(massima n. 2)
Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilitą del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attivitą processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio. In applicazione del suddetto principio, ed in presenza d'un ricorso da dichiarare inammissibile per inidoneitą del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., la Corte ha ritenuto superfluo ordinare preventivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'ereditą giacente dell'originario convenuto, deceduto nel corso del giudizio ed ai cui eredi era stato notificato il ricorso per cassazione, pur avendo costoro dichiarato di rinunciare all'ereditą).