(massima n. 1)
La parte cui sia stato notificato un atto d'impugnazione nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. qualora eccepisca la necessitą dell'osservanza del termine breve di cui all'art. 325 dello stesso codice e l'avvenuto superamento del medesimo deve provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente la produzione di copia informale della sentenza gravata e della relativa notificazione.