(massima n. 1)
Le nullità della sentenza — presa in considerazione dall'art. 372 c.p.c. al fine di consentire la produzione di nuovi documenti in cassazione — non sono soltanto quelle derivanti dalla mancanza di requisiti formali della sentenza, ma anche quelle che dal procedimento si ripercuotono direttamente sulla sentenza medesima e la cui esistenza può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità con idonea produzione documentale come la nullità della sentenza in conseguenza della mancata automatica interruzione del processo a seguito della morte del procuratore della parte con esso costituita. (Nel caso, la corte ha ritenuto ammissibile la produzione di certificato attestante la morte del procuratore della parte, sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello, tuttavia proseguito sino alla sentenza).