(massima n. 1)
Dal principio secondo cui nel giudizio di legittimità la produzione di nuovi documenti che riguardino la nullità della sentenza impugnata deve avvenire nel termine fissato per il deposito del ricorso o del controricorso, mentre può avvenire indipendentemente dagli stessi solo se i documenti si riferiscano all'ammissibilità del ricorso o del controricorso ai sensi del secondo comma dell'art. 372 c.p.c., consegue che ove il ricorrente intenda depositare un documento per dimostrare la nullità del procedimento di appello per difetto di legitimatio ad causam di una parte e quindi la inammissibilità del controricorso dalla stessa proposto, egli deve depositare il detto documento unitamente al ricorso, poiché dallo stesso è desumibile in primo luogo un motivo di nullità della sentenza denunciata, mentre l'aspetto della inammissibilità del controricorso è solo conseguenziale, in quanto deriva unicamente dalla dedotta nullità della sentenza.