(massima n. 1)
Nella nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., rientra — quale nullità propria o originaria — la nullità derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello, atteso che tale sentenza, decidendo nonostante il giudicato formatosi, non è idonea, ai sensi dell'art. 156 del codice di rito, a raggiungere il proprio scopo disciplinando il rapporto controverso e non è, pertanto, conforme alla fattispecie legale; d'altra parte, diversamente opinando, sarebbe vulnerato il principio del ne bis in idem posto nell'interesse pubblico e volto anche ad evitare che — attraverso attività inutili — si metta in pericolo il bene, costituzionalmente protetto, della ragionevole durata del processo. Conseguentemente, la relativa documentazione (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado ai fini del superamento del termine breve per impugnare) può essere legittimamente prodotta nel giudizio di cassazione.