(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitą, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non č ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilitą del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullitą inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c..