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Articolo 372 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Produzione di altri documenti

Dispositivo dell'art. 372 Codice di procedura civile

Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata (1) e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio(2).

Note

(1) I documenti relativi alla nullità della sentenza, la cui produzione è ammessa dalla norma, possono dimostrare l'esistenza di vizi intrinseci del provvedimento, per difetto di requisiti essenziali. Una parte della giurisprudenza ritiene ammissibili anche i documenti diretti a dimostrare un vizio di costituzione del rapporto processuale, deducibile soltanto con il ricorso per cassazione (vizi cd. derivati).
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Ratio Legis

Il giudizio di cassazione, in quanto giudizio di legittimità, non investe la questione sotto il profilo del fatto e pertanto, essendo preclusa una istruzione probatoria, non ha senso prevedere la possibilità di produrre nuovi documenti.

Spiegazione dell'art. 372 Codice di procedura civile

Nel giudizio che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione, regola generale è quella secondo cui non è consentito produrre atti e documenti nuovi, ossia che non siano stati prodotti nelle pregresse fasi di merito.
Tuttavia, lo stesso legislatore prevede due eccezioni a tale regola, ammettendo che nel corso di tale giudizio possano prodursi quegli atti e documenti che concernono:
a) la nullità della sentenza impugnata;
b) l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

La ratio di tale disciplina si fonda sulla stessa qualificazione del procedimento in cassazione come giudizio di legittimità, nel cui ambito non vi è spazio per lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.
Deve, comunque, precisarsi che non può considerarsi nuovo un documento già prodotto nei precedenti gradi di merito, il quale venga a sua volta depositato nuovamente nel giudizio di legittimità con il timbro postale, al fine di provarne la data certa rispetto ai terzi (occorrerà, però, che la parte che allega tale documento specifichi in quale sede processuale lo stesso sia stato già prodotto).

Per quanto concerne i documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si ritiene che siano nuovi soltanto quelli dimostrativi di una nullità della pronuncia per mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza e non anche quelli che riguardano una nullità del procedimento e che solo di riflesso si ripercuotono sul provvedimento finale.
Secondo un’altra tesi, invece, la norma in esame non deve interpretarsi in senso letterale, in quanto la stessa non preclude la prova di vizi di attività che, essendo rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, possono esserlo anche per la prima volta in cassazione.
Pertanto, è stato sostenuto che questa disposizione trovi applicazione anche nel caso di nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e di sentenza impugnabile solo con il ricorso per cassazione (in questo caso, la produzione dei documenti costituisce il solo mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza).

L’altra eccezione concerne i documenti relativi all'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Si ritiene che siano tali quei documenti relativi alla legitimatio ad processum ed alla cessazione della materia del contendere.
Sotto il profilo della legitimatio ad processum, in numerose occasioni la giurisprudenza ha affermato che, qualora la sentenza impugnata sia stata emessa nei confronti di un soggetto ed il ricorso per cassazione sia stato proposto da un diverso soggetto, occorre che quest'ultimo dia prova della propria legittimazione ad agire, deducendo di essere subentrato nella medesima posizione del dante causa.

In ordine, invece, al problema della cessazione della materia del contendere, è stata riconosciuta la possibilità di produrre in sede di legittimità un documento dal quale risulti la prova di un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio di cassazione che dia luogo a detta cessata materia del contendere, riguardando un tale documento l’ammissibilità lato sensu del ricorso, in quanto dalla sua produzione ne discende il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In forza di quanto disposto al secondo comma, il deposito dei documenti relativi alla nullità della sentenza deve avvenire entro il termine previsto per il deposito del ricorso, mentre per quelli concernenti l'ammissibilità del ricorso e del controricorso è consentito un deposito successivo, ovvero indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio (la Riforma Cartabia ha eliminato l’obbligo di notificare alla controparte l’elenco dei documenti depositati ai fini dell’ammissibilità del ricorso o del controricorso, incombente non più necessario una volta che una volta che tali atti, depositati telematicamente e quindi inseriti nel fascicolo informatico, si rendono, per l’appunto, consultabili dalle altre parti).
Nel silenzio della legge in ordine all'individuazione del dies ad quem entro cui si può validamente depositare la documentazione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione, si ritiene che esso debba farsi coincidere con il giorno dell'udienza di discussione e che, comunque, la produzione di tali documenti sia esclusa se successiva alla relazione.

Ultimo aspetto da affrontare con riferimento a questa norma è quello relativo alla ammissibilità della querela di falso nel corso del giudizio di cassazione, la quale deve ritenersi ammissibile soltanto nel caso in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento e non anche in relazione a documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata o che, prodotti nella pregressa fase del giudizio, non siano stati impugnati per la loro asserita falsità.

Massime relative all'art. 372 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26757/2020

Alla luce del principio della durata ragionevole del processo, è deducibile nel giudizio di legittimità il "factum superveniens", in quanto equiparabile allo "ius superveniens", se idoneo ad incidere sull'oggetto della causa sottoposta all'esame del giudice, allorché il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione a seguito di provvedimento della P.A. e non si ponga questione alcuna di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto alla previsione dell'art. 372 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in una controversia nella quale veniva in rilievo un'azione di risarcimento danni per mancata o tardiva trasposizione, da parte dello Stato, dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, che fosse deducibile, in sede di legittimità, la sopravvenuta erogazione del beneficio di cui alla l. n. 122 del 2016). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2012).

Cass. civ. n. 21694/2020

In tema di violazioni in materia di IVA, è producibile in cassazione ex art. 372 c.p.c. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, relativa ai medesimi fatti oggetto della sanzione tributaria controversa, ove il contribuente intenda far valere l'improcedibilità, l'improponibilità o, comunque, l'estinzione, in tutto o in parte, del giudizio tributario per violazione - pur dedotta per la prima volta in sede di legittimità e sempreché pertinente alle questioni ritualmente in giudizio - di principi di ordine pubblico unionale (nella specie, del "ne bis in idem"); diversamente, tale produzione non è ammissibile ai fini delle contestazioni in materia di imposte dirette, per le quali non viene in rilievo l'esigenza di effettività del diritto unionale.

Cass. civ. n. 21359/2020

La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2018).

Cass. civ. n. 9685/2020

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c. e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una perizia su immobili costituenti garanzia di mutuo ipotecario, la S.C. ha ritenuto che la produzione di documenti - successivi alla decisione impugnata, inerenti la prosecuzione della procedura esecutiva e volti a dimostrare l'ulteriore riduzione del prezzo di vendita - non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, bensì il merito della pretesa risarcitoria). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2017).

Cass. civ. n. 1574/2020

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2017).

Cass. civ. n. 28999/2018

Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c..

Cass. civ. n. 22095/2018

La nozione di nullità della sentenza che consente la produzione nel giudizio di legittimità di nuovi documenti, ex art. 372 c.p.c., va interpretata in senso ampio, comprendendo nella stessa non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle correlate a vizi del procedimento che influiscono direttamente sulla decisione medesima: ne deriva che assumono rilievo anche le certificazioni "postume" rilasciate dalla cancelleria del giudice d'appello in ordine al rispetto degli adempimenti processuali.

Cass. civ. n. 18464/2018

Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c..

Cass. civ. n. 3349/2017

Nel giudizio di legittimità, l'art. 372 c.p.c. non determina, di per sé, l'inammissibilità della produzione di documenti comprovanti l'applicabilità alla fattispecie dello “ius superveniens”, ove rilevante ai fini della riforma della decisione di merito (nella specie, della cassazione con rinvio).

Cass. civ. n. 13792/2016

In tema di società di persone, l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con la prova che la società abbia continuato ad operare pur dopo la suddetta cancellazione, sicché il difetto di legittimazione processuale della società non può essere dedotto per la prima volta in cassazione, con produzione dell'atto di cancellazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comportando una non consentita introduzione di una nuova questione di fatto in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 26359/2014

Il curatore del fallimento, pur essendo parte nelle controversie fallimentari, non ha capacità processuale autonoma, bensì condizionata all'autorizzazione del giudice delegato, che deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado di giudizio tant'è che, in mancanza, sussiste il difetto di legittimazione processuale, rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di questione inerente la "legitimatio ad processum". Peraltro, mentre nelle fasi di merito il giudice, che ne rilevi l'assenza, può invitare il curatore a munirsene, nel giudizio di legittimità non sussiste un analogo potere poiché la peculiare natura di quest'ultimo, caratterizzato dall'assenza di attività istruttoria e dalle rigide formalità che disciplinano il deposito dei documenti (ammissibili con le forme e i limiti di cui all'art. 372 cod. proc. civ.), esclude la possibilità per il giudicante di invitare una delle parti a depositare documenti mancanti.

Cass. civ. n. 19980/2014

In presenza di una fattispecie estintiva del processo di cassazione ricollegata al verificarsi, al di fuori del processo, di determinati presupposti che si devono dalla parte far constare alla S.C. (quale, nella specie, quella del condono fiscale regolato dall'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dall'art. 39 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111), il deposito in sede di legittimità di un'istanza di estinzione accompagnata dai documenti idonei a dimostrarne l'esistenza deve essere preceduto, a cura della parte medesima, dalla notificazione ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., alle altre parti costituite dell'elenco dei suddetti documenti, nella cui mancanza il presidente di sezione (o un suo delegato), che ravvisi le condizioni per provvedere con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., deve disporre, in via preliminare, che la stessa venga previamente effettuata.

Cass. civ. n. 16036/2014

L'art. 372 cod. proc. civ., che consente la produzione, nel giudizio di legittimità, dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche quando si lamentino "errores in procedendo" idonei ad inficiare direttamente la validità della pronuncia impugnata, ove quest'ultima sia impugnabile solo con il ricorso in cassazione. (Nella specie, relativa ad impugnazione di lodo arbitrale, il cui giudizio si svolge in un unico grado di merito, la S.C. ha ammesso la produzione di documenti per dimostrare la carenza del potere di procedere alla rinuncia agli atti del giudizio di merito da parte della società ricorrente in quanto proveniente da persona non più sua rappresentante, nonché il difetto di contraddittorio nel sub procedimento di estinzione del giudizio per l'omessa comunicazione della relativa ordinanza, pronunciata fuori dall'udienza).

Cass. civ. n. 15073/2014

Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento quale la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha considerato inammissibile la produzione di documentazione comprovante le vicende societarie del Gruppo Ferrovie dello Stato, depositata unitamente al ricorso, per dimostrare la legittimazione ad impugnare, esclusa dalla corte territoriale).

Cass. civ. n. 11261/2014

Nel giudizio di legittimità, l'attività di notificazione dell'elenco delle produzioni, di cui all'art. 372 cod. proc. civ., deve essere effettuata su impulso del difensore munito della procura speciale e non di quello soltanto domiciliatario, con la conseguenza che, la notificazione effettuata da quest'ultimo ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (il cui art. 1 attribuisce il potere notificatorio al difensore munito di procura) è nulla. Tuttavia, se la controparte contraddice sulle risultanze della produzione senza lamentare e dimostrare il pregiudizio che la eccepita nullità le avrebbe arrecato quanto alla possibilità di svolgere il contraddittorio sui documenti nella sua pienezza, la nullità stessa rimane sanata e la produzione deve considerarsi esaminabile dalla Corte.

Cass. civ. n. 2125/2014

In tema di ricorso per cassazione, il divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione - fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso - non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l'originale (nella specie, sentenza impugnata con relata di notifica), senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo.

Cass. civ. n. 21729/2013

Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la produzione, in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., della procura conferita da una società al proprio legale rappresentante, quantunque non notificata, in un caso in cui l'avvocato della controparte aveva comunque preso parte alla discussione).

Cass. civ. n. 12995/2013

Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio. In applicazione del suddetto principio, ed in presenza d'un ricorso da dichiarare inammissibile per inidoneità del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., la Corte ha ritenuto superfluo ordinare preventivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente dell'originario convenuto, deceduto nel corso del giudizio ed ai cui eredi era stato notificato il ricorso per cassazione, pur avendo costoro dichiarato di rinunciare all'eredità).

Cass. civ. n. 10967/2013

Nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di indennità perequativa di cui all'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la S.C. ha ritenuto che non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, ma il merito della pretesa, la produzione di una sentenza definitiva del giudice amministrativo, concernente il riconoscimento di tale trattamento retributivo per un periodo antecedente alla novazione del rapporto di lavoro, proseguito sulla base di un nuovo regolamento contrattuale e nei confronti di un ente di nuova costituzione).

Cass. civ. n. 9692/2013

In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma che l'eventuale costituzione irrituale del primo è sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni.

Cass. civ. n. 4305/2013

Nel giudizio di legittimità relativo a controversia inerente la prosecuzione di un rapporto di lavoro, è ammissibile la produzione ex art. 372 cod. proc. civ. della domanda di accesso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, in funzione della valutazione dell'ammissibilità del ricorso per l'asserito venir meno dell'interesse alla sua prosecuzione, e, tuttavia, l'eventuale indicazione, nel relativo modulo presentato all'INPS, della data di risoluzione del rapporto di lavoro - come giudizialmente riconosciuta nelle fasi di merito - non ha contenuto negoziale, ma è finalizzata solo all'attivazione della procedura di erogazione del credito, "rebus sic stantibus", in relazione allo stato del processo.

Cass. civ. n. 12982/2012

Qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia negato la legittimazione ad agire per assenza di prova della qualità di successore dell'originaria parte, la relativa prova non può essere offerta nel giudizio di legittimità, in cui, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., non possono essere prodotti documenti che non siano stati depositati nella fase di merito, ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Cass. civ. n. 8557/2012

Le cosiddette "tabelle" uniformi predisposte dai Tribunali per la liquidazione del danno non patrimoniale non costituiscono dei documenti in senso proprio, né rappresentano degli elementi di fatto, come tali da allegare con gli atti introduttivi del giudizio, ma sono piuttosto assimilabili ai precedenti giurisprudenziali, che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni. Esse, pertanto, possono essere prodotte anche in sede di legittimità, da parte di chi ne lamenti l'erronea applicazione da parte del giudice di merito, senza che ciò violi il divieto di cui all'art. 372 c.p.c..

Cass. civ. n. 1883/2011

In tema di rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità, quando esso si forma per effetto di una pronuncia della Corte di cassazione successiva alla proposizione del ricorso relativo al procedimento nel quale il giudicato s'intende far valere e l'oggetto della cosa giudicata deve desumersi dalla sentenza di merito in quanto l'impugnazione si è chiusa in rito con declaratoria d'inammissibilità, la parte, per documentare la formazione del giudicato che non possa emergere dal tenore della decisione della Corte di cassazione, può produrre la sentenza di merito fino all'udienza di discussione, essendo tale produzione esclusivamente funzionale alla dimostrazione del giudicato.

Cass. civ. n. 25234/2010

La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; l'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Cass. civ. n. 4863/2010

La prova mediante documenti delle condizioni dell'azione, nonostante queste, in caso di controversia sulle relative circostanze, siano verificabili fino al momento della decisione, da non limitarsi restrittivamente a quella di primo grado, è soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio; di conseguenza, essendo inammissibile, ex art. 372 c.p.c., nella sede di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale, sono irricevibili i documenti volti a provare la condizione dell'azione esercitata. (Nella specie, il decreto con cui il giudice delegato aveva autorizzato il trasferimento degli immobili ed il conseguente atto pubblico, intervenuti nelle more del giudizio di appello, in un caso in cui il trasferimento non poteva considerarsi avvenuto per effetto della sentenza omologativa del concordato fallimentare, essendo sottoposto alla condizione sospensiva del regolare adempimento degli obblighi concordatari).

Cass. civ. n. 21122/2008

Nel corso del giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l'interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell'ambito di applicazione dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso (Nella specie la S.C. ha ammesso il deposito di documenti attestanti l'avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa relativa ad affissione abusiva).

Cass. civ. n. 627/2008

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.

Cass. civ. n. 22900/2007

L'eccezione di litispendenza sollevata per la prima volta davanti la Corte di cassazione, senza che sia stata nei precedenti gradi del giudizio almeno allegata la pendenza dell'altro processo, è inammissibile. Infatti, se è vero che essa può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo, quindi anche nel giudizio di cassazione, occorre però in ogni caso che i relativi fatti posti a fondamento della pronuncia siano stati al momento acquisiti nel corso del giudizio, così che il giudice possa anche d'ufficio riconoscere gli effetti giuridici dei fatti dedotti ed allegati dalle parti. Peraltro, una volta allegato il fatto della pendenza nel corso del giudizio, occorre che tale situazione persista nel giudizio di cassazione sino all'udienza di discussione, con conseguente onere di allegazione della relativa documentazione che attesti attualità delle condizioni di applicabilità dell'art. 39 c.p.c., documentazione quest'ultima non soggetta alla preclusione di cui all'art. 372 c.p.c.

Cass. civ. n. 16402/2007

Nel giudizio di cassazione non può essere proposta querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito, anzitutto perché nella fase di legittimità la querela di falso può essere proposta solo quando concerna documenti relativi alla fase stessa e non documenti già sottoposti al giudice del merito senza essere stati davanti a lui impugnati come falsi, poi perché nel giudizio di cassazione possono essere prodotti documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, ma intendendosi per tale solo quella inficiante direttamente la sentenza e non quella verificatasi nel corso del processo e incidente solo indirettamente sulla decisione e, infine, perché la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d'udienza.

Cass. civ. n. 10122/2007

Qualora il ricorso per cassazione venga proposto da soggetto diverso da quello nei cui confronti sia stata pronunciata la sentenza impugnata, la documentazione diretta a provare la legittimazione del ricorrente può essere depositata in cancelleria, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., anche oltre il termine previsto dall'art. 369 dello stesso codice, ma del deposito eseguito la parte deve dare comunicazione all'altra notificandogli un elenco. Pertanto, poiché la notificazione costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l'oggetto, qualora questa sia mancata e la controparte non consenta che il deposito avvenga in altra forma o faccia valere l'inosservanza della forma prescritta, la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione dalla Corte che, in mancanza di prova della legittimazione, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 13916/2006

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione; qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie, dovendo essere assicurata la garanzia del contraddittorio, la Corte, avvalendosi dei poteri riconosciutile dall'art. 384, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dal D.L.vo 2006, n. 40, deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni.

Cass. civ. n. 13011/2006

L'art. 372 c.p.c., che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche alla inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado quando, trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, la produzione dei documenti costituisce l'unico mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, atteso che il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe, altrimenti, in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall'art. 24 Cost. Pur se conseguentemente ammissibile, la produzione della documentazione anagrafica — non costituendo il certificato anagrafico prova idonea del diverso luogo di residenza del destinatario della notifica rispetto al luogo ove la notifica è stata effettuata — è peraltro inidonea a dimostrare ex se la nullità della notificazione dell'atto di citazione.

Cass. civ. n. 11650/2006

La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., a meno che il resistente non l'abbia — nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c. — esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 11474/2006

Il deposito di documenti nel giudizio di cassazione, che riguardi l'ammissibilità del ricorso, deve essere notificato alle parti anche quando il ricorso sia trattato con il rito camerale, onde tale documentazione non può essere presa in considerazione ove tale notifica sia mancata e ove difetti la prova che sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio.

Cass. civ. n. 5480/2006

Il deposito di documenti relativi alla questione di nullità della sentenza impugnata è ammesso ex articolo 372 del codice di procedura civile anche al di fuori dei termini fissati dalla legge per resistere in cassazione e quindi sino all'udienza di discussione purché prima che sia iniziata la relazione della causa. (Nella specie è stata ritenuta tempestiva la allegazione alla memoria della parte resistente del provvedimento di correzione di errore materiale emesso da una corte di appello e avente ad oggetto l'indicazione nella sentenza impugnata per cassazione del terzo componente del Collegio).

Cass. civ. n. 18129/2005

Nella nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., rientra — quale nullità propria o originaria — la nullità derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello, atteso che tale sentenza, decidendo nonostante il giudicato formatosi, non è idonea, ai sensi dell'art. 156 del codice di rito, a raggiungere il proprio scopo disciplinando il rapporto controverso e non è, pertanto, conforme alla fattispecie legale; d'altra parte, diversamente opinando, sarebbe vulnerato il principio del ne bis in idem posto nell'interesse pubblico e volto anche ad evitare che — attraverso attività inutili — si metta in pericolo il bene, costituzionalmente protetto, della ragionevole durata del processo. Conseguentemente, la relativa documentazione (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado ai fini del superamento del termine breve per impugnare) può essere legittimamente prodotta nel giudizio di cassazione.

Cass. civ. n. 16777/2005

Nel giudizio di cassazione promosso (nella specie, dal P.G. presso la Corte di cassazione) avverso la sentenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la produzione di documenti attestanti l'esistenza di un procedimento penale a carico del magistrato incolpato per i medesimi fatti per i quali questi è sottoposto a procedimento disciplinare (procedimento penale aperto dopo la pronuncia della sentenza del CSM nel procedimento disciplinare), deve ritenersi consentita ai sensi dell'art. 372 c.p.c., perché attiene all'ammissibilità in senso lato del ricorso, considerato che l'esame dello stesso postula che l'azione disciplinare sia proseguibile e non debba, invece, essere sospesa. Tale produzione, inoltre, deve ritenersi consentita e rituale, pur se non compiuta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 372, anche quando sia effettuata in modo da consentire comunque la difesa della controparte, e questa abbia accettato il contraddittorio sul punto.

Cass. civ. n. 15920/2005

Nel giudizio di cassazione, i documenti miranti a dimostrare l'irregolare composizione, a causa della presenza nel collegio di un membro con mandato scaduto, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (irregolare composizione che si presta ad essere denunciata con ricorso alle Sezioni Unite come motivo attinente alla giurisdizione), possono essere depositati davanti alla Corte stessa, anche se non prodotti nel precedente grado di giudizio, purché con il ricorso (secondo quanto prescrive l'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.), e non successivamente, come è invece disposto (dall'art. 372, secondo comma, dello stesso codice) per i documenti che riguardano l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, senza tuttavia che il mancato deposito di tali documenti possa essere superato facendo ricorso a poteri officiosi del giudice di legittimità, atteso che il difetto di legittimazione all'esercizio della funzione giurisdizionale dipende da un complesso di fattori risalenti al procedimento di nomina dei componenti del Consiglio, aventi natura di atti amministrativi, che la Corte di cassazione non ha l'onere di conoscere e di cui essa può acquisire conoscenza solo attraverso gli atti del processo.

Cass. civ. n. 15616/2005

A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 ed in particolare della generalizzazione che quest'ultima ha fatto del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che le quante volte il ricorrente in cassazione (o il controricorrente, in relazione alla notifica del controricorso) riscontri che il perfezionamento della notificazione nei riguardi della controparte destinataria sia avvenuto in data successiva alla scadenza del termine di impugnazione, ancorché il perfezionamento nei propri riguardi (momento della consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario) si sia collocato anteriormente a quella data e, dunque, la notificazione debba reputarsi tempestiva, al fine di dimostrare ritualmente che il ricorso (o il controricorso) è stato notificato tempestivamente, debbono far constare che il momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si è collocato prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di impugnazione (e del termine per la notifica del controricorso). Tale dimostrazione dev'essere data o attraverso la ricevuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell'incarico affidatogli e della consegna dell'atto da notificarsi o, qualora il notificante non si sia fatto rilasciare la detta ricevuta al momento dell'incarico, attraverso idonea attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare. L'introduzione nel processo in cassazione di tale documentazione, ove non avvenga direttamente all'atto del deposito del ricorso (come, ad esempio, se la ricevuta non si sia chiesta al momento della consegna dell'atto e si richieda un'attestazione senza che sia rilasciata entro il termine per il deposito), deve, poi, avvenire nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 372 c.p.c., dovendosi escludere la possibilità di una produzione soltanto all'udienza, in quanto contraria alla lettera ed alla finalità del suddetto secondo comma, che è di tutela al tempo stesso del contraddittorio e della possibilità che l'udienza del giudizio di cassazione si svolga in una situazione in cui la Corte abbia già certezza sull'ammissibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 5974/2005

I documenti volti a dimostrare l'adempimento dell'obbligazione oggetto del giudizio non appartengono al novero di quelli per cui l'art. 372 c.p.c. ammette la produzione per la prima volta nel giudizio di Cassazione, poiché essi comportano sempre l'esigenza di un accertamento che le circostanze sopraggiunte abbiano eliminato ogni contrasto tra le parti in causa ed il venir meno d'ogni interesse delle medesime alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che dei medesimi documenti, che siano stati prodotti in violazione della disposizione citata, non può tenersi conto al fine di dichiarare, in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere. (Fattispecie relativa ad azione d'annullamento del contratto di fideiussione per vizio del consenso e alla produzione in Cassazione di documenti relativi all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria).

Cass. civ. n. 5123/2005

La documentazione allegata dai ricorrenti per Cassazione alla memoria depositata in prossimità dell'udienza è inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c., che vieta la produzione nel giudizio di cassazione d'atti diversi da quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso e che non considera gli atti o documenti già prodotti nei gradi di merito, non perché ne sia permessa la produzione, ma perché alle parti è sufficiente il richiamo ad essi. Né è possibile, nell'udienza di cassazione, procedere alla ricostruzione di fascicoli di giudizio di merito, poiché al giudice di legittimità non sono consentiti accertamenti ed apprezzamenti di fatto.

Cass. civ. n. 23321/2004

Nel giudizio di cassazione, la norma di cui all'art. 372 c.p.c. — nel consentire la produzione di documenti (anche in fotocopia, con i limiti probatori di cui all'art. 2719 c.c.) relativi alla ammissibilità del ricorso, dei quali deve essere data notizia alla controparte mediante notifica del suo elenco — non fissa un termine, sicché tale produzione è consentita fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione. La eventuale contestazione non può consistere nella mera obiezione alla produzione di fotocopia ma deve avere specificamente ad oggetto la conformità all'originale ed in tal caso al giudice della legittimità è demandato di svolgere una, sia pure limitata, attività istruttoria di accertamento delle fonti di prova sulle quali la richiesta stessa si fonda, che può comprendere anche la verifica della autenticità del documento prodotto. Tale verifica, dovendo rispettare il principio del contraddittorio, può comportare il superamento dell'indicato limite temporale ed eventualmente il rinvio della causa.

Cass. civ. n. 9942/2004

Le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità non sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, ma si estendono a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi radicali del procedimento. (In applicazione di tale principio la S.C. ha considerato ammissibile la produzione — in sede di giudizio di legittimità — della sentenza di primo grado notificata e impugnata tardivamente in appello, al fine di dimostrarne il passaggio in giudicato, con la conseguente nullità della sentenza pronunciata in appello).

Cass. civ. n. 5891/2004

In sede di legittimità, la produzione di documenti diretti a dimostrare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti al ricorso rimane preclusa dalla mancata notifica alle altre parti mediante elenco, come richiede l'art. 372, secondo comma, c.p.c., a nulla rilevando che queste ultime non si siano costituite nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 18595/2003

Nel procedimento per cassazione, che non consente alcuna forma d'istruzione probatoria, è preclusa la produzione di documenti ovvero di altre cose materiali che servano come mezzi di prova di fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti miranti ad introdurre nuove circostanze che non siano quelle riguardanti la nullità della sentenza o l'inammissibilità del ricorso o del controricorso. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione delle sentenze di assoluzione dei ricorrenti da reati connessi all'illegittima assunzione di lavoratori, prodotte al fine di dimostrare la fondatezza della proposta opposizione a sanzione amministrativa).

Cass. civ. n. 17870/2003

Al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i documenti che dimostrano il regolare conferimento dello jus postulandi devono essere inseriti formalmente tra gli atti del giudizio, mediante la loro espressa indicazione nel contesto del ricorso ed il successivo deposito in cancelleria — ovvero, ai sensi dell'art. 372, secondo comma c.p.c., provvedendo alla loro notificazione mediante elenco — trattandosi di formalità imprescindibili allo scopo di garantire alla controparte di avere cognizione dei titoli in base ai quali il ricorrente è legittimato ad agire, non essendo sufficiente che essi siano contenuti nel fascicolo di merito, pure depositato, e quindi detti documenti, in mancanza della loro rituale produzione, non sono suscettibili di esame da parte della Corte di cassazione. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha rigettato la domanda di revocazione di una sentenza della Corte, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto da un avvocato, che cumulava la qualità di legale rappresentante della Spa parte del giudizio, in mancanza di prova dell'atto deliberativo della società in forza del quale egli era legittimato ad agire nella duplice veste, di data posteriore alla sentenza impugnata, in quanto la copia autenticata di siffatto verbale, benché contenuta nel fascicolo di merito, non era stata ritualmente prodotta e, pertanto, dovendo ritenersi tamquam non esset, correttamente non era stata presa in considerazione).

Cass. civ. n. 10904/2003

L'art. 372 c.p.c. consente che il deposito di documenti che riguardano l'ammissibilità del ricorso per cassazione o del controricorso avvenga anche oltre il termine previsto dall'art. 369 dello stesso codice, ma richiede che del deposito eseguito la parte dia comunicazione all'altra notificandogli un elenco. Pertanto, poiché la notificazione costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l'oggetto, ove essa sia stata omessa la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione, segnatamente quando la parte (come nella specie) non sia intervenuta all'udienza di discussione di cui all'art. 375 c.p.c.

Cass. civ. n. 12607/2002

Il principio secondo il quale, dopo la notifica del ricorso per cassazione, è consentita, a norma dell'art. 372 c.p.c., la produzione di un documento dal quale risulti la sopraggiunta carenza d'interesse all'impugnazione non può trovare applicazione allorquando l'atto poteva e doveva essere prodotto nella fase di merito, perché anteriore alla conclusione della stessa.

Cass. civ. n. 9093/2002

La produzione di atti e documenti di cui all'art. 372 c.p.c., riguardanti l'ammissibilità del ricorso per cassazione, da parte dell'intimato che abbia proposto tardivamente il controricorso, al quale i documenti siano stati allegati, è valida ed efficace, ed i documenti stessi possono conseguentemente essere esaminati e valutati dalla corte (nella specie, per verificare l'intempestività della notifica del ricorso, e quindi la formazione di un giudicato interno) a condizione che l'intimato stesso partecipi alla discussione orale.

Cass. civ. n. 2829/2002

In tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora la pronuncia del giudice di merito abbia fatto applicazione di usi locali a lui noti, usi, peraltro, non direttamente a conoscenza del giudice di legittimità, è necessario, ove il ricorrente lamenti l'error iuris nell'applicazione dell'uso stesso, che agli atti del processo risulti già allegata la relativa prova documentale, non essendone consentita per la prima volta la produzione in sede di legittimità (art. 372 c.p.c.), e non essendo consentita la cassazione della sentenza per fini «esplorativi», per verificare, cioè, in sede di giudizio di rinvio, se l'asserita violazione sussista o meno (principio affermato dalla S.C. in tema di mediazione).

Cass. civ. n. 847/2002

... non è pertanto ammissibile la produzione di nuovi documenti con i quali parte ricorrente intenda dimostrare che lo stesso giudice d'appello, in un caso identico, avrebbe deciso in senso diverso dalla sentenza impugnata e conformemente a quanto da essa propugnato.

Cass. civ. n. 844/2002

È suscettibile di acquisizione in sede di legittimità il documento diretto a dimostrare l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando la relativa produzione, sebbene non avvenuta nei modi previsti dall'art. 372 c.p.c. o dall'art. 134 disp. att. c.p.c., derivi da un'iniziativa del resistente.

Cass. civ. n. 15148/2000

Il divieto di cui all'art. 372 c.p.c. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione — fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso — non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Consegue che se una parte deposita in cassazione copia di un atto o documento, assumendo che ha fatto parte del fascicolo d'ufficio o del fascicolo di parte, la produzione non può essere considerata senz'altro inammissibile, ma va invece presa in esame, restando impregiudicata la questione della corrispondenza della copia all'originale e dell'effettiva appartenenza ad uno dei predetti fascicoli. (Nel caso di specie è stata ritenuta ammissibile la produzione della copia della comparsa di risposta volta a provare la costituzione di una parte nel giudizio di merito).

Cass. civ. n. 11227/2000

Ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti dei quali è consentita la produzione «che riguardano la nullità della sentenza impugnata» sono esclusivamente quelli che dimostrano vizi intrinseci della sentenza stessa per difetto di requisiti essenziali e non anche quelli attinenti ad altri e precedenti atti o situazioni processuali che si riflettono sulla validità della decisione (diversamente sarebbe legittimata la produzione di documenti riguardanti qualunque vizio del procedimento, pur se potuti produrre nel giudizio di merito, con palese alterazione del ruolo del giudizio di legittimità). Tuttavia, è ammissibile, in ragione della prevalente esigenza della tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), la produzione di documenti nuovi, pur se non direttamente attinenti a vizi propri della sentenza impugnata, quando essi siano diretti a dimostrare un vizio di costituzione del rapporto processuale non deducibile (per la natura stessa del vizio) nel giudizio di merito e che soltanto con il ricorso per cassazione poteva essere fatto valere. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da un ente pubblico territoriale, siccome la procura apposta a margine dell'atto d'appello ricava la sottoscrizione di colui che già da alcuni mesi prima non era più presidente dell'ente. Questo, nel proporre ricorso per cassazione, aveva prodotto alcuni documenti aventi il fine di dimostrare che il timbro recava effettivamente il nome del cessato presidente, ma la sigla sotto di esso apposta apparteneva al vicepresidente, investito di poteri rappresentativi al momento del conferimento della procura. La S.C., sulla base dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il ricorso).

Cass. civ. n. 4248/2000

Il deposito di documenti comprovanti l'ammissibilità del ricorso per cassazione deve avvenire nelle forme stabilite dall'art. 372, comma secondo, c.p.c. — cioè contestualmente al deposito del ricorso ovvero in un tempo successivo in cancelleria purché, in tale ultimo caso, previa notifica, «mediante elenco, alle altre parti» — anche nell'ipotesi in cui la controparte non abbia resistito in giudizio con controricorso, atteso che la mancata notificazione del controricorso preclude all'intimato la possibilità di presentare memorie ma non la possibilità di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tal modo, anche in relazione alla documentazione predetta, la propria difesa. Ne consegue che, nel caso considerato, in assenza del difensore dell'intimato l'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione del ricorso notificato a mezzo del servizio postale non può essere depositato direttamente in udienza e, se depositato in tale sede, non può essere esaminato sicché il ricorso va dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 3736/2000

Al fine di assicurare la garanzia del contraddittorio nella trattazione delle questioni relative all'ammissibilità del ricorso per cassazione — questioni che danno luogo ad una fase autonoma del processo comprendente una sia pur limitata attività istruttoria relativamente alle fonti di prova addotte a fondamento delle stesse — l'adempimento della notificazione dell'elenco dei documenti al riguardo prodotti può essere validamente surrogato da un'adeguata indicazione degli stessi nel controricorso, mentre la loro produzione non deve necessariamente avvenire negli stessi termini fissati per il deposito del ricorso o del controricorso, ma, in assenza della precisazione del relativo termine da parte dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., può ritenersi consentita fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione (salva restando la facoltà del difensore della controparte di richiedere un rinvio per formulare eventuali rilievi).

Allo scopo di dimostrare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per il decorso del termine breve di impugnazione, la sentenza impugnata con la relata della sua notificazione può essere prodotta dal controricorrente anche in fotocopia, poiché per i documenti di cui è ammessa la produzione in base all'art. 372 c.p.c. non è prescritto il requisito dell'autenticità della copia, previsto invece dall'art. 369 riguardo alla copia della sentenza depositata dal ricorrente, ed è quindi applicabile la regola generale posta dall'art. 2719 c.c. (che opera anche per gli atti pubblici) sulla equiparazione della copia fotostatica all'originale, in difetto di una contestazione che abbia espressamente ad oggetto la sua conformità all'originale.

Cass. civ. n. 801/2000

È consentita per la prima volta in sede di legittimità la prova documentale dei vizi inducenti la nullità della sentenza gravata che non li abbia rilevati, allorquando il ricorso per cassazione risulti l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la predetta sentenza e la produzione dei documenti costituisca quindi il solo strumento per dimostrare, attraverso il vizio del procedimento, siffatta nullità. (Fattispecie in tema di pronuncia del giudice di pace emessa in una controversia di valore inferiore a lire due milioni).

Cass. civ. n. 8122/1999

L'inammissibilità della produzione in sede di legittimità di atti e documenti non prodotti in precedenti gradi del processo, fatta eccezione per quelli espressamente indicati dall'art. 372 c.p.c., riguarda non solo quelli costituenti nuovi elementi di prova intesi a corroborare le censure di errores in iudicando, ma altresì quelli attinenti alla regolarità della costituzione del rapporto processuale e dei relativi soggetti nelle precedenti fasi del giudizio di merito.

Cass. civ. n. 8119/1999

Il deposito di documenti, non prodotti nelle pregresse fasi di merito, concernenti l'ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere notificato alle controparti, perché ne abbiano legale conoscenza, a norma dell'art. 372 c.p.c., non potendo, in difetto, il loro deposito essere autorizzato dalla Corte.

Cass. civ. n. 10978/1998

Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, la mancata notificazione del deposito di un documento relativo all'ammissibilità del ricorso (nella specie, diretto a dimostrare l'invalidità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante della società ricorrente), effettuato dal resistente, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., preclude l'utilizzabilità del documento qualora la parte ricorrente, intervenuta all'udienza di discussione, si opponga alla produzione di esso, deducendo di non aver avuto la possibilità di esaminarne il contenuto.

Cass. civ. n. 9733/1998

Per nullità della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 372, primo comma, c.p.c. sul deposito in cassazione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, deve intendersi non soltanto quella derivante dai vizi propri della sentenza — e cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza prescritti dal coordinato disposto degli artt. 132, 156 e 161 c.p.c. —, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale (legitimatio ad processum) e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto di un ente privato e conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che, nel presupposto della mancanza della personalità giuridica del medesimo, aveva ritenuto che ciascuno dei «comitati provinciali» della medesima costituisse un'associazione non riconosciuta, come tale evocabile in giudizio).

Cass. civ. n. 3228/1998

Qualora la sentenza impugnata sia stata emessa nei confronti di un soggetto e il ricorso per cassazione sia stato proposto da un diverso soggetto, la documentazione da questo prodotta direttamente all'udienza per provare la propria legittimazione all'impugnazione senza rispettare la procedura prevista dall'art. 372 c.p.c., che prescrive che il deposito della stessa venga notificato, mediante elenco alla controparte, in difetto di partecipazione del difensore di questa alla discussione orale, non può essere esaminata dal collegio, il quale, pertanto, in mancanza di prova della legittimazione del ricorrente alla impugnazione deve dichiarare la inammissibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 12886/1997

La parte cui sia stato notificato un atto d'impugnazione nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine breve di cui all'art. 325 dello stesso codice e l'avvenuto superamento del medesimo deve provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente la produzione di copia informale della sentenza gravata e della relativa notificazione.

Cass. civ. n. 10022/1997

In caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale, in sede di giudizio di legittimità, abbia proposto ricorso assumendo di esserne l'erede deve provare, pena l'inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma di cui all'art. 372 c.p.c., con riferimento tanto al fatto storico del decesso della parte originaria, quanto alla asserita qualità di erede della stessa (oneri ottemperabili, ad esempio, mediante produzione del certificato di morte del de cuius e della conseguente denuncia di successione, ovvero di atti notori), trattandosi, nella specie, di fatti costitutivi del diritto di impugnazione e, come tali, da provare da parte del soggetto che intenda esercitarlo. Tale prova, necessaria in presenza di apposita eccezione di controparte, può essere fornita in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purché precedenti la discussione del medesimo, così che siano resi edotti gli eventuali controricorrenti presenti (ove mai questi ultimi non siano già stati destinatari, in precedenza, di apposita notificazione ex art. 372 c.p.c.).

Cass. civ. n. 2431/1995

Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369, con la conseguenza che ne è ammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378.

Cass. civ. n. 6144/1993

Nel giudizio davanti alla corte di cassazione, la produzione di documenti, che, sebbene ammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c., sia nondimeno avvenuta in modo irrituale per non essere state osservate la formalità di legge, non consente per tale motivo l'utilizzazione dei documenti stessi ai fini della decisione, quando, non essendo stati presenti i difensori delle parti all'udienza di discussione, nulla è dato argomentare circa il loro atteggiamento al riguardo, specie in relazione alla necessaria verifica dell'osservanza del principio del contraddittorio, la cui effettività potrebbe costituire il solo rimedio all'irritualità suddetta.

Cass. civ. n. 1873/1991

Il sopravvenire della morte della parte — che è evento inidoneo a determinare effetti interruttivi, allorché si verifichi nel corso del giudizio di cassazione — non può essere documentato, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., al diverso fine di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, allorché il suddetto giudizio abbia ad oggetto la questione della legittimità di sanzioni pecuniarie irrogate per infrazioni valutarie riferibili a periodi anteriori all'entrata in vigore delle disposizioni che hanno, in pendenza del giudizio medesimo, prima sancito (art. 23 del D.P.R. n. 454 del 1987, emesso in attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. n. 599 del 1986) e poi ribadito (art. 23 del D.P.R. n. 148 del 1988, attuativo della delega di cui all'art. 1, comma terzo della stessa L. n. 599 del 1986) il principio della personalità delle obbligazioni conseguenti a siffatte sanzioni e dell'intrasmissibilità agli eredi. Ciò, in quanto, non potendosi analogo principio desumere dalla previgente normativa in modo incontrovertibile ed essendo ugualmente disputabile se il menzionato jus superveniens possa trovare applicazione, difetta il requisito dell'incontrovertibilità della sopravvenuta carenza di interesse, che condiziona la possibilità della declaratoria suddetta.

Cass. civ. n. 2352/1990

L'autorizzazione a stare in giudizio integra un requisito di efficacia — non già di validità — della costituzione dell'ente pubblico e, pertanto, la dimostrazione della sua esistenza — ove l'atto non sia stato allegato al ricorso per cassazione né successivamente depositato e notificato alla controparte (ancorché non costituita) ai sensi dell'art. 372 c.p.c. — può essere fornita finché non sia iniziata la discussione del ricorso cui si riferisce l'autorizzazione stessa, sempreché sia presente il difensore della controparte. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Inadel in regime di commissariamento, sul rilievo che la deliberazione ex art. 5 del R.D. n. 3239 del 1928 del commissario a proporre il gravame era stata depositata all'udienza di discussione del ricorso medesimo, nella quale non era presente il difensore della controparte, non costituita).

Cass. civ. n. 653/1989

Le nullità della sentenza — presa in considerazione dall'art. 372 c.p.c. al fine di consentire la produzione di nuovi documenti in cassazione — non sono soltanto quelle derivanti dalla mancanza di requisiti formali della sentenza, ma anche quelle che dal procedimento si ripercuotono direttamente sulla sentenza medesima e la cui esistenza può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità con idonea produzione documentale come la nullità della sentenza in conseguenza della mancata automatica interruzione del processo a seguito della morte del procuratore della parte con esso costituita. (Nel caso, la corte ha ritenuto ammissibile la produzione di certificato attestante la morte del procuratore della parte, sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello, tuttavia proseguito sino alla sentenza).

Cass. civ. n. 6957/1988

Poiché per l'art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689 l'obbligazione di pagare la pena pecuniaria irrogata con la ingiunzione amministrativa non si trasmette agli eredi, la morte dell'intimato, sopravvenuta nel corso del procedimento di opposizione alla ingiunzione, determina la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione potendo a tal fine essere depositato a norma dell'art. 372 c.p.c. il certificato di morte dell'opponente.

Cass. civ. n. 5732/1988

Dal principio secondo cui nel giudizio di legittimità la produzione di nuovi documenti che riguardino la nullità della sentenza impugnata deve avvenire nel termine fissato per il deposito del ricorso o del controricorso, mentre può avvenire indipendentemente dagli stessi solo se i documenti si riferiscano all'ammissibilità del ricorso o del controricorso ai sensi del secondo comma dell'art. 372 c.p.c., consegue che ove il ricorrente intenda depositare un documento per dimostrare la nullità del procedimento di appello per difetto di legitimatio ad causam di una parte e quindi la inammissibilità del controricorso dalla stessa proposto, egli deve depositare il detto documento unitamente al ricorso, poiché dallo stesso è desumibile in primo luogo un motivo di nullità della sentenza denunciata, mentre l'aspetto della inammissibilità del controricorso è solo conseguenziale, in quanto deriva unicamente dalla dedotta nullità della sentenza.

Cass. civ. n. 2921/1988

Anche con riguardo al regolamento di giurisdizione, la produzione di documenti inerenti alla sua ammissibilità, come l'autorizzazione dei competenti organi collegiali nel caso di ricorso proposto dal sindaco in rappresentanza del comune, può essere successiva al deposito del ricorso, ma, in tale ipotesi, ove all'udienza non partecipi la controparte, abbisogna della notificazione contemplata dall'art. 372 secondo comma c.p.c., al fine della garanzia del contraddittorio.

Cass. civ. n. 6886/1983

La produzione in sede di legittimità di nuovi documenti, vietata a norma dell'art. 372 c.p.c., salvo che si tratti di documenti attinenti alla ammissibilità del ricorso e del controricorso ed alla nullità della sentenza impugnata, comporta solo la mancata presa in considerazione di tali documenti da parte della Corte di cassazione e non l'inammissibilità del ricorso.

Cass. civ. n. 4443/1983

La persistenza dell'interesse ad agire deve essere verificata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità, con riferimento al quale l'art. 372 c.p.c. non solo consente la produzione di ogni documento idoneo a dimostrare il venir meno dell'interesse suddetto (ancorché testualmente si riferisca alla sola inammissibilità del ricorso), per il sopravvenire di fatti che elidono in radice la necessità del giudice di pronunciare sulla domanda, ma, a maggior ragione, nel caso di più ricorsi riuniti e da decidere contestualmente, abilita il giudice di legittimità a tener conto degli atti relativi ad uno di tali ricorsi e della decisione sul medesimo pronunciata, al fine di compiere la menzionata verifica, con riferimento all'altro ricorso.

Cass. civ. n. 694/1983

Il deposito dei documenti dai quali risulti l'affermata cessazione della materia del contendere, ove non effettuato insieme con quello del ricorso per cassazione o del controricorso, è soggetto alla regola dettata per il deposito di documenti pertinenti alla ammissibilità del ricorso stesso, regola posta a garanzia del principio del contraddittorio, la cui osservanza è specificamente imposta dall'esigenza di accertamento che le circostanze sopraggiunte, alle quali si riconnette l'eliminazione di ogni contrasto tra le parti in causa ed il venir meno di ogni interesse delle medesime alla prosecuzione del giudizio, si riferiscono a fatti obiettivi riconosciuti ed ammessi, sulle cui conseguenze invocate non esista dissenso, vale a dire all'avvenuta notifica mediante elenco alle altre parti (ex art. 372, secondo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 631/1982

L'art. 372 c.p.c., sulla producibilità di nuovi documenti in cassazione, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, per fatti sopravvenuti che elidano radicalmente la necessità del giudice di pronunciare sulla domanda e facciano venir meno, quindi, l'interesse al ricorso.

Cass. civ. n. 5781/1981

L'esame di un documento, attinente all'ammissibilità del ricorso per cassazione, non resta precluso dal fatto che il deposito di tale documento non sia stato notificato, come prescritto dall'art. 372 secondo comma c.p.c., qualora sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio, in conseguenza del richiamo del documento stesso nella memoria e dell'intervento all'udienza di discussione del difensore della controparte.

Cass. civ. n. 2409/1975

Nel ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 1, c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione, opera il divieto di produrre nuovi documenti, di cui all'art. 372 primo comma, c.p.c.; detto divieto è inapplicabile solo nella diversa ipotesi del regolamento preventivo di giurisdizione, in ordine al quale è consentito alle parti di produrre, ai fini della decisione della questione di giurisdizione, le prove documentali che avrebbero potuto esibire in sede di merito, ove l'istanza di regolamento non fosse stata proposta.

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Consulenze legali
relative all'articolo 372 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. R. D. chiede
venerdì 03/11/2023
“Un piano regolatore comunale, approvato durante il processo in cassazione, che contenga norme favorevoli in tema di distanze, e può quindi essere dirimente per la decisione della materia del contendere, può essere prodotto come documento prima dell'adunanza in camera di consiglio?”
Consulenza legale i 10/11/2023
La risposta al presente quesito è positiva, in quanto le disposizioni del piano regolatore comunale (e dei regolamenti locali) in materia di distanze non sono un documento di parte, bensì sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché il giudice, in virtù del principio iura novit curia, facta sunt probanda, deve acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (Cassazione civile sez. II, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cassazione civile, sez. II, 05 febbraio 2020, n. 2661; Cassazione civile, sez. II, 15 giugno 2010, n. 14446; Cassazione civile, sez. II, 27 agosto 2002, n. 12561; Cassazione civile, sez. II, 27 marzo 2002, n. 4372; Cassazione civile, sez. II, 03 febbraio 1998, n. 1047).
Non si applicano, pertanto, in tal caso le norme sulle preclusioni processuali che in via generale vietano, ad eccezione di casi molto limitati, di depositare nel giudizio di cassazione nuovi documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio.


Guglielmo chiede
martedì 07/07/2015 - Veneto
“Art 372 cpc - Buon giorno
La causa è iniziata nel 1989, durante il primo grado sono stati prodotti documenti sia ritualmente che irritualmente, non vi era un elenco completo dei documenti vidimato dal Cancelliere, molti documenti venivano depositati, quali allegati al verbale di udienza o elencati nelle memorie ( senza riportarli sull’elenco generale firmato dal cancelliere – solo quelli dell’atto di citazione in 1° grado).
In secondo grado chiedevo il deposito di un elenco completo dei documenti con l’atto di citazione, immancabilmente il legale non si atteneva a ciò. Successivamente chiedevo il deposito dei documenti ad altri legali, i quali o non depositavano o depositavano irritualmente (senza comunicare alle parti o non elencando come dovuto tutti i documenti ). L’ultimo D’APPELLO depositava un elenco completo ma non sottolineando che tali documenti erano in parte nuovi ( si possono depositare documenti che hanno la natura della novità, come prevedeva l’art 345 CPC di quel periodo – ante riforma del 1990 ).
L’ esito del giudizio era parzialmente favorevole, mi veniva riconosciuto un danno nei canoni pari a ½ dei canoni, parte delle spese di CTU, la messa apposto dell’immobile e le spese legali nei confronti del progettista architettonico e D.L. e eredi dell’impresario Veniva assolta una delle parti (Ing progettista opere in C.A.) condanna domi alle spese.
Vi è stato, da parte di una delle parti ( progettista architettonico e D.L) ricorso per cassazione notificato il 24/04/2014, a cui mi sono opposto con contro ricorso datato 30/05/2014. Ricorreva inoltre uno degli eredi del deceduto imprenditore (questi dichiara di essersi ritirato dalla cassazione, in seguito all’accordo tra noni posto in essere – senza l’intervento dei legali perché da questi non voluto ). Gli altri eredi sembra quindi non hanno dato mandato per Cassazione al loro precedente difensore. Non mi risulta, dal mio ex legale, che si sia costituito un’altra delle parti ( Ing progettista opere in C.A.), pur avendo avuto notizie, da parte dell’erede con cui mi sono accordato che si sia costituito in giudizio anche questi ( il mio ex legale sul punto non mi ha informato, ne mi ha dato copia del controricorso delle parte – questi non è cassazioni sta, ma ha utilizzato due legali abilitati alla cassazione a cui ho dato mandato in presenza del legale non cassazionista).
Il legale dimissionario, dichiarava che vi era confusione nel fascicolo, chiedendo di collaborare alla ricostruzione, con il risultato di non poter depositare i documenti unitamente al controricorso per cassazione. Chiedeva il legale, che venissero depositati sia i documenti ritualmente prodotti, che quelli irritualmente prodotti in modo che fosse il giudice a decidere la ritualità del deposito.
Disponevo i vascoli per gradi di giudizio e per legale difensore, inoltre riportavo i verbali di causa e l’elenco dei documenti in quel frangente, ricollegandolo al legale del momento. Venivano quindi predisposti dei elenchi parziali su ogni singolo legale e sui verbali di causa. Si predisponeva un elenco generale di primo e secondo grado diviso come sopra riportato, in modo che fosse possibile notificarlo alle parti ( il legale verificava il tutto e riprendeva in consegna il fascicolo e elenchi ).
Domande:
1) - Il legale deve consegnare tale documentazione al legale cassazioni sta, dando disposizioni questi per la successiva attività o a me ?
2) – E’ corretta la predisposizione del fascicolo così come sopra riportata, anche considerando che sono stati indicati anche i documenti irritualmente prodotti o a cui non era stata indicata la caratteristica della novità ?
3) - Il deposito del fascicolo, stante l’art 372 cpc, l’elenco và notificato al legale del ricorrente per cassazione ?
4) - Il deposito del fascicolo, stante l’art 372 cpc.,l’elenco và notificato ad ogni singolo erede privo di difensore in cassazione o al suo ex difensore in Appello ?
5) - Il deposito de fascicolo, l’elenco và notificato anche al singolo erede che ha ricorso per conto proprio, con cui mi sono accordato o al suo legale, visto che, stante l’accordo dovrebbe essersi ritirato dalla Cassazione ?
6 ) – E’ corretto il comportamento del legale non cassazioni sta, ora dimissionario, visto che non mi ha riferito, sia prima che dopo averglielo espressamente chiesta, se si era costituito in cassazione anche la parte ( ing. Progettista opre in C.A.) che sembra si sia costituto ?
7) – Nel caso si sia costituto in giudizio l’ing. Progettista delle opere in C.A. e non mi sia stato comunicato ne dato l’atto, cosa si è concretizzato da tale comportamento e chi và individuato come responsabile, chi a ricevuto la notifica dell’atto o tutti i legali ?
8 ) – Cosa e come è consigliabile muoversi nei confronti del legale non cassazioni sta, visto che non chiarisce la sua posizione anche in riguardo al deposito documentale e al eventuale mancata indicazione di costituzione in cassazione di una delle parti (Ing . progettista opere in C.A.)?
9) – Il Legale non cassazioni sta ha indicato nella scrittura privata, che oltre i denari a lui dovuti, “che nulla è dovuto agli altri letali firmatari il controricorso “” . E’ corretto tale comportamento, visto che non ha dato chiarimenti sul punto dopo le sue dimissioni ?
10) – Come consigliate di procedere, con esposto all’Ordine ? / Con denuncia o esposto al p.m ? / e/o altro ?
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 09/07/2015
1) Il legale deve occuparsi di depositare la documentazione personalmente o mediante un proprio collega. Si tratta infatti di una tipica attività difensiva eseguita per conto del cliente e messa in conto al momento del pagamento degli onorari. Può accadere in casi assolutamente eccezionali che il cliente effettui qualche deposito presso la corte adita, ma solo se d'accordo con l'avvocato e come forma di cortesia.

2) E' difficile dare risposta a questa domanda, non potendo analizzare la documentazione di cui si parla. In ogni caso, la produzione di documenti viene vagliata dal Giudice, il quale potrà ritenere una parte degli stessi irritualmente depositata. L'unica conseguenza negativa è che il Giudice non terrà conto di quei documenti al momento della decisione. Di conseguenza, è consigliabile produrre tutto il possibile (specificando in quale fase del processo è avvenuto il deposito) e poi lasciare al Giudice l'eventuale onere di escludere dal fascicolo di causa alcuni documenti.

3-4-5) Ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la notifica del deposito di documenti va effettuata solo se si tratta di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso.
Per quanto concerne il deposito di documenti già prodotti nei gradi precedenti, essi vanno prodotti assieme al ricorso o al controricorso.
La notifica dei documenti concernenti l'ammissibilità del ricorso va effettuata a tutte le parti del giudizio, anche a chi non sia resistito in giudizio con controricorso, perché la mancata notificazione di questo preclude all'intimato la possibilità di presentare memorie ma non la possibilità di partecipare alla discussione orale e di esercitare in tal modo, anche in relazione alla predetta documentazione, la propria difesa (Cass. civ., 5.4.2000, n. 4248).

6-7) Il comportamento del legale rileva sotto il profilo del mancato ottemperamento al dovere di fornire al proprio cliente le informazioni richieste. Si può ravvisare la violazione dell'art. 40 del codice forense, in base al quale "L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta".
Rileva anche l'art. 27 , che recita "L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice"; "Fermo quanto previsto dall’art. 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso"; "L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato".
La violazione di queste norme può comportare una sanzione disciplinare all'avvocato, se il suo Ordine di appartenenza ravvisa la gravità della sua condotta.
Naturalmente nei confronti del cliente risponde sempre l'avvocato cui è stato conferito il mandato.

8-9-10) Come agire per ottenere le informazioni dall'avvocato "dimissionario"? La soluzione in assoluto più immediata è conferire subito un nuovo mandato ad altro legale, che prenderà i contatti con quello precedente e si farà spiegare tutta la situazione. L'art. 45 del codice deontologico forense, infatti, impone al legale sostituto di rendere nota la propria nomina al collega sostituito. Se i rapporti tra il cliente e il vecchio difensore sono deteriorati, questo è certamente il modo migliore di procedere.

Inoltre, con il nuovo legale si può valutare se il comportamento dell'avvocato precedente sia stato effettivamente negligente e se vi siano gli estremi quantomeno per un esposto all'Ordine di appartenenza, che possa comminare le opportune sanzioni disciplinari.

Azioni più importanti, come denunce penali o azioni civili di risarcimento, devono essere ponderate con attenzione, perché, se intraprese con leggerezza, potrebbero portare ad esiti molto negativi per il cliente stesso (come ad esempio sopportare le spese di lite della causa civile di risarcimento persa).

Guglielmo chiede
giovedì 21/05/2015 - Veneto
“ART 348 CP effetti
Buon giorno.
Un legale che successivamente veniva individuato come non cassazioni sta, ha stipulato un contratto con lo scrivente ”Costo procedimento Cassazione – 1°) Fase - di studio € 2.000 2°) Fase istruttoria € 1000 3°) Fase decisionale € 900. Nulla è dovuto a pagare di altri Avvocati che dovessero sottoscrive l’atto“ 07/05/2014 e firmato da entrambi.
Viene conferito direttamente a tale legale un primo mandato, in cui viene indicato “ Ricorso per Cassazione “, convalidava la mia firma, viene riportato il nome di altro legale Cassazionista, omettendo il nome del legale di Roma, la data accertata è 23/05/2014 (timbro postale) (conferendo ampio mandato)
Successivamente, non so per quale motivo, mi vene sottoposto altro mandato UGUALE con data accertata 31/05/14 (timbo postale), senza autentica del legale la mia copia (conferendo ampio mandato). In stessa data, firmavo una procura speciale in cui vengono individuati i nomi di tutti i legali, la mia firma veniva autenticata dal legale non Cassazionista (conferendo ampio mandato). Il ricorso per Cassazione, a quanto mi risulta, non veniva firmato dal legale non cassazionista, ma solo da quello di zona (non da quello di Roma).

Veniva pagato il legale non cassazionista in ottemperanza del contratto sopra riportato, in ragione della 1° e 2° fase indicata. Il bonifico riportava “ Saldo spese - Ric. Cass e copie formato esecutivo sentenza ...” Il legale emetteva fattura “ Ricorso per cassazione …… Fasi : 1° esame; fase 2) introduttiva (come da accordo conferimento in sede di incarico professionale . ecc).

Dalla posta elettronica intercorsa, sembra che la redazione dell’atto sia stata fatta dal legale non cassazionista.

Per motivi, che ritengo in contrasto con l’interesse del cliente, il legale non cassazionista si sollevava da ogni incarico. Al che chiedevo chiarenti e davo spiegazioni circa il motivo le motivazione della rinuncia al mandato era in contrasto con gli interessi del cliente assistito, indi consenso generale del CDF, in quanto una delle controparti, ritenendosi giustamente minacciata, proponeva una transazione diretta (senza avvocati, quindi il mio legale non poteva partecipare), minacciando una finta vendita o un fondo patrimoniale.
La transazione avveniva impedendo nella stessa che le altre parti potessero approfittarsi, indicando nella stessa le clausole necessarie e che i pagamenti erano per specifiche voci, in modo non si creasse confusione nella transazione stessa ( la controparte, aveva tentato più volte di concludere l’accordo, ma le clausole dei suoi legali a me proposte, prima dell’incarico a tale legale erano tali da favorire anche le altre parti. Aveva controparte tentato anche un accordo con l’appoggio di un notaio, ma per fatti presunti non richiamabili, il tutto si era risolto in una bolla di sapone ).

Chiedevo chiarimenti al legale non cassazionista, sugli accordi tra lui e gli altri legali, in considerazione dell’accordo che intercorreva tra me e il legale sopra richiamato e di informare gli altri legali delle sue dimissioni dandomene riscontro e comunicando se dovevano essere fatti i depositi previsti dall’art 372 cpc. e/e altre attività. Non vi era riscontro/risposta.
Venivano chiesti gli estremi della causa per individuarla presso la Cassazione (protocollo/ data / sezione ) senza esito.
Venivano rivolte varie domande e in particolare chiedevo elementi di riscontro circa li deposito dei documenti (prove/ atti ), che doveva avvenire in forza dell’ art. 372 (produzione documenti) sia ritualmente che irritualmente prodotti in 1° e 2° grado. Non vi era risconto/risposta.

Tale deposito era asseritamente ritenuto necessario, in quanto al deposito del ricorso per cassazione non era stato in grado di produrre i documenti/atti/prove. Chiedevo quindi prova della notifica alle altre parti dell’elenco delle prove/atti depositate, senza esito. (Tali richieste sono state fatte in quanto, il legale mi aveva restituito tutti i documenti “ atti e prove rituali e irrituali “ per riordinarli, dicendomi che comunque sarebbe stato in grado di accluderli al processo di cassazione. Rendevo il tutto riordinato Chiedevo se si sarebbe servito di tale articolo “ art. 372” e questi mi confermava, ma come detto, non mi dichiarava successivamente ne mi dimostrava l’avvenuta notifica alle parti. Nel riordino avevo dove possibile utilizzato l’elenco controfirmato dalla cancelleria, ma questi risultavano incompleti rispetto i depositi dei atti e documenti, quindi ero stato costretto a integrare tali elenchi, in modo si potesse rilevare tutti gli atti depositati e le prove richiamate negli atti stessi, dividendo i fascicoli per legale che avevano partecipato , in modo fosse possibile accertare se gli atti e documenti erano stati ritualmente prodotti dai timbri di deposito degli atti stessi)
Si sottolinea che la causa di primo grado è del 1989.

Senza ancora informare l’Ordine degli avvocati, in considerazione di minacce di addivenire alle vie legali, chiedevo il deposito dei documenti/atti (anche l’elenco notificato alle parti del deposito delle prove o in alternativa i documenti non depositati) presso l’Ordine dei avvocati di appartenenza del legale, in alternativa altra sede che individuavo e lo stesso frequentava, ma non nel suo studio.
Non vi fu risposta ma solo minacce ancora, di addivenire alle vie legali (via posta elettronica) in quanto lo disturbavo.
Desidero sapere:
1) – E’ ritenibile si sia concretizzato il reato di cui l’art. 348 C.P. e/o altri reati da parte del legale non cassazionista ? o/e dagli altri legali? (anche se ritengo che sicuramente quello di Roma difficilmente possa centrare e spero non venga coinvolto il legale cassazionista di zona)
2) - L’eventuale reato, di cui al punto 1°, che effetti trasmette sul ricorso per Cassazione ?
3) - L’eventuale mancata notifica alle controparti di cui l’arti 372 quale effetto può avere sull’esito del ricorso per Cassazione? O quale effetto può avere di già il mancato deposito delle prove atti in fase di contri corso?
4) – Il documento che mi impegna a pagare solo nei confronti del legale non cassazionista che valore ha?
5) – Restano dovuti secondo l’accordo con il legale non cassazioni sta € 900, con la rinuncia non dovrebbero essergli dovuti?
6) – Quanto pagato al legale non cassazioni sta è/era dovuto?
7) - Non ho livori nei confronti degli altri legali, non so se il comportamento di questi, con cui non ho avuto contatti possa configurare reato, ne ho mai avuto contatti con questi, ma essi sono stati scelti dal legale non cassazioni sta. Come debbo comportarmi con questi, visto che hanno ampio mandato e procura speciale?
8) - Il legale non cassazionista, ha chiesto dei denari per consulenza extragiudiziale, che però è stata assolutamente insufficiente. Inoltre egli per motivi che non sto qui a specificare il contesto (consulenza gratuita), mi risulta che tale consulenza non è dovuta. Il punto gli è stato evidenziato, ma ha insistito, ritenendo il pagamento dovuto, anche se le sue motivazioni, sono in contrasto con la gratuità della consulenza. Il tutto seguito da minaccia di azioni legali. Può a seguito di tale minacce e dell’avvenuto pagamento essersi concretizzato il reato di estorsione, se le motivazioni del legale risultano pretestuose, rispetto la mansione che svolge in nome di associazione?

Sottolineo che le mie ultime comunicazioni con il legale, sono avvenute tramite notifica, in modo che il contenuto del documento in mio possesso, corrisponde a quello ricevuto dal legale. Non ritengo opportuno telefonargli viste le minacce, ma ritengo possa essere controproducente lo stallo.”
Consulenza legale i 02/06/2015
Il caso esposto è molto complesso e meriterebbe un approfondimento mediante esame di tutta la documentazione.
E' comunque possibile enucleare alcuni principi e proporre alcune osservazioni.

Rapporto tra cliente e avvocato non cassazionista, rilevanza penale della condotta del professionista (1-2-4-5-6-7-8)

Il reato di abusiva professione punisce chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.
Nel caso di specie, il reato non sussiste, perché l'avvocato di fiducia del cliente, sebbene non cassazionista, si è rivolto ad altro collega abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, facendo sottoscrivere a questi l'atto (v. il secondo mandato, contenuto in atto sottoscritto da avvocato cassazionista).
Certo, quando un atto giudiziale viene firmato da un avvocato, si deve presumere che questi lo abbia anche scritto: tuttavia è assolutamente normale che nella prassi gli avvocati si avvalgano di colleghi per gestire, in particolare, cause che si svolgono presso corti distanti dal luogo in cui il legale opera.
Poiché l'avvocato non cassazionista risulta regolarmente iscritto all'albo, non gli si può contestare il reato di esercizio abusivo della professione.

Naturalmente, la condotta del legale può avere conseguenze di altro tipo, disciplinari e civili.
Dal punto di vista disciplinare, il fatto di aver fatto credere al cliente - almeno in un primo momento - di essere cassazionista, si potrebbe ravvisare un comportamento censurabile, basato sulla violazione dei doveri di trasparenza e informazione alla parte assistita.
Più grave appare la condotta del legale nel momento in cui ha omesso di fornire le informazioni richieste dal cliente, anche se vi era già stata la rinuncia al mandato. Si può ravvisare la violazione dell'art. 40 del codice forense, in base al quale "L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta".
Inoltre, si deve ricordare che in caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa. In altre parole, l'avvocato non può abbandonare improvvisamente il cliente. Solo qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge, l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, ma rimane tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli dal tribunale/corte d'appello/... o dalla controparte (art. 47 c.d.f.).
Ovviamente, tali doveri vengono meno nel momento in cui viene restituita tutta la documentazione al cliente e al suo nuovo legale, il quale deve studiare la causa ed informare la parte assistita.

Dal punto di vista civilistico, quanto alla negligenza nella gestione della lite, anche nella parte stragiudiziale, si profila una responsabilità di tipo contrattuale per inadempimento, con possibilità per il cliente di avviare una autonoma causa di risarcimento del danno (o di opporsi ad un eventuale decreto ingiuntivo dell'avvocato): tale danno deve essere rigorosamente provato (es. si deve dimostrare che la mancata produzione di un documento ha pregiudicato in modo netto la vittoria nel processo), quindi non si tratta di un processo semplice e dall'esito certo. La possibilità va ponderata con attenzione.

In merito ai pagamenti effettuati e da effettuarsi: il preventivo è certamente valido e quindi il cliente deve pagare solo il proprio legale. Se si è svolta attività giudiziale - indipendentemente dall'esito della causa - i pagamenti sono dovuti, salvo il diritto al risarcimento del danno che possa essere provato in un giudizio.
Gli importi previsti nel preventivo per attività poi non svolte, non sono dovuti.

Si sottolinea che ai sensi dell'art. 30 del codice deontologico forense è l'avvocato, che abbia scelto e incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, a doverlo retribuire, se non lo fa l'assistito (come nel nostro caso, visto che per iscritto l'avvocato si è assunto tale obbligo).

Non si ravvisano in base agli elementi forniti nel quesito responsabilità degli altri avvocati coinvolti nella vicenda. Il cliente ha naturalmente diritto a revocare il mandato a questi ultimi, conferito su suggerimento dell'avvocato rinunciatario, e a scegliere un difensore diverso.

In conclusione, non può ravvisarsi nemmeno il reato di estorsione nella richiesta del legale di pagamento per la consulenza stragiudiziale resa. Dal punto di vista civilistico, il cliente può dimostrare che esisteva un accordo per cui la consulenza doveva essere data gratuitamente (ad esempio, perché già inserita nello "studio della controversia", pagato a parte), oppure che l'avvocato è risultato inadempiente ai suoi doveri, chiedendo in questo caso la restituzione di quanto eventualmente versato e il risarcimento del danno.

Art. 372 c.p.c. (3)

L'omessa notifica alle altre parti dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso rende il deposito irrituale (viene qui salvaguardato il principio del contraddittorio) e quindi la Corte non dovrebbe tenere in considerazione i documenti prodotti. Tuttavia, la giurisprudenza sostiene che "Alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti (art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito" (v. Cass. civ. n. 21729/2013), ad esempio quando l'avvocato della controparte abbia preso parte alla discussione su quei documenti.