(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, il divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione - fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso - non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l'originale (nella specie, sentenza impugnata con relata di notifica), senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo.