(massima n. 1)
Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), non č rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare, in concreto sussista, bensģ solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico: il reato, infatti, consiste nella indebita attribuzione, da parte dell'autore a se stesso, di poteri spettanti al giudice e presuppone uno stato di contestazione, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, in ordine a un diritto. Ne consegue che nessun rilievo ha la proprietą, da parte del soggetto attivo, della cosa sulla quale sia operata la violenza, ove la contestazione fra soggetto attivo e passivo del reato, abbia per oggetto proprio il diritto di quest'ultimo al mantenimento della cosa, sulla quale č operata la «violenza», nello stato in cui si trovava.