(massima n. 1)
Nel giudizio davanti alla corte di cassazione, la produzione di documenti, che, sebbene ammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c., sia nondimeno avvenuta in modo irrituale per non essere state osservate la formalitą di legge, non consente per tale motivo l'utilizzazione dei documenti stessi ai fini della decisione, quando, non essendo stati presenti i difensori delle parti all'udienza di discussione, nulla č dato argomentare circa il loro atteggiamento al riguardo, specie in relazione alla necessaria verifica dell'osservanza del principio del contraddittorio, la cui effettivitą potrebbe costituire il solo rimedio all'irritualitą suddetta.