(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 392 c.p., volto ad impedire che la privata violenza si sostituisca all'esercizio della giurisdizione in occasione di una lite fra privati, postula che il preteso diritto sia realmente oggetto di contrasto fra le parti nel senso che, allorquando si dispiega la condotta violenta dell'autore, sia gią in atto fra i soggetti interessati una contesa, giudiziale o di fatto, intorno alla titolaritą o all'esercizio di quel diritto.