mevio. Se il contratto tra Tizio e Caio è risolto per l'inadempimento di Caio, l'acquisto di Mevio è salvo. Se il contratto di compravendita (1470 c.c.) è soggetto a trascrizione (v. 2643 ss. c.c.), l'acquisto è salvo solo se la sua trascrizione precede quella della domanda di risoluzione.

Ratio Legis

Poiché la risoluzione consegue all'inadempimento di una parte, essa obbliga la parte stessa a restituire quanto eventualmente ricevuto che, altrimenti, configurerebbe indebito oggettivo (2033 c.c.). Ciò non vale nei contratti di durata, per i quali ciascuna delle precedenti prestazioni è autonoma.
La salvezza dei diritti dei terzi, invece, risponde all'esigenza di garantire la sicurezza dei traffici giuridici.

Spiegazione dell'art. 1458 Codice Civile

La retroattività di cui parla l'art. 1458 è una retroattività puramente obbligatoria

Già si è visto come la funzione della risoluzione sia quella di eliminare o di neutralizzare la situazione giuridico-economica creatasi in seguito alla conclusione del contratto con attribuzioni corrispettive.

Si è pure visto quale sia il meccanismo con cui opera questa risoluzione (si v. sub art. 1453).

Bisogna ora affrontare il problema della retroattività della risoluzione per inadempimento. L'art. 1458 incomincia con il dire che la risoluzione «ha effetto retroattivo tra le parti». Aggiunge nel capoverso che «la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi».

Tutto ciò significa che la retroattività di cui parla l’art. 1458 è una retroattività puramente obbligatoria, cioè non reale.

Non pochi scrittori invece sostengono anche, sotto l'impero del nuovo Codice, il principio della retroattività reale della risoluzione per inadempimento.

E la differenza di portata tra le due costruzioni è rilevantissima: basti pensare, ad es., che nel caso di risoluzione di una compravendita, se la retroattività della risoluzione è reale, si avrà che il venditore è sempre stato proprietario; se la retroattività invece è obbligatoria, si avrà che il venditore ridiventa proprietario.


Dimostrazione dell'assunto

Pare di poter dimostrare con facilità che la retroattività di cui parla l’art. 1458 non può essere che la retroattività obbligatoria:

α) già la locuzione «retroattività tra le parti» sta ad escludere la figura della retroattività reale la quale appunto, per essere tale, ha da agire erga omnes: infatti il contenuto pratico della retroattività reale «è tutto nella sua opponibilità ai terzi» vale a dire «retroattività reale e opponibilità ai terzi sono sinonimi» come scrive Bigiavi;

β) noto essendo il concetto di retroattività reale, deve ricordarsi che è da intendersi per retroattività obbligatoria, secondo il noto concetto enunciato dal Ferrini, quella «per cui si rispetta quanto è avvenuto prima dell'ultimo fatto, ma si dà vita ad un rapporto obbligatorio tendente ad eliminare il significato economico di quanto si è avverato e si mantiene formalmente intatto». A questo proposito occorre dissipare un equivoco che potrebbe facilmente sorgere: si potrebbe dire che la retroattività obbligatoria è da escludere nel caso della risoluzione per inadempimento in quanto che, per effetto di essa, il diritto che è stato trasmesso all’inadempiente, e che si trovi ancora nel suo patrimonio, ritorna automaticamente all'altro contraente che l'aveva trasmesso senza cite nasca a carico dell'inadempiente un obbligo di ritrasferimento: si potrebbe cioè sostenere che non può aversi retroattività obbligatoria quando ci si trova di fronte ad una ritrasmissione automatica del diritto all'alienante.

Senonché qui occorre tenere ben distinti due fenomeni: quello della ritrasmissione automatica (del diritto all'alienante) e quello della retroattività.

I due fenomeni possono essere congiunti, oppure può verificarsi il primo ma non il secondo. Così, può aversi:

a) ritrasmissione automatica del diritto senza retroattività di sorta: questo fenomeno può vedersi in molte ipotesi di proprietà temporanea;

b) ritrasmissione automatica con retroattività reale: questo fenomeno si ha in tutti i casi di eliminazione della vicenda (es. per il verificarsi della condizione risolutiva ex art. 1360);

c) ritrasmissione automatica con retroattività obbligatoria: qui il diritto torna automaticamente all'alienante, ma la connessa retroattività e solo obbligatoria. E’ appunto questo il fenomeno che si verifica con la risoluzione per inadempimento ex articoli 1453, 1454, 1456, 1457: qui la risoluzione opera ex nunc, ma le parti rimangono obbligate ad eliminare la situazione economica creatasi nel periodo intermedio tra il sorgere del contratto e la risoluzione.

Si deve parlare qui di eliminazione della situazione e non degli effetti giuridici creati dal contratto. Il lettore tenga presente la risoluzione di una compravendita: qui non si elimina, ex latere venditoris, l’effetto giuridico del trasferimento di proprietà, bensì si elimina la situazione economica dell'essere (stato il compratore) proprietario della cosa; ex latere emptoris non si elimina l'effetto del sorgere dell'obbligazione del prezzo, bensì la situazione dell'essere obbligato;

?) la retroattività reale della risoluzione per inadempimento è contraddetta, non tanto dalla natura costitutiva sia della sentenza di risoluzione ex art. 1453 (sub art. 1453), sia delle fattispecie risolutive ex articoli 1454, 1456 e 1457, quanto soprattutto dall'esistenza del diritto al risarcimento dei danni spettante al contraente deluso questo diritto può spiegarsi unicamente con il fenomeno della modificazione oggettiva del rapporto originario il quale continua a sussistere (sub art. 1453), e se quel rapporto continua a sussistere, sia pure oggettivamente modificato, ciò dimostra in modo incontrovertibile che la retroattività della risoluzione non ha affatto carattere reale.

Si aggiunga che l’obbligo del risarcimento dei danni è proprio quel preciso «obbligo tendente ad eliminare il significato economico di quanto si è avverato per il passato secondo le citate parole del Ferrini, nel quale si sostanzia i1 fenomeno della retroattività obbligatoria;

δ) infine, tutto il sistema legislativo sta a denotare in modo sicuro che, nel caso di risoluzione per inadempimento, si ha il fenomeno della retroattività obbligatoria e non reale.

Prima di passare all’esame di tale sistema legislativo, preme di porre in evidenza due distinzioni, strettamente connesse tra di loro, che paiono della massima importanza: I) la distinzione tra effetto giuridico del negozio e situazione giuridica che da quell'effetto consegue, alla quale distinzione già si è fatto un breve accenno precedentemente; II) la distinzione tra cause di risoluzione che, per essere originarie e consustanziali al negozio, ineriscono alla vicenda e l'accompagnano, per cui esse determinano, o possono determinare, la sua eliminazione; e cause di risoluzione che si manifestano (eventualmente) in un momento posteriore alla vicenda per cui esse non sono inerenti ad essa, onde tali cause, manifestandosi, non toccano affatto la vicenda, ma esplicano i loro effetti sulla situazione giuridica creata dalla vicenda (sub I), cioè in definitiva sul rapporto oramai validamente costituito, e più precisamente esplicano i loro effetti sulla vita di tale rapporto.

Ciò premesso, si può facilmente rilevare come tutti i casi di retroattività reale sono dovuti alla esistenza di cause di dissoluzione che, per essere inerenti e consustanziali alla vicenda stessa, eliminano questa vicenda (cioè la nascita del rapporto) e, come conseguenza, determinano sempre un fenomeno di retroattività reale la quale provoca automaticamente la caduta di tutti i diritti dei sub acquirenti, secondo il noto principio: «-resoluto ex tunc iure dantis, resolvitur et ius accipientis».

A questa categoria di cause si riferiscono ad es.: la risoluzione della donazione in forza della clausola di riversibilità (791, 792), la risoluzione della vendita per l'esercizio del potere di riscatto (1504-1505), e, in genre, tutti i casi di negozio condizionato risolutivamente quando si verifichi la condizione stessa (1360). In tutti questi casi si deve parlare di negozio a vicenda eliminabile, la cui caratteristica insopprimibile è la retroattività reale della risoluzione: infatti, venendo meno la vicenda, l’acquirente non è mai stato proprietario o titolare del diritto, onde vengono pure eliminate tutte le vicende connesse e dipendenti dalla prima vicenda.

Di fronte a questo gruppo di negozi (o atti) a vicenda eliminabile, ne sta un altro in cui alla vicenda determinata dal negozio non inerisce affatto alcun germe intrinseco di dissoluzione bensì si ha che cause successive di dissoluzione, a carattere eventuale, potranno influire sulla vita (cioè sulla persistenza) del rapporto giuridico sorto dal negozio, lasciando in ogni caso integra e ferma la vicenda stessa (cioè, ad es., la nascita del rapporto). Casi di questa seconda categoria si hanno anzitutto nelle ipotesi di inadempimento dei pesi imposti o degli obblighi assunti dall'acquirente (648, 793, 1517, 1618, 1877, 1976, 1986): come è evidente, in questa categoria rientrano sicuramente i casi di risoluzione previsti dagli articoli 1453 e seg. i quali statuiscono un principio generale di cui gli articoli precedentemente citati non sono per lo più che un'applicazione-specifica.

Rientrano pure in questa categoria i casi di rivocazione della donazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli (807-808), di revoca delle alienazioni fatte in frode ai creditori (2901, 524), di rescissione per causa di lesione (1452).

In tutti questi casi la retroattività non può mai essere reale, in quanto l'acquirente, nonostante la risoluzione, è pur sempre stato titolare del diritto acquistato, onde le alienazioni o costituzioni di diritti da esso effettuate non cadono.

Caratteristica costante di questa seconda categoria di dissoluzione del contratto è infatti questa: i diritti dei terzi sono salvi se acquistati in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione (2652, n. 1).

Pertanto, se la dissoluzione si verifica quando il diritto trasmesso all'acquirente è già uscito dal suo patrimonio, il riacquisto, da parte dell'alienante, della sua prestazione potrà avvenire solo per equivalente, vale a dire esso potrà riavere il valore della propria prestazione, non la prestazione in natura.


Conseguenze del principio della retroattività obbligatoria propria della risoluzione per inadempimento

Dunque, il fenomeno della risoluzione per inadempimento - trattandosi di contratti ad efficacia reale: ad es. compravendita di cosa determinata — consiste nella ritrasmissione automatica all'alienante del diritto già trasmesso all'inadempiente (sempre che tale diritto si trovi ancora nel patrimonio di quest'ultimo), con annessa retroattività obbligatoria.

Sotto questo profilo, nessuna distinzione è a farsi tra risoluzione giudiziale ex art. 1453 e risoluzione ex articoli 1454, 1456 e 1457, e in particolare tra risoluzione giudiziale e quella per clausola espressa: ciò risulta sicuramente dalla posizione topografica dell’art. 1458, nonché dal chiaro disposto del capoverso il quale espressamente dichiara l’applicabilità di esso ad ogni forma di risoluzione per inadempimento.

Questo principio per cui alla ritrasmissione automatica all’alienante del diritto trasmesso, è connessa la retroattività obbligatoria porta alle
seguenti conseguenze:

1) l'obbligo della restituzione dei frutti della cosa, oggetto della retrocessione: potrà, peraltro, aversi compensazione con le eventuali restituzioni a carico dell'adempiente.
Per gli atti di amministrazione compiuti senza la necessaria diligenza, la responsabilità dell'inadempiente pare fuori di discussione;

2) per il rimborso delle eventuali spese fatte dall'inadempiente sulla cosa, trovano applicazione i principi dettati in materia di possesso: articoli 1149 e seg.;

3) la retrocessione all'alienante del diritto già trasmesso all'inadempiente ha da essere colpita dall'imposta proporzionale di registro.

Come già si è più volte detto, se il diritto trasmesso è oramai uscito dal patrimonio dell'inadempiente, e si tratti di risoluzione che non pregiudichi i diritti acquistati dai terzi ex art. 1458, la risoluzione avrà efficacia puramente obbligatoria: l'inadempiente sarà tenuto a recuperare il diritto e, in mancanza, a risarcirne i1 valore all'alienante.


La risoluzione nei contratti ad esecuzione continuata o periodica

La risoluzione non tocca le prestazioni già eseguite quando si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica (1458).

Si dicono contratti ad esecuzione continuata quelli ai quali è collegato il sorgere di un'unica obbligazione in cui la prestazione (di regola, di fare, ma anche negativa) è pure unica ma ininterrotta (es.: locazione, affitto, somministrazione di energia, comodato, ecc.).

Si dicono contratti ad esecuzione periodica quelli ai quali è collegato il sorgere di una molteplicità di obbligazioni in ciascuna delle quali si ha un termine di adempimento diverso e successivo. Richiamando qui il concetto di volontà causale, pare di poter qui porre le seguenti definizioni: a) contratto ad esecuzione continuata è quello in cui la realizzazione della volontà causale richiede un'unica prestazione la cui durata però si protrae nel tempo; b) contratto ad esecuzione periodica è quello in cui la realizzazione completa della volontà causale richiede una data serie successive di prestazioni.

Posti questi concetti, l'irretroattività della risoluzione per inadempimento, sancita dall'art. 1458 per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, si spiega così: è vero che l'art. 1181 sancisce il principio dell’inammissibilità di un adempimento parziale, per cui il creditore può non riconoscere come adempimento l’esecuzione di una sola parte della prestazione dovuta, ma siccome detto articolo aggiunge che a quel principio si fa eccezione quando la legge o gli usi dispongono diversamente, così la disposizione dell'art. 1458 ha da considerarsi come un'eccezione disposta espressamente dalla legge al principio contenuto nell'art. 1181. E questa eccezione si giustifica con il fatto che in detti contratti ad esecuzione continuata o periodica ogni parte di prestazione, o ogni prestazione, realizza parzialmente la volontà causale delle parti per cui dato che l'interesse a tali prestazioni, in relazione al tempo per cui si è adempiuto, è ormai stato attuato, la risoluzione non può eliminare tale attuazione.

Più precisamente, la giustificazione della irretroattività della risoluzione ex art. 1458, posto il concetto di causa dei contratti sinallagmatici, può portarsi a questa precisa formulazione giuridica: dato che la causa dei contratti sinallagmatici consiste nella volontà di conseguire un reciproco arricchimento per mezzo di reciproche attribuzioni patrimoniali, dato che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica questo reciproco arricchimento delle parti ha da attuarsi in un dato periodo di tempo, così la risoluzione di tali con­tratti ha da lasciare ferma quella quantità di arricchimento reciproco che già si è verificata nel patrimonio dei contraenti. Se questa è la giustificazione della disposizione contenuta nell'art. 1458, secondo la quale l'effetto della risoluzione per inadempimento non si estende alla parte di prestazione eseguita o alle prestazioni precedenti, si deve aggiungere che quella disposizione deve cessare di avere applicazione in tutti quei casi in cui non possa ammettersi che si abbia avuto una vera e propria realizzazione parziale della volontà causale, come avviene nelle ipotesi in cui abbia da vedersi una relazione di complementarietà necessaria tra le prestazioni oramai eseguite e quelle fu­ture: in questi casi è da ammettersi l'efficacia retroattiva normale della risoluzione per inadempimento (arg. ex articoli 1464 e 1467).

In ogni ca,so, la risoluzione presuppone sempre che l'inadempimento rivesta quel carattere di gravità richiesto dall'art. 1455 [sempre che si tratti di forme di risoluzione in cui detto articolo è applicabile (si v. retro sub art. 1455 e art. 1456)]: come già accennato in questi contratti di durata l'inadempienza avrà da dirsi grave quando essa mette in pericolo, o addirittura rende impossibile, la realizzazione di quella che è stata la volontà causale delle parti, il che si può avere quando viene meno per il creditore la sicurezza di ottenere le successive prestazioni e queste sono assai rilevanti rispetto alle precedenti già eseguite (arg. 1564).

Data la gravità della mancata esecuzione di una o più prestazioni si ha che l’inadempienza reagisce su tutte le prestazioni ancora da eseguire, liberando le parti dal compiere tali prestazioni future, mentre non tocca le prestazioni che le parti hanno reciprocamente ed integralmente eseguite. Pertanto, se la parte delusa o preferisce la risoluzione all’adempimento, quella si estende a tutte le rate successive o a tutte le obbligazioni successive e non resta limitata alla sola rata o alla sola obbligazione inadempiuta (arg. 1564).

Questa risoluzione parziale è da configurarsi come una riduzione degli effetti negoziali.

Sempre in base al presupposto della volontà causale, non è da escludere la figura di una risoluzione intermedia, limitata cioè alla singola rata non eseguita o alla singola obbligazione non adempiuta, restando in piedi il rapporto tanto per le rate o obbligazioni precedenti quanto per quelle susseguenti (arg. 1419, 1565, 1901), sempre, peraltro, che a questa figura di risoluzione intermedia non si opponga i1 particolare carattere del contratto (tale sarebbe il caso della vendita con esclusiva).


La risoluzione per inadempimento di fronte ai terzi

Come si è visto, l'ultimo capoverso dell'art. 1458 dichiara che «la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione». Il che significa che, ad es., in seguito alla risoluzione di una compravendita, l'alienante può rivendicare la cosa solo contro il terzo che abbia acquistato dopo la trascrizione della domanda (art. 2652, n. 1 cpv.).

Naturalmente, questo principio è posto solo per il caso in cui l'inadempiente abbia acquistato un diritto reale: qui, i terzi sub acquirenti di un diritto reale possono opporre il loro acquisto erga omnes, purché abbiano trascritto, in tempo utile, detto loro acquisto oppure, trattandosi di cose mobili, ne abbiano avuto dall’inadempiente il possesso: mentre i terzi subacquirenti di un diritto di credito possono opporre il loro acquisto all'attore in risoluzione solo se, ed alle condizioni in cui esso sarebbe, opponibile ad un terzo acquirente del bene (es., art. 1599).

Quando invece l'inadempiente abbia acquistato solo un diritto di credito, i subacquirenti non possono opporre il loro acquisto all'attore in risoluzione (retro, sub art. 1453, n. 1, Legittimazione passiva).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

237 Completa la disciplina dell'inadempimento la previsione degli effetti della risoluzione, la determinazione dei casi in cui si può ammettere la ritenzione della propria prestazione, la precisazione dei limiti di validità della clausola solve et repete.
238 Non è nuovo l'art. 259, secondo cui la risoluzione di un contratto ha effetto retroattivo fra le parti.
Che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica la risoluzione operi, tuttavia, per l'avvenire, è principio generalmente riconosciuto, sul fondamento, già posto in rilievo, che in tali contratti vi è una pluralità di obbligazioni.
Circa i diritti acquistati dai terzi sugli immobili oggetto del contratto risoluto, andava generalizzato il principio, che già risultava da imponenti applicazioni fatte dal codice
in vigore, secondo cui essi sono salvi se l'acquisto è avvenuto prima della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione.

Massime relative all'art. 1458 Codice Civile

Cass. civ. n. 5651/2023

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1383 c.c., è legittimo il cumulo tra la penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire, non essendovi stata domanda.

Cass. civ. n. 28722/2022

La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova.

Cass. civ. n. 24915/2022

In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.

Cass. civ. n. 40873/2021

In tema di appalto pubblico la disposizione dell'art. 1 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, secondo la quale gli imprenditori, per essere ammessi alla gara di appalto, debbono dichiarare di essersi recati sul luogo dei previsti lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere effetto sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera, ha lo scopo di consentire, e nello stesso tempo imporre, all'aspirante appaltatore consapevoli determinazioni in ordine alla misura del prezzo, onde precludere contestazioni basate sull'asserita mancata conoscenza dei luoghi e ridurre al minimo le possibilità di modifiche contrattuali, e non riguarda anche la dichiarazione circa l'esistenza di linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, acquedotti e di altri impedimenti del genere, non connessi o dipendenti dalla natura dei luoghi, ma estranei ad essa od in essa occultati, ovvero destinati ad essere rimossi ad opera della stazione appaltante.

Cass. civ. n. 10917/2021

La condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione, né potendosi tale istanza ricondurre, in via interpretativa, alla domanda - proposta nella specie - di riduzione del prezzo che, peraltro, non rappresenta una conseguenza della domanda di risoluzione.

Cass. civ. n. 6027/2021

In tema di società di capitali, l'adempimento dei doveri di controllo, gravanti sui sindaci per l'intera durata del loro ufficio, può essere valutato non solo in modo globale e unitario ma anche per periodi distinti e separati, come si desume dalla disciplina generale, contenuta nell'art. 1458, comma 1, c.c., riferita a tutti i contratti ad esecuzione continuata, pertanto, poiché l'art. 2402 c.c. prevede una retribuzione annuale in favore dei sindaci, è in base a questa unità di misura che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve essere confrontato con il diritto al compenso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la retribuzione al sindaco per la sola annualità in cui erano state riscontrate gravi inadempienze, in assenza di specifiche contestazioni riguardanti gli altri anni di svolgimento dell'incarico).

Cass. civ. n. 16077/2020

In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore.

Cass. civ. n. 26862/2019

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, se l'effetto della risoluzione per inadempimento non si estende alle prestazioni già eseguite, in ogni caso la disposizione di cui all'art. 1458, comma 2, c.p.c., è invocabile solo se esse abbiano pienamente soddisfatto le ragioni del creditore e risultino conformi al contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto di appalto di servizi, ritenendola preclusa per effetto della esecuzione integrale del contratto, senza considerare che il rapporto non poteva considerarsi esaurito, stante la pendenza di contenziosi e di molteplici contestazioni circa l'esatto adempimento del contratto).

Cass. civ. n. 8760/2019

L'eccezione di inadempimento, anche se sollevata in buona fede, non ha effetti liberatori ma solo sospensivi; pertanto, quando ad essa faccia seguito una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della parte contro cui fu sollevata l'"exceptio inadimpleti contractus", gli effetti risarcitori, liberatori e restitutori della risoluzione restano disciplinati dalle previsioni dell'art. 1458c.c. art. 1458 - Effetti della risoluzione c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva erroneamente attribuito all'eccezione ex art. 1460 c.c. un effetto liberatorio non considerando che, una volta risolto il contratto di durata, nella specie di affitto di azienda, l'effetto della risoluzione non poteva travolgere l'obbligo del pagamento dei canoni). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/06/2016).

Cass. civ. n. 8571/2019

Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.

Cass. civ. n. 27640/2018

In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato.

Cass. civ. n. 14915/2018

La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa ("factum principis") sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità.

Cass. civ. n. 14289/2018

In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente.

Cass. civ. n. 6911/2018

Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente.

Cass. civ. n. 24958/2014

La pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare (nella specie, di compravendita di un immobile) ha natura costitutiva, sicché nei confronti dei terzi produce effetti solo dal momento del passaggio in giudicato. Ne consegue che, ove il promissario acquirente abbia ceduto il bene, in virtù di un autonomo titolo, ad un altro soggetto, quest'ultimo, in qualità di occupante dell'immobile, non è tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione all'originario promissario venditore per il periodo che precede il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del contratto preliminare.

Cass. civ. n. 4442/2014

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio "ex nunc" rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio "ex tunc" rispetto alle prestazioni eseguite. Ne consegue che l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" può paralizzare la richiesta della controprestazione relativa alla prestazione già eseguita, ma non quella relativa alla parte della prestazione che non sia stata restituita né offerta in restituzione.

Cass. civ. n. 16556/2013

La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti.

Cass. civ. n. 15705/2013

L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum".

Cass. civ. n. 2075/2013

La risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.

Cass. civ. n. 22902/2012

La disposizione dell'art. 1458, primo comma, c.c., per la quale, nei contratti di durata, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, non significa che abbia diritto alla controprestazione la parte inadempiente, atteso che l'irretroattività della risoluzione concerne le prestazioni "eseguite", non quelle "ineseguite", non venendo meno l'esigenza di rispetto del sinallagma neppure nella disciplina della risoluzione. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l'affittuario non è tenuto al pagamento del canone per il periodo nel quale non ha goduto dell'azienda a causa dell'inagibilità dei locali, pur se tale periodo è anteriore alla pronuncia di risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 22521/2011

Il principio espresso dall'art. 1458, primo comma, c.c., secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l'intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c., con il quale l'associante attribuisce all'associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l'apporto e detta partecipazione.

Cass. civ. n. 5771/2010

La sentenza che pronuncia la risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, sebbene costitutiva, ha efficacia retroattiva ex art. 1458 c.c. solo dal momento dell'inadempimento (non estendendo i propri effetti alle prestazioni già eseguite): pertanto, nel rapporto tra domanda di risoluzione proposta dal locatore e domanda di riscatto proposta dal conduttore ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978, la prima è pregiudiziale alla seconda solo se il grave inadempimento dedotto in giudizio è anteriore all'esercizio del diritto di riscatto, poiché l'accoglimento di essa priverebbe il retraente della qualità soggettiva di conduttore, che lo legittima al riscatto.

Cass. civ. n. 4604/2008

La sentenza di risoluzione per inadempimento con riguardo alle prestazioni da eseguire produce un effetto liberatorio ex nunc e rispetto alle prestazioni già eseguite un effetto recuperatorio ex tunc ad eccezione dei contratti ad esecuzione continuata e periodica. Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall'acquirente. (Nella specie, la S.C, ravvisando l'aliud pro alio nella consegna al compratore di un dipinto non autentico, ha ritenuto non idonea a neutralizzare l'obbligo del venditore di corrispondere gli interessi legali sul denaro da restituire la detenzione della res sino alla esecuzione della sentenza di risoluzione del contratto ).

Cass. civ. n. 21973/2007

Nel contratto di somministrazione, corrispondendo alla prestazione continuativa del somministrante una prestazione periodica dell'utente, la risoluzione opera secondo il principio affermato dall'art. 1458 c.c., per cui gli effetti retroattivi della risoluzione stessa non si estendono alle prestazioni già effettuate.

Cass. civ. n. 17558/2006

L'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento (nella fattispecie trattavasi di prenotazione di alloggio in cooperativa edilizia) non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall'una all'altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell'indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento; e, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. il debito dell'accipiens - a meno che questi sia in mala fede - produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, perché trova qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede - in senso oggettivo - dall'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, alla cui data di proposizione retroagiscono gli effetti della sentenza.

Cass. civ. n. 18143/2004

Nei contratti a prestazioni corrispettive (nella specie, preliminare di compravendita di immobile), la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458, c.c., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento e toglie — al riguardo — operatività al meccanismo dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Cass. civ. n. 3555/2003

La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, sancita dall'art. 1458 comma primo c.c., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l'insorgere, a carico di ciascun contraente (ed indipendentemente dall'eventuale sua inadempienza), dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta che, nel caso di somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora.

Cass. civ. n. 5434/2002

La risoluzione parziale del contratto — espressamente prevista dall'art. 1458 c.c. nella ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica — è ammissibile anche nella ipotesi in cui l'oggetto del negozio, sia rappresentato non già da una cosa caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose funzionalmente collegate purché esse, una volta separate, abbiano una propria individualità fisica rispetto all'aggregato, conservino una concreta funzione economico-giuridica ed abbiano attitudine ad essere oggetto di diritti come beni a sé stanti (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda di risoluzione parziale di un contratto di vendita relativo ad una cucina componibile con riferimento alla sola fornitura del marmo di copertura dei piani d'appoggio, ritenendo che questa singolarmente considerata, non fosse suscettibile di utilizzazione separata).

Cass. civ. n. 7470/2001

Una volta pronunciata la risoluzione del contratto in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 c.c., si verifica per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.

Cass. civ. n. 15358/2000

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo ha natura di debito di valuta, e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata la cui restituzione, peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa eventuali ulteriori danni, e perciò anche di quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne chieda il risarcimento.

Cass. civ. n. 4604/1999

Con la sentenza di risoluzione di un contratto e di condanna alla restituzione del bene che ne aveva costituito oggetto, il giudice non può fissare un termine per la consegna del bene in quanto una tale previsione si traduce nell'illegittimo differimento della provvisoria esecutività della sentenza in relazione al capo di condanna alle restituzioni. (Nella specie, il giudice di merito aveva dichiarato risolto un contratto preliminare di compravendita di un immobile e condannato alla restituzione dello stesso entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza).

Cass. civ. n. 9906/1998

Nei contratti caratterizzati da un'esecuzione continuata, in caso di scioglimento, qualora una prestazione già eseguita non sia proporzionale all'altra occorre che, anche attraverso una restituzione parziale, sia ristabilito l'equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni. Pertanto le prestazioni già eseguite, che non possono essere oggetto di restituzione, sono solo quelle che sono riferibili, nel loro valore satisfattorio al periodo di vigenza del contratto, e non quelle anticipatamente eseguite e che, in relazione alla sopravvenuta risoluzione, non trovano più giustificazione causale, in tutto o in parte.

Cass. civ. n. 3019/1996

Ai fini dell'applicabilità della regola contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 1458 codice civile — secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, per prestazioni già eseguite — sono contratti ad esecuzione continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, ossia quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avvenga attraverso una serie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, mentre non possono considerarsi compresi nella previsione normativa del citato art. 1458 codice civile quei contratti in cui ad una prestazione periodica o continuativa si contrappone una prestazione istantanea dell'altra parte, debbono esservi ricompresi quei contratti in cui ad una prestazione continuativa se ne contrappone un'altra periodica, poiché in tal caso la corrispettività si riflette su tutte le prestazioni attraverso le quali il contratto riceva esecuzione. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha affermato che la locazione ha natura di contratto ad esecuzione continuata, che si concreta nella corresponsione del canone integrata dal godimento del bene protrattosi nel tempo).

Cass. civ. n. 639/1996

La parte adempiente che chiede la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promittente venditore ha diritto sia alla restituzione della somma pagata in conto prezzo, in virtù dell'efficacia retroattiva della risoluzione, sia al risarcimento del danno, comprensivo anche del pregiudizio costituito dal deprezzamento della somma pagata, con la conseguenza che tale somma, pur essendo oggetto di una obbligazione pecuniaria, avendo per oggetto il prezzo corrisposto alla parte adempiente, deve essere restituita con la rivalutazione monetaria perché solo in tal modo quest'ultima parte è reintegrata nella posizione in cui era al momento della conclusione del contratto.

Cass. civ. n. 5391/1995

L'obbligo di restituzione di una somma di denaro conseguente alla risoluzione del contratto configura un debito di valuta, sia quando grava sulla parte incolpevole, sia allorché obbligata alla restituzione è la parte che, con la propria inadempienza, ha causato la risoluzione del contratto, attesa la persistente natura non risarcitoria del relativo debito, avente ad oggetto l'originaria prestazione pecuniaria, del tutto distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all'adempiente. Pertanto, in quest'ultimo caso — poiché con la domanda di risoluzione e di restituzione del corrispettivo versato il debitore è costituito in mora — alla parte adempiente, oltre al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., può eventualmente spettare soltanto il maggior danno rispetto agli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., sulla somma da restituire, sempre che questo risarcimento ulteriore, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non rimanga assorbito dal risarcimento accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi evitare una ingiustificata duplicazione del risarcimento dello stesso danno.

Cass. civ. n. 2135/1995

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività (art. 1458, comma 1, c.c.) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire la prestazione ricevuta e, nel caso in cui la stessa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i frutti (naturali o civili) percepiti ovvero, qualora di essi non sia possibile la restituzione, di corrispondere l'equivalente in danaro; siffatto obbligo restitutorio, al quale si aggiunge, per la parte colpevolmente inadempiente, quello del risarcimento del danno (art. 1453 comma 1 ult. p. c.c.) trovando titolo immediato nella sentenza che pronuncia la risoluzione, non può essere però affermato dal giudice in difetto di un'espressa richiesta della parte interessata.

Cass. civ. n. 7169/1994

L'art. 1458 c.c., nella parte in cui prevede che l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto per inadempimento non si estende, nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, alle prestazioni già eseguite, esclude la possibilità di restituzione di queste ultime solo quando esse abbiano avuto piena efficacia satisfattiva delle ragioni del creditore. Pertanto, nei contratti con prestazioni corrispettive, la fattispecie così delineata dalla norma si realizza esclusivamente rispetto agli adempimenti la cui creazione soddisfi le reciproche ragioni creditorie in attuazione del nesso sinallagmatico, talché rispetto alle reciproche prestazioni eseguite, il rapporto debba intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio, per il già intervenuto riequilibrio delle situazioni reciproche delle parti in relazione alle prestazioni pregresse.

Cass. civ. n. 10482/1993

Con riguardo al cosiddetto leasing finanziario, stabilire se il canone dovuto dal detentore del bene costituisca corrispettivo del godimento di questo per una durata prestabilita, di guisa che tale funzione di godimento viene a prevalere su quella dell'eventuale trasferimento alla scadenza del periodo suddetto (con la conseguenza che gli effetti della risoluzione del contratto, anche se per causa di fallimento, non si estendono retroattivamente, giusto il disposto dell'art. 1458, primo comma, seconda ipotesi, c.c., alle prestazioni già eseguite) o se partecipi della natura di corrispettivo del futuro trasferimento cui il contratto stesso è destinato, nel presupposto che, alla scadenza del periodo in esso fissato, il bene conservi un valore residuo particolarmente apprezzabile, notevolmente superiore al prezzo di opzione (e con la conseguenza che la regola della retroattività della risoluzione, sancita, in via generale dalla prima parte del citato art. 1458 c.c., si applica senza limitazione alcuna) implica una quaestio fatti il cui esame è compito precipuo del giudice del merito e deve essere condotto tenendo conto anzitutto dell'indice costituito dal raffronto tra valore residuo del bene alla scadenza e prezzo di opzione e poi di ogni altro elemento utile emergente dalle clausole dei singoli contratti, quali l'eventuale previsione della facoltà per l'utilizzazione di chiedere la proroga del rapporto sul presupposto dell'ulteriore utilizzabilità del bene o dell'obbligo a questi imposto di riconsegnare il bene in buono stato di manutenzione o di funzionamento, ovvero il rapporto tra durata del contratto e periodo di prevedibile obsolescenza tecnica ed economica del bene, il tipo di professione esercitata dall'utilizzatore, l'interesse che il medesimo ha inteso soddisfare con la stipulazione del leasing, il criterio di determinazione dei canoni, ed eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta alle condizioni generali di contratto.

Cass. civ. n. 5065/1993

Il giudice che in presenza di reciproche domande di risoluzione, basate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell'altra accerti l'inesistenza dei singoli reciproci addebiti, deve dar atto della scelta ex art. 1453, secondo comma, c.c. di entrambi i contraenti e decidere in conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 c.c.

Poiché la cosiddetta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, a differenza dalla risoluzione per inadempimento, non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, l'effetto retroattivo che per questa ultima è invece previsto dall'art. 1458, primo comma, c.c., alla stessa non consegue il ripristino delle status quo ante, che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all'atto dello scioglimento del contratto. Ne consegue che in caso di contratto di compravendita in difetto di contraria pattuizione gli interessi sulle somme dovute in restituzione dalla parte venditrice devono ritenersi compensati dal godimento della cosa che la parte compratrice abbia medio tempore avuto (ex art. 1282 ultimo comma c.c.).

Cass. civ. n. 2070/1993

La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata, quale quello di locazione, per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell'art. 1373 c.c., o per diniego di rinnovazione alla prima scadenza, ai sensi dell'art. 29 della L. 27 luglio 1978, n. 392, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, della sentenza di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi, la cui domanda ha contenuto e presupposti diversi, e tale ultima pronuncia, sebbene di carattere costitutivo, avendo efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento (art. 1458 c.c.), prevale rispetto alle altre cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi effetti.

Cass. civ. n. 12942/1992

Con riguardo alla risoluzione del contratto per inadempimento, l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata - la cui restituzione, peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa -, eventuali ulteriori danni, e perciò anche di quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne chieda il risarcimento.

Cass. civ. n. 6880/1991

La declaratoria di risoluzione del contratto, pur importando per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 c.c. l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori senza la domanda della parte interessata, la quale per altro non può proporsi per la prima volta in appello a pena di inammissibilità rilevabile anche di ufficio (art. 345 c.p.c.), trattandosi di domanda nuova rispetto a quella di risoluzione del contratto. Essa infatti trova fondamento nelle norme sulla ripetizione dell'indebito e dà luogo ad una pronuncia di condanna, diversamente dall'azione di risoluzione che ha natura costitutiva.

Cass. civ. n. 447/1991

La sentenza che, pronunciando la risoluzione per inadempimento di un contratto, condanna una parte alla restituzione della somma di denaro versata dall'altro contraente in esecuzione del contratto, dà diritto a questo ultimo alla corresponsione degli interessi legali sulla somma stessa dalla data del versamento, i quali interessi hanno natura compensativa perché servono a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa e sono perciò dovuti in aggiunta al risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 11810/1990

Il contratto, con il quale si assuma l'impegno di ricercare e procacciare clienti in favore di una compagnia di assicurazione, nonché di stipulare le relative polizze, dietro una provvigione dovuta all'atto della sottoscrizione di ciascuna polizza e commisurata al premio ad essa inerente, integra un rapporto sinallagmatico ad esecuzione continuata o periodica. Pertanto, indipendentemente dalla riconducibilità di detto contratto nella figura (atipica) del cosiddetto «brokeraggio» assicurativo, si deve ritenere che lo scioglimento del contratto stesso, a seguito di recesso, od anche risoluzione per inadempimento, non tocca i diritti attinenti a polizze in precedenza stipulate, trattandosi di prestazioni «già eseguite» (art. 1458 c.c.).

Cass. civ. n. 7052/1990

A seguito della risoluzione del contratto le somme spettanti a titolo di restituzione del prezzo pagato dalla parte inadempiente producono soltanto gli interessi compensativi, ma non possono essere rivalutate in caso di sopravvenuta svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, né il debitore, inadempiente, essendo egli stesso in colpa, può pretendere alcun risarcimento del danno neppure sotto il profilo previsto dal secondo comma dell'art. 1224 c.c. per le obbligazioni pecuniarie, atteso che detta norma è dettata a tutela del creditore adempiente, allorché il danno da lui sofferto non è risarcito in misura adeguata dalla semplice liquidazione degli interessi moratori.

Cass. civ. n. 5143/1987

Nei contratti a prestazioni corrispettive ed a esecuzione istantanea la pronunzia di risoluzione produce due distinti effetti: quello liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che opera ex nunc, dal momento, cioè, della sentenza, e quello restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che opera ex tunc e, cioè, di norma retroagisce al momento in cui è sorta l'obbligazione, cosa da importare l'eliminazione di tutte le conseguenze derivanti dall'esecuzione totale o parziale del contratto. Pertanto, in conseguenza della risoluzione del contratto, le cose ricevute in esecuzione di questo, debbono essere restituite con tutti gli accessori (frutti ed altre utilità) che la cosa stessa avesse medio tempore prodotti e sulle somme versate in anticipo ad una delle parti vanno corrisposti gli interessi legali da quando quelle stesse somme vennero ricevute.

Cass. civ. n. 5461/1985

Verificatasi la risoluzione di diritto del contratto per inosservanza del termine essenziale di adempimento (art. 1457 c.c.), i reciproci obblighi delle parti di provvedere al ripristino della situazione anteriore alla stipulazione, in conformità del principio della retroattività di detta risoluzione (art. 1458 c.c.), insorgono immediatamente, non dal momento successivo della sentenza che accerta la risoluzione medesima, di natura meramente dichiarativa.

Cass. civ. n. 2962/1982

La retroattività ex art. 1458 c.c. della pronuncia (costitutiva) di risoluzione fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto, determinando a carico della parte non colpevole un obbligo, non risarcitorio, ma restitutorio, avente ad oggetto le cose ricevute ed i frutti effettivamente percetti, per i quali ultimi si configura un debito di valore se trattasi di frutti naturali, laddove ricorre un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, se trattasi di frutti civili (somme di danaro), costituenti il corrispettivo del godimento della cosa. Peraltro, per i frutti civili competono al creditore, come effetto naturale della relativa pronunzia restitutoria e, quindi, anche senza espressa statuizione, gli interessi legali, da ritenere compresi, in difetto di esplicita limitazione degli effetti della risoluzione, nella domanda di restituzione dei frutti, ancorché in essa non specificati, con la conseguenza che la richiesta di tali interessi avanzata perla prima volta in appello non può essere considerata domanda nuova e preclusa a norma dell'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 5426/1981

L'obbligazione del venditore di restituire al compratore la somma ricevuta a titolo di prezzo, in conseguenza della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del venditore stesso, diventa esigibile solo con l'esecutività della relativa pronunzia, sicché, prima di tale esecutività, non può parlarsi di mora debendi. Ne discende che è priva di fondamento la pretesa del compratore di ottenere, con riferimento a detta restituzione, il risarcimento del danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., in relazione alla svalutazione verificatasi a decorrere dal momento in cui ha versato il prezzo al venditore, non potendo quest'ultimo considerarsi in mora nella restituzione del prezzo fin da quel momento e presupponendo il risarcimento ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, citato, la mora del debitore.

Cass. civ. n. 3767/1976

Nella compravendita a consegne ripartite, la risoluzione per inadempimento circoscritto a singole prestazioni non estende i suoi effetti alle prestazioni già eseguite, nonostante che la rilevanza risolutoria dell'inadempimento debba essere sempre valutata con riferimento al contenuto del contratto nella sua complessiva unitarietà.

Cass. civ. n. 3539/1976

La risoluzione del contratto per inadempimento produce effetti liberatori e restitutori: se questi ultimi non possono essere disposti in forma specifica, il giudice deve ordinarli per equivalente, ancorché questa forma di restituzione non sia stata esplicitamente chiesta dalla parte interessata.

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Fabrizio C. chiede
giovedì 13/01/2022 - Campania
“Spett.Le redazione giuridica di Brocardi.it, ho bisogno di delucidazioni riguardo una compravendita immobiliare. Mi trovo in procinto di acquistare un immobile e vorrei, prima di giungere alla redazione di un contratto preliminare, appurarmi preventivamente che tale immobile non abbia problematiche di alcun tipo. Premesso che nell'ipotesi di acquisto sarà incaricato un notaio per redigere il contratto preliminare, e che la conformità urbanistica sarà affidata ad un tecnico di fiducia. Dopo aver letto l'atto di provenienza dell'immobile e aver verificato la congruenza dei dati, ho rilevato ,che l'immobile è stato acquistato mediante la vendita di un terreno di famiglia, alla società costruttrice che successivamente, ha venduto n4 appartamenti dell'edificio costruito sul terreno acquistato, ad alcuni componenti della famiglia, ex proprietari del terreno(l'atto di compravendita è composto da 4 parti, rispettivamente dei 4 immobili venduti del fabbricato, la prima parte riguarda il venditore dell'immobile). Nella parte del pagamento del corrispettivo c'è scritto che sarebbe avvenuto mediante bonifico bancario e che la documentazione bancaria avrebbe costituito prova dell'avvenuto pagamento.
Il proprietario si è dimostrato disponibile alla produzione di tutta la documentazione, tuttavia alla mia richiesta di inviarmi la ricevuta di pagamento del corrispettivo sopra descritto, mi ha risposto di non riuscire a trovarla dato il tempo trascorso. il mio timore è quello di potermi trovare di fronte a problematiche di carattere donativo e di legittima (il proprietario ha due figli e pare che donerà il ricavo della vendita a uno dei figli, o che egli stesso l'abbia ricevuto in donazione), o altre problematiche. chiedo di poterVi inviare l'atto di provenienza e di aiutarmi a comprendere quali possibili problematiche e criticità possono celarsi nella fattispecie di compravendita. Spero di essere stato il più chiaro possibile.Resto in attesa di Vs cortese riscontro porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 19/01/2022
Le preoccupazioni che si manifestano nel quesito sono del tutto infondate per le ragioni che qui di seguito si vanno ad esporre.
L’atto di provenienza che è stato inviato a questa Redazione, regolarmente trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari, integra a tutti gli effetti una compravendita, sebbene con pagamento dilazionato e differito del prezzo.
Infatti, malgrado al momento della stipula di tale atto non vi sia stato il pagamento di alcun corrispettivo, ciò non può indurre a pensare che mediante lo stesso le parti abbiano voluto celare una donazione per il solo fatto che la parte odierna venditrice si dichiara di non essere in grado di esibire le ricevute dei bonifici che avrebbe dovuto effettuare.

Vi sono diversi elementi capaci di fornire un certo grado di sicurezza nell’acquisto che si intende effettuare e che valgono ad escludere la temuta e presunta gratuità dell’atto di provenienza, e precisamente:
1. innanzitutto la circostanza che essendo la parte acquirente una società si esclude ipso iure che la stessa possa porre in essere atti a titolo gratuito, ciò che si desume dallo stesso tenore letterale dell’art. 8 dell’atto di compravendita, ove viene detto: “I comparenti dichiarano che tra la parte alienante e gli acquirenti non sussiste ovviamente alcuno dei rapporti che possa dare luogo alla presunzione di gratuità prevista dall’art. 26 del DPR n. 131/1986”.
Del resto, è ben noto che requisito essenziale delle società, sia di persone (qual è quella in esame) che di capitali, è quello del perseguimento dello scopo lucrativo, consistente nello svolgimento di una attività economica finalizzata alla realizzazione di utili della società da dividere tra i soci, mentre giammai una società può perseguire uno scopo puramente liberale.
Altri scopi propri delle organizzazioni societarie ed ammissibili nel nostro ordinamento possono soltanto essere:
- il c.d. scopo mutualistico, proprio delle società cooperative, consistente nel fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato;
- il c.d. scopo consortile, proprio dei consorzi, ossia quello di coordinare le attività economiche con oggetto analogo o affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

2. nel titolo di provenienza la parte venditrice, malgrado il pagamento differito e dilazionato del prezzo, non ha richiesto l’inserimento in suo favore di una clausola di riserva di proprietà, ciò che avrebbe legittimato il diritto della stessa di pretendere la restituzione del bene compravenduto in caso di inadempimento da parte dell’acquirente;
3. l’art. 6 del menzionato contratto di compravendita contiene l’espressa rinuncia all’ipoteca legale;
4. dalla data fissata per il pagamento integrale del prezzo (ossia il 31.05.2007) ad oggi sono decorsi ben 15 anni, il che comporta che non sarebbe più esperibile da parte della società venditrice l’azione di risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 del c.c. essendosi prescritto il relativo diritto (il termine di prescrizione, infatti, è pari a dieci anni dalla data dell’inadempimento).
In ogni caso, va posto in evidenza che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1458 del c.c., la risoluzione del contratto, anche qualora sia stata espressamente pattuita, non può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi, fatto salvo il caso in cui la domanda di risoluzione sia stata trascritta prima dell’atto in forza del quale il terzo abbia effettuato il suo acquisto.

In considerazione di tutto quanto sopra detto, pertanto, si ritiene che l’acquisto che si intende effettuare possa considerarsi sicuro, mentre l’unico consiglio che può darsi, per avere la massima certezza di tale sicurezza, è non tanto di pretendere dal venditore le ricevute dei bonifici eseguiti, quanto di effettuare, prima di procedere alla stipula del preliminare, una visura presso la competente conservatoria, onde accertarsi che non risulti trascritta a carico del venditore alcuna domanda di risoluzione per inadempimento.

FILIPPO S. chiede
mercoledì 09/01/2019 - Toscana
“Buongiorno,
un condomino AB del mio condominio, ha venduto immobile nel 2008 a soc. fantasma con sede a Miami. dal 2009 non risulta più pagata nessuna quota condominiale. L'amministratore non è mai riuscito a rintracciare tale soc. fantasma per recuperare i crediti. nel 2010 il vecchio proprietario AB fa causa alla soc. fantasma per inadempienza (mancato pagamento) e chiede risoluzione del contratto. a settembre 2018 sentenza del tribunale "La sentenza n.XXX/2018 di cui sopra ha statuito la riconsegna dell’immobile al vecchio proprietario a seguito della risoluzione del contratto di compravendita immobiliare". io mi ero informato da un avvocato della mia città, il quale mi aveva detto che si poteva richiedere alla persona rientrata in possesso dell'immobile le quote condominiali ancora non andate in prescrizione, ovvero fino a 5 anni prima. Invece l'amministratore non vuole procedere come da me richiesto, ma mi dice che sta richiedendo le quote solo fino a 2 anni prima. Vorrei un aiuto da parte vostra, per sapere cosa dice la legge e su come posso comportarmi. (P.s.: stamani mi sono recato all'ufficio del catasto, dove mi hanno detto che per loro l'immobile risulta ancora intestato a questa soc. fantasma perché ancora non è stata eseguita la trascrizione della sentenza che è datata settembre 2018). Grazie.”
Consulenza legale i 14/01/2019
Per meglio chiarire al lettore la questione giuridica sottesa al quesito posto, è opportuno, preliminarmente, chiarire la posizione che riveste il Condominio nei confronti del contratto di vendita intercorso tra AB e la società fantasma.
A mente dell’art 1372 del c.c. il contratto è vincolante solo tra le parti che lo hanno sottoscritto: qualsiasi soggetto (vuoi una persona fisica o giuridica) che non ha partecipato alla sua formazione, è considerato tecnicamente terzo rispetto al vincolo contrattuale. Il condominio è, appunto, terzo rispetto al contratto di vendita intercorso tra AB e la società fantasma.

Chiarito tale aspetto preliminare, ci si deve chiedere se il condominio possa utilizzare la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto di vendita, come mezzo per aumentare le spese condominiali richiedibili all’attuale proprietario dell’immobile.
Gli effetti della risoluzione del vincolo contrattuale per inadempimento vengono disciplinati dall’art. 1458 del c.c. Tale norma al suo primo comma dispone che:” La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti…
La retroattività disposta dall’art 1458 c.c., comporta che tutte le prestazioni adempiute in esecuzione del contratto risolto debbano essere reciprocamente restituite tra le parti. Nel caso della vendita di un immobile, ad esempio, l’originario acquirente dovrà restituire l’immobile acquistato, il quale ritornerà di proprietà del venditore, e quest’ultimo dovrà restituire la somma di denaro ricevuta come prezzo (al di là delle richieste risarcitorie che solitamente si accompagnano alle azioni di risoluzione contrattuale per inadempimento, ma che poco rilevano ai fini del presente quesito).
Ora una parte della dottrina, interpreta estensivamente l’effetto retroattivo previsto dall’art 1458 del c.c., ritenendo che lo stesso abbia una efficacia reale, che si estende anche nei confronti di eventuali soggetti terzi estranei al contratto risolto.
Le conseguenze pratiche di questa interpretazione sono rilevantissime, si pensi sempre alla risoluzione di una compravendita immobiliare: se la retroattività della risoluzione è reale, l’originario contratto risolto è come se non fosse mai stato concluso e il venditore è come se fosse sempre stato proprietario dell’immobile. Applicando tale teoria alla fattispecie concreta proposta dal quesito, il condomino AB non avrebbe mai perso la sua qualità di proprietario dell’immobile e quindi di condomino: l’ amministratore potrebbe, conseguentemente, pretendere dallo stesso il pagamento di tutte le spese condominiali rimaste insolute, fatto salvo gli effetti della prescrizione di 5 anni. Tale teoria, seppur autorevolmente sostenuta da alcuni studiosi del diritto, non pare sia stata accolta dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Non si ha notizia, infatti, di pronunce che basano la loro decisione facendo applicazione di tale interpretazione.

La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza assolutamente prevalente, ritiene, viceversa, che l’effetto retroattivo previsto dall’art 1458 del c.c. abbia una mera efficacia obbligatoria limitata alle sole parti del contratto, che non si estende a terzi soggetti ad esso estranei. Applicando tale interpretazione alla risoluzione di un contratto di vendita immobiliare, per effetto della risoluzione del contratto il venditore, originario proprietario dell’immobile, ridiventa nuovamente proprietario col passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la risoluzione. Calando tale interpretazione nel caso concreto prospettato dal quesito, per effetto della sentenza che pronuncia la risoluzione della vendita con la società fantasma, AB riacquista la proprietà dell’immobile, e quindi riacquista la qualità di condominio, nel momento in cui la sentenza passerà in giudicato. In altri termini, è come se AB fosse un nuovo condomino che ha acquistato l’immobile da un precedente proprietario, il quale ha lasciato uno scoperto condominiale importante. In forza di ciò, il condominio non potrà pretendere dal nuovo condomino AB tutte le spese condominiali rimaste insolute ma, applicando il comma 4 dell’art. 63 disp. att. del c.c., solo i contributi condominiali dell’anno in corso e di quello precedente.
La teoria illustrata, come si è sopra accennato, è quella assolutamente prevalente nella giurisprudenza della corte di cassazione, la quale fa applicazione di detta interpretazione quando è chiamata a pronunciarsi a proposito della risoluzione di ogni tipologia contrattuale: dalla vendita immobiliare, alla locazione finanziaria, alla vendita di quote societarie ecc. ecc. Solo a titolo di completezza si cita Cass. Civ. Sez. II, 24/11/2014, n. 24958;” La pronuncia di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare (nella specie, di compravendita di un immobile) ha natura costitutiva, sicché nei confronti dei terzi produce effetti solo dal momento del passaggio in giudicato.”

Quale delle due interpretazioni è opportuno seguire? Tenendo conto del fatto che la seconda teoria, fatta propria dal legale dell’amministratore di condominio, è quella assolutamente predominante in giurisprudenza, è tale teoria che ci si sente di consigliare in un contenzioso con AB per il recupero dei contributi condominiali, in quanto si presta a minori contestazioni. Nulla vieta, nel tentativo di recuperare da AB più annualità rimaste insolute, di sostenere in giudizio la teoria minoritaria non seguita dalla giurisprudenza, come pare abbia suggerito il legale a cui si è rivolto l’autore del quesito, ma tale strategia processuale avrà una assai minore possibilità di essere accolta dal giudice in un ipotetico contenzioso, e si espone a facili contestazioni da parte del legale di AB.
Visto l’importanza che assume il passaggio in giudicato della pronuncia che sancisce la risoluzione del contratto intercorso tra AB e la società fantasma, si ritiene che, per gli elementi che ci fornisce il quesito, la stessa non sia ancora passata in giudicato. Ai sensi dell’art.324 c.p.c. una sentenza si intende passata in giudicato quando non è più soggetta a mezzi di impugnazione. Il termine per impugnare una sentenza emessa da Tribunale è, ai sensi dell’art 325 c.p.c., trenta gg. decorrenti dal momento in cui la sentenza viene notificata alla parte soccombente (il c.d. termine breve). Se la sentenza non viene notificata, cosa che nella prassi accade piuttosto frequentemente, l’art 327 del c.p.c. dispone che la sentenza non potrà comunque essere impugnata decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione (il c.d. termine lungo).
Sulla base degli elementi forniti dal quesito si pensa che la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto intercorso tra AB e la società fantasma non sia stata notificata: pertanto è iniziato a decorrere il termine lungo di 6 mesi per impugnare la sentenza, il quale scadrà nel marzo del 2019, se si inizia a conteggiarlo dal settembre 2018, che per quello che ci è dato sapere, è il mese di pubblicazione della sentenza.
In conclusione, in applicazione di tutto quanto detto finora, AB ritornerà ad essere proprietario dell’immobile nel marzo del 2019, salvo che non venga proposto avverso la sentenza di 1° grado appello (cosa che pare poco probabile), ed è da quella data che il condominio potrà iniziare le procedure di recupero delle spese condominiali insolute. E solo allora si potranno iniziare a conteggiare a ritroso i due anni (più precisamente anno in corso e quello precedente) per i quali richiedere le spese condominiali insolute al condomino (nuovamente) proprietario (quindi, seguendo il ragionamento fatto sopra, esercizi 2019 e 2018).

FRANCESCO C. chiede
martedì 20/01/2015 - Campania
“I DEBITI INSERITI NEL BILANCIO DI UNA SRL,NASCENTI DA UN RAPPORTO BANCARIO DI ANTICIPAZIONI SU FATTURE, SONO DA CONSIDERARSI ESTINTI UNA VOLTA PAGATE LE FATTURE
STESSE?
LA RIPETIZIONE DELL'ANTICIPAZIONE SU ALTRE FATTURE, DI
ALTRI NOMINATIVI S'INTENDERA' COME ALTRO DEBITO OPPURE
SARA SEMPRE LO STESSO DEBITO?
EVENTUALI OBBLIGATI AI DEBITI ISCRITTI AL BILANCIO SARANNO
RESPONSABILI ANCHE DI DEBITI CREATI SUCCESSIVAMENTE?
CHIEDO QUESTO PERCHE' SI E' VERIFICATA QUESTA SITUAZIONE:
Societa’ A
Societa’ B (fallita)
Societa’ C Banca
LA SOCIETA' SRL A HA COMPRATO UN RAMO D'AZIENDA DA UNA SOCIETA' B SRL, CON ATTO DEL 17 DICEMBRE 2008.
LA SOCIETA' B NEL 2010 E'STATA DICHIARATA FALLITA.
NEL BILANCIO DELLA SOCIETA' B AL 31 12 2007 FIGURAVANO CREDITI PER OLTRE 4.500.00 DI € E DEBITI PER OLTRE 4.000.000 DI €.
NELLA RELAZIONE A DETTO BILANCIO FIGURAVA UN DEBITO VERSO LA BANCA C PER € 1.206.000. DETTO DEBITO AVEVA ORIGINE DA ANTICIPO SU FATTURE DI CLIENTI DELLA SOCIETA' B CHE SCADEVANO TUTTE NEL PRIMO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 2008.
TALI FATTURE RISULTANO TUTTE PAGATE DAI SINGOLI CLIENTI ALLE RISPETTIVE SCADENZE E NELLE MANI DELLA BANCA C COME DA PRASSI SULLA CESSIONE DEI CREDITI SU FATTURE.
SUCCESSIVAMENTE LA BANCA C HA EFFETTUATO ALTRE ANTICIPI ALLA SOCIETA' B SU ALTRE FATTURE CON EMISSIONI E SCADENZE SUCCESSIVE ALLA DATA DEL 17 DICEM 2008, E DI ALTRI E DIVERSI CLIENTI E PER ALTRI LAVORI ESEGUITI.
NEANCHE TALI NUOVE FATTURE SONO STATE MAI ESIBITE IN NESSUNA SEDE.
LA BANCA C HA CHIESTO E OTTENUTO L'INSERIMENTO AL PASSIVO NEL FALLIMENTO DI B, MA NON HA MAI ESIBITO I TITOLI DA LEI ANTICIPATI.
ORA LA BANCA C CHIEDE ALLA SOCIETA' A LO STESSO CREDITO CHE HA INSINUATO NEL FALLIMENTO.”
Consulenza legale i 27/01/2015
L'anticipo su fattura è una operazione bancaria mediante la quale un'impresa smobilizza i propri crediti, cedendoli alla banca, che eroga una percentuale in anticipo e al momento dell'incasso da parte del cliente eroga il saldo. La banca, quindi, effettua una apertura di credito nei confronti dell'impresa e apre un particolare c/c, denominato conto anticipi su fatture, sul quale essa addebita, con valuta immediata, l'importo che anticipa in relazione alle fatture presentate, importo che viene contemporaneamente accreditato sul c/c ordinario. Di fatto il saldo del conto anticipi su fatture si presenta a debito dell'azienda per l'importo degli anticipi ricevuti.

L'operazione sopra descritta trova fondamento sull'istituto della cessione del credito: l'azienda creditrice, cedendo il credito alla banca o a un terzo, viene sostituita dalla banca stessa o dal terzo nel ruolo di creditore.

Secondo quanto precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il debito dell'impresa nei confronti della banca si deve considerare estinto quando il terzo (cliente dell'impresa) effettui il pagamento (v. Cass. civ., sez. I, 27.5.2008 n. 17955: "Nel caso di operazioni di anticipazione su fatture poste in essere dalla banca, il bonifico successivamente effettuato dal terzo, a fronte delle fattura, ha carattere solutorio perché va a saldare il debito del correntista derivante dall'anticipazione su fatture; a riguardo, a nulla rileva che la provvista creata con l'anticipazione sia affluita sul contro corrente ordinario poiché quella è la provvista derivante dall'anticipazione, di cui il correntista poteva usufruire come meglio riteneva a fronte del finanziamento").

Pertanto, ogni anticipazione per diversi nominativi si dovrebbe trattare come un rapporto debitorio a se stante, estinto di volta in volta con il pagamento delle rispettive fatture.

Nel caso di specie, quindi, riteniamo che la richiesta della banca C sia illegittima, in quanto le anticipazioni versate alla società B vedono come soggetto obbligato esclusivamente tale società, e come coobbligati i terzi che devono saldare le fatture ed eventuali garanti della società B.

La società A non ha alcun rapporto con la banca C, posto che le anticipazioni "ereditate" dalla società B al momento della cessazione del ramo d'azienda sono state estinte con il pagamento da parte dei clienti, ancora nel 2008. Quindi, salvo che la stessa abbia assunto particolari oneri debitori al momento dell'acquisto del ramo aziendale, circostanza che non sembra essersi concretizzata nella specie, essa nulla deve alla banca C.

Non si comprende la ragione della richiesta della banca: al più, si intuisce la volontà di rientrare del credito coinvolgendo il maggior numero di soggetti che possano risultare solventi, al contrario della fallita società B.