(massima n. 1)
Nel procedimento per cassazione, che non consente alcuna forma d'istruzione probatoria, č preclusa la produzione di documenti ovvero di altre cose materiali che servano come mezzi di prova di fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti miranti ad introdurre nuove circostanze che non siano quelle riguardanti la nullitą della sentenza o l'inammissibilitą del ricorso o del controricorso. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione delle sentenze di assoluzione dei ricorrenti da reati connessi all'illegittima assunzione di lavoratori, prodotte al fine di dimostrare la fondatezza della proposta opposizione a sanzione amministrativa).