(massima n. 1)
Il deposito dei documenti dai quali risulti l'affermata cessazione della materia del contendere, ove non effettuato insieme con quello del ricorso per cassazione o del controricorso, č soggetto alla regola dettata per il deposito di documenti pertinenti alla ammissibilitą del ricorso stesso, regola posta a garanzia del principio del contraddittorio, la cui osservanza č specificamente imposta dall'esigenza di accertamento che le circostanze sopraggiunte, alle quali si riconnette l'eliminazione di ogni contrasto tra le parti in causa ed il venir meno di ogni interesse delle medesime alla prosecuzione del giudizio, si riferiscono a fatti obiettivi riconosciuti ed ammessi, sulle cui conseguenze invocate non esista dissenso, vale a dire all'avvenuta notifica mediante elenco alle altre parti (ex art. 372, secondo comma, c.p.c.).