(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, la norma di cui all'art. 372 c.p.c. — nel consentire la produzione di documenti (anche in fotocopia, con i limiti probatori di cui all'art. 2719 c.c.) relativi alla ammissibilità del ricorso, dei quali deve essere data notizia alla controparte mediante notifica del suo elenco — non fissa un termine, sicché tale produzione è consentita fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione. La eventuale contestazione non può consistere nella mera obiezione alla produzione di fotocopia ma deve avere specificamente ad oggetto la conformità all'originale ed in tal caso al giudice della legittimità è demandato di svolgere una, sia pure limitata, attività istruttoria di accertamento delle fonti di prova sulle quali la richiesta stessa si fonda, che può comprendere anche la verifica della autenticità del documento prodotto. Tale verifica, dovendo rispettare il principio del contraddittorio, può comportare il superamento dell'indicato limite temporale ed eventualmente il rinvio della causa.