(massima n. 1)
Il sopravvenire della morte della parte — che è evento inidoneo a determinare effetti interruttivi, allorché si verifichi nel corso del giudizio di cassazione — non può essere documentato, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., al diverso fine di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, allorché il suddetto giudizio abbia ad oggetto la questione della legittimità di sanzioni pecuniarie irrogate per infrazioni valutarie riferibili a periodi anteriori all'entrata in vigore delle disposizioni che hanno, in pendenza del giudizio medesimo, prima sancito (art. 23 del D.P.R. n. 454 del 1987, emesso in attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. n. 599 del 1986) e poi ribadito (art. 23 del D.P.R. n. 148 del 1988, attuativo della delega di cui all'art. 1, comma terzo della stessa L. n. 599 del 1986) il principio della personalità delle obbligazioni conseguenti a siffatte sanzioni e dell'intrasmissibilità agli eredi. Ciò, in quanto, non potendosi analogo principio desumere dalla previgente normativa in modo incontrovertibile ed essendo ugualmente disputabile se il menzionato jus superveniens possa trovare applicazione, difetta il requisito dell'incontrovertibilità della sopravvenuta carenza di interesse, che condiziona la possibilità della declaratoria suddetta.