(massima n. 1)
Poiché per l'art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689 l'obbligazione di pagare la pena pecuniaria irrogata con la ingiunzione amministrativa non si trasmette agli eredi, la morte dell'intimato, sopravvenuta nel corso del procedimento di opposizione alla ingiunzione, determina la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di cassazione potendo a tal fine essere depositato a norma dell'art. 372 c.p.c. il certificato di morte dell'opponente.