(massima n. 1)
La produzione di atti e documenti di cui all'art. 372 c.p.c., riguardanti l'ammissibilitą del ricorso per cassazione, da parte dell'intimato che abbia proposto tardivamente il controricorso, al quale i documenti siano stati allegati, č valida ed efficace, ed i documenti stessi possono conseguentemente essere esaminati e valutati dalla corte (nella specie, per verificare l'intempestivitą della notifica del ricorso, e quindi la formazione di un giudicato interno) a condizione che l'intimato stesso partecipi alla discussione orale.