(massima n. 1)
In tema di ammissibilitą del ricorso per cassazione, qualora la pronuncia del giudice di merito abbia fatto applicazione di usi locali a lui noti, usi, peraltro, non direttamente a conoscenza del giudice di legittimitą, č necessario, ove il ricorrente lamenti l'error iuris nell'applicazione dell'uso stesso, che agli atti del processo risulti gią allegata la relativa prova documentale, non essendone consentita per la prima volta la produzione in sede di legittimitą (art. 372 c.p.c.), e non essendo consentita la cassazione della sentenza per fini «esplorativi», per verificare, cioč, in sede di giudizio di rinvio, se l'asserita violazione sussista o meno (principio affermato dalla S.C. in tema di mediazione).