(massima n. 1)
La prova mediante documenti delle condizioni dell'azione, nonostante queste, in caso di controversia sulle relative circostanze, siano verificabili fino al momento della decisione, da non limitarsi restrittivamente a quella di primo grado, č soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio; di conseguenza, essendo inammissibile, ex art. 372 c.p.c., nella sede di legittimitā, qualsiasi attivitā istruttoria, sia pure documentale, sono irricevibili i documenti volti a provare la condizione dell'azione esercitata. (Nella specie, il decreto con cui il giudice delegato aveva autorizzato il trasferimento degli immobili ed il conseguente atto pubblico, intervenuti nelle more del giudizio di appello, in un caso in cui il trasferimento non poteva considerarsi avvenuto per effetto della sentenza omologativa del concordato fallimentare, essendo sottoposto alla condizione sospensiva del regolare adempimento degli obblighi concordatari).