(massima n. 1)
Le ipotesi di nullitą della sentenza che consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimitą sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento quale la pretesa irregolare costituzione del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha considerato inammissibile la produzione di documentazione comprovante le vicende societarie del Gruppo Ferrovie dello Stato, depositata unitamente al ricorso, per dimostrare la legittimazione ad impugnare, esclusa dalla corte territoriale).