(massima n. 1)
Per nullità della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 372, primo comma, c.p.c. sul deposito in cassazione di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio, deve intendersi non soltanto quella derivante dai vizi propri della sentenza — e cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza prescritti dal coordinato disposto degli artt. 132, 156 e 161 c.p.c. —, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale (legitimatio ad processum) e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto di un ente privato e conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che, nel presupposto della mancanza della personalità giuridica del medesimo, aveva ritenuto che ciascuno dei «comitati provinciali» della medesima costituisse un'associazione non riconosciuta, come tale evocabile in giudizio).